Trib. Trapani, sentenza 14/03/2025, n. 317
TRIB Trapani
Sentenza
14 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del Lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa civile iscritta al n.1789/2023 R.G., promossa
D A
LO NA, rappresentata e difesa dall'avv.to Rosanna
Milazzo
- ricorrente -
C O N T R O
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – AMBITO TERRITORIALE
DI TRAPANI, in persona del legale rappresentante p.t.,
- convenuta contumace - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 22.09.2023 la ricorrente in epigrafe – avendo premesso di avere conseguito nell'anno scolastico 1990/91 il diploma di liceo linguistico e nell'anno scolastico 1993/1994 il diploma di pianoforte presso il
Conservatorio di musica di Palermo – esponeva di avere presentato in data
03/08/2020, e poi aggiornata in data 60/05/2022, domanda per la scuola secondaria relativamente alla “procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999,
n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, per cui trasmetteva successiva domanda a completamento dalla quale derivava l'inserimento nelle GPS, di seguito meglio specificate:
- GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADMM - sostegno scuola secondaria I grado;
- GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADSS - sostegno scuola secondaria II grado;
- GPS Fascia 2 A029 – musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado;
- GPS Fascia 2 A030 –musica nella scuola secondaria di I grado;
- GPS Fascia 2 AJ55 – strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (pianoforte);
- GPS Fascia 2 AJ56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado
(pianoforte).
Rappresentava, inoltre, di essere stata convocata e di avere effettivamente svolto una supplenza per la classe di concorso AJ55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado) presso il Liceo musicale “V. F. Allmayer” di
Alcamo, dal 27/09/2022 con termine sino al 12/10/2022, poi prorogato al 31/10/2022,
e di essere venuta a conoscenza, nel successivo mese di maggio 2023, dell'esclusione dalla II fascia delle GPS perché i titoli posseduti non soddisfacevano i requisiti previsti dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/22, ed in particolare perché non avrebbe prestato il servizio specifico di almeno 16 giorni presso i percorsi di liceo musicale e non avrebbe posseduto titolo idoneo per l'accesso alla classe di concorso
AJ55.
La stessa presentava reclamo all'USP di Trapani avverso l'esclusione, che tuttavia non veniva mai preso in considerazione dall'Amministrazione.
La ricorrente, lamentava, dunque, la lesione del suo diritto di attribuzione di ulteriori incarichi (conferiti inevitabilmente ad altri docenti) e la preclusione di altre possibili convocazioni in forza dell'esclusione stabilita dall'USP.
Chiedeva, pertanto:
“disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura che ha coinvolto l'odierna ricorrente, nella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del Lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa civile iscritta al n.1789/2023 R.G., promossa
D A
LO NA, rappresentata e difesa dall'avv.to Rosanna
Milazzo
- ricorrente -
C O N T R O
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – AMBITO TERRITORIALE
DI TRAPANI, in persona del legale rappresentante p.t.,
- convenuta contumace - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 22.09.2023 la ricorrente in epigrafe – avendo premesso di avere conseguito nell'anno scolastico 1990/91 il diploma di liceo linguistico e nell'anno scolastico 1993/1994 il diploma di pianoforte presso il
Conservatorio di musica di Palermo – esponeva di avere presentato in data
03/08/2020, e poi aggiornata in data 60/05/2022, domanda per la scuola secondaria relativamente alla “procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999,
n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, per cui trasmetteva successiva domanda a completamento dalla quale derivava l'inserimento nelle GPS, di seguito meglio specificate:
- GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADMM - sostegno scuola secondaria I grado;
- GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADSS - sostegno scuola secondaria II grado;
- GPS Fascia 2 A029 – musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado;
- GPS Fascia 2 A030 –musica nella scuola secondaria di I grado;
- GPS Fascia 2 AJ55 – strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (pianoforte);
- GPS Fascia 2 AJ56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado
(pianoforte).
Rappresentava, inoltre, di essere stata convocata e di avere effettivamente svolto una supplenza per la classe di concorso AJ55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado) presso il Liceo musicale “V. F. Allmayer” di
Alcamo, dal 27/09/2022 con termine sino al 12/10/2022, poi prorogato al 31/10/2022,
e di essere venuta a conoscenza, nel successivo mese di maggio 2023, dell'esclusione dalla II fascia delle GPS perché i titoli posseduti non soddisfacevano i requisiti previsti dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/22, ed in particolare perché non avrebbe prestato il servizio specifico di almeno 16 giorni presso i percorsi di liceo musicale e non avrebbe posseduto titolo idoneo per l'accesso alla classe di concorso
AJ55.
La stessa presentava reclamo all'USP di Trapani avverso l'esclusione, che tuttavia non veniva mai preso in considerazione dall'Amministrazione.
La ricorrente, lamentava, dunque, la lesione del suo diritto di attribuzione di ulteriori incarichi (conferiti inevitabilmente ad altri docenti) e la preclusione di altre possibili convocazioni in forza dell'esclusione stabilita dall'USP.
Chiedeva, pertanto:
“disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura che ha coinvolto l'odierna ricorrente, nella
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