Trib. Lagonegro, sentenza 13/11/2024, n. 394

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lagonegro, sentenza 13/11/2024, n. 394
Giurisdizione : Trib. Lagonegro
Numero : 394
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

R.G. 944/2023
Tribunale Ordinario di Lagonegro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 13/11/2024 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 944/2023 R.G.L.
TRA rapp.to e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Parte 1
FORLENZA MARCO con cui elett.te domicilia;

RICORRENTE
E
C.F. 1 rapp.to e difeso dall'avv. Controparte 1 C.F.:
CUPERSITO RA, giusta procura alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA A. SACCO 15 SANT'ARSENIO;

RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.07.2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 57/23 emesso dal giudice del lavoro in data
8.06.2023, a mezzo del quale era stato intimato il pagamento di € 1.100,00 - oltre accessori e spese processuali a titolo di indennità premiale una tantum per il lavoro prestato durante la pandemia da Covid-19 ai sensi della Dgrc 03.08.2020. Eccepiva, in particolare, che la lavoratrice non era stata inserita negli elenchi del personale impegnato per la cura dei pazienti contagiati e non aveva svolto i turni previsti per l'ottenimento della prestazione retributiva accessoria. Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 2.02.2024, concludendo come in atti. Nelle more del giudizio interveniva il pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo. Alla udienza del 13.11.2024, dopo aver invano tentato la conciliazione della lite, la causa era decisa con la presente sentenza.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente provvedeva ad accreditare, unitamente allo stipendio di agosto 2023, la somma di €. 1.100,00 a titolo di premialità covid senza provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di spese legali così come liquidate in sede monitoria. Nel corso del giudizio la parte opponente ha insistito per la revoca del decreto

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