Trib. Asti, sentenza 02/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Asti, sentenza 02/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Asti
Numero : 4
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

V.G. 3937/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3937/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(CN),
e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Cherasco (CN) entrambi rappresentati e difesi dall' RIZZO DEMETRIO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero

CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in CHERASCO, Parte_1 Parte_2 il 05/05/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHERASCO (atto n. 3 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio non sono nati figli.
1
Con ricorso depositato il 14/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso
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