Trib. Potenza, sentenza 29/04/2024, n. 728
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1244/2013 R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. promossa da
SOCIETÀ IDEA 2000 DI NE ER & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., ON ER, C.F. 01012540769, e NE
NA, nata a [...] il [...], C.F. [...], rappresentate e difese, come da procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Mariani e Luisa
Rubino, ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Muro Lucano alla Via Sopra
Maddalena n. 4;
OPPONENTI
CONTRO
GIBLOR'S S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., Roberto Gilberti, P.Iva
02610340362, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Marcello
Benetti e Salvatore Pagliuca, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Muro Lucano alla Via Appia n. 14;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 12.04.2013 la Società Idea 2000 di ON
ER & C. S.a.s. e ON ER hanno introdotto la fase di merito a seguito
dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. proposta con ricorso depositato in data 19.10.2012 nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare n. RGE
61/2012 instaurato da Giblor's S.r.l.– asseritamente concluso con ordinanza del G.E. di rigetto dell'istanza di sospensione e fissazione del termine perentorio del 20.05.2013 per
l'introduzione del giudizio di merito - chiedendo, previa sospensione del processo esecutivo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito – dichiarare la completa estraneità delle parti ricorrenti alla pretesa creditoria della Gilblor's s.r.l.. –
Condannare la società Gilblor's s.r.l. alla restituzione, in favore degli istanti, delle spese processuali sostenute nella fase svoltasi dinanzi al Giudice dell'Esecuzione liquidate in
€ 350,00, oltre Iva e Cassa come per legge”.
Con il suddetto ricorso depositato in data 19.10.2012 le opponenti hanno proposto opposizione all'esecuzione, chiedendo “Nel merito – dichiarare la completa estraneità delle parti ricorrenti alla pretesa creditoria della Gilblor's s.r.l.”, deducendo a fondamento dello stesso che la società procedente non avrebbe il diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno di ON ER, nella sua qualità di socia accomandataria della Società Idea 2000 di ON G. & C. S.a.s., atteso che la stessa non era debitrice di alcuna somma di denaro nei confronti della Giblor's S.r.l., poiché
l'obbligazione richiesta, alla base del decreto ingiuntivo n. 781/09, sarebbe in realtà derivante da una diversa fonte negoziale, avendo intrapreso la società creditrice rapporti commerciali con LE EN, titolare della ditta individuale “Idea 2000 di
RE EN” e non con la Società Idea 2000 di ON G. & C. S.a.s.
Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.07.2013 la
Giblor's S.rl., diffusamente contestando le avverse allegazione, e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Esaurita la trattazione della lite, omesso l'espletamento di attività istruttoria, all'udienza del 12.03.2014 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza cartolare del 25.01.2024, ove il Giudice ha trattenuto il procedimento in decisione con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, si rileva che nelle more del giudizio di merito, con ordinanza del
6.10.2018, la procedura esecutiva n. RGE 61/2012 è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c. (doc. depositato da parte opponente il 16.12.2022).
Alla luce di ciò, entrambe le parti hanno chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
Si ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere implica, infatti, il sopravvenire di una situazione alla luce della quale possa ritenersi che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata, in forma tale che non risulti più alcun interesse delle stesse ad una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. civ., Sez. VI-2, 23.02.2022, n.
5997).
Infatti, tale tipologia di decisione, ancorché non espressamente prevista dal codice di rito,
è collegata dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente al venir meno dell'interesse ad agire quale presupposto dell'azione per effetto di una situazione sopravvenuta nel corso del giudizio che sia pienamente satisfattiva della posizione sostanziale dedotta in giudizio, di modo che venga meno ogni utilità alla correlativa pronuncia di merito (cfr. ex multis Cass. Sez. terza n. 2567/2007;
Cass. Sez. Prima n. 4714/2006;
Cass. Sez. Prima
n. 14194/2004).
La cessazione della materia del contendere presuppone quindi che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalle parti, che in tal modo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1244/2013 R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. promossa da
SOCIETÀ IDEA 2000 DI NE ER & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., ON ER, C.F. 01012540769, e NE
NA, nata a [...] il [...], C.F. [...], rappresentate e difese, come da procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Mariani e Luisa
Rubino, ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Muro Lucano alla Via Sopra
Maddalena n. 4;
OPPONENTI
CONTRO
GIBLOR'S S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., Roberto Gilberti, P.Iva
02610340362, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Marcello
Benetti e Salvatore Pagliuca, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Muro Lucano alla Via Appia n. 14;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 12.04.2013 la Società Idea 2000 di ON
ER & C. S.a.s. e ON ER hanno introdotto la fase di merito a seguito
dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. proposta con ricorso depositato in data 19.10.2012 nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare n. RGE
61/2012 instaurato da Giblor's S.r.l.– asseritamente concluso con ordinanza del G.E. di rigetto dell'istanza di sospensione e fissazione del termine perentorio del 20.05.2013 per
l'introduzione del giudizio di merito - chiedendo, previa sospensione del processo esecutivo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito – dichiarare la completa estraneità delle parti ricorrenti alla pretesa creditoria della Gilblor's s.r.l.. –
Condannare la società Gilblor's s.r.l. alla restituzione, in favore degli istanti, delle spese processuali sostenute nella fase svoltasi dinanzi al Giudice dell'Esecuzione liquidate in
€ 350,00, oltre Iva e Cassa come per legge”.
Con il suddetto ricorso depositato in data 19.10.2012 le opponenti hanno proposto opposizione all'esecuzione, chiedendo “Nel merito – dichiarare la completa estraneità delle parti ricorrenti alla pretesa creditoria della Gilblor's s.r.l.”, deducendo a fondamento dello stesso che la società procedente non avrebbe il diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno di ON ER, nella sua qualità di socia accomandataria della Società Idea 2000 di ON G. & C. S.a.s., atteso che la stessa non era debitrice di alcuna somma di denaro nei confronti della Giblor's S.r.l., poiché
l'obbligazione richiesta, alla base del decreto ingiuntivo n. 781/09, sarebbe in realtà derivante da una diversa fonte negoziale, avendo intrapreso la società creditrice rapporti commerciali con LE EN, titolare della ditta individuale “Idea 2000 di
RE EN” e non con la Società Idea 2000 di ON G. & C. S.a.s.
Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.07.2013 la
Giblor's S.rl., diffusamente contestando le avverse allegazione, e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Esaurita la trattazione della lite, omesso l'espletamento di attività istruttoria, all'udienza del 12.03.2014 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza cartolare del 25.01.2024, ove il Giudice ha trattenuto il procedimento in decisione con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, si rileva che nelle more del giudizio di merito, con ordinanza del
6.10.2018, la procedura esecutiva n. RGE 61/2012 è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c. (doc. depositato da parte opponente il 16.12.2022).
Alla luce di ciò, entrambe le parti hanno chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
Si ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere implica, infatti, il sopravvenire di una situazione alla luce della quale possa ritenersi che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata, in forma tale che non risulti più alcun interesse delle stesse ad una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. civ., Sez. VI-2, 23.02.2022, n.
5997).
Infatti, tale tipologia di decisione, ancorché non espressamente prevista dal codice di rito,
è collegata dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente al venir meno dell'interesse ad agire quale presupposto dell'azione per effetto di una situazione sopravvenuta nel corso del giudizio che sia pienamente satisfattiva della posizione sostanziale dedotta in giudizio, di modo che venga meno ogni utilità alla correlativa pronuncia di merito (cfr. ex multis Cass. Sez. terza n. 2567/2007;
Cass. Sez. Prima n. 4714/2006;
Cass. Sez. Prima
n. 14194/2004).
La cessazione della materia del contendere presuppone quindi che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalle parti, che in tal modo
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