Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/11/2024, n. 2859
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
1534/2016 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Prima sezione civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa A C, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1534/2016 R.G., avente ad oggetto scioglimento comunione, vertente
TRA
nato a Sant'Antonio Abate in data 10.05.1948 (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. F T ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Sant'Antonio Abate alla via Casa
D'Antuono n. 32
ATTORE
E
nata a Castellammare del Golfo (TP) il 26.10.1950 (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. S C.F._2
G, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Sant'Antonio Abate alla via Dante Alighieri n. 1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 3.07.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva procedersi allo Parte_1
scioglimento della comunione legale esistente con il coniuge In particolare, Controparte_1
deduceva di aver contratto matrimonio con la convenuta in data 14.10.1972 in regime di comunione legale dei beni e che, in data 19.01.2015, era intervenuta sentenza di separazione giudiziale n. 347/2015 avverso la quale non era stata proposta impugnazione nei termini di legge.
Dunque, chiedeva procedersi alla divisione dei beni acquistati in regime di comunione legale, mediante la formazione di due quote di eguale valore e precisamente dei seguenti beni immobili: fabbricato sito in Sant'Antonio Abate alla via Nocera n. 130 F, composto da appartamento sito al
1
piano terra identificato al catasto al foglio 5 p.lla 623 sub 1, locale al piano terra identificato al catasto al foglio 5 p.lla 623 sub. 2, locale al piano seminterrato identificato al foglio 5 p.lla 623 sub 3 e appartamento al primo piano identificato al foglio 5 p.lla 623 sub. 101;
piccolo appezzamento di terreno sito nel comune di Sant'Antonio Abate identificato al foglio 2 p.lla 453;
appartamento sito nel comune di Castellammare del Golfo identificato al foglio 57 p.lla 948.
Deduceva, inoltre, che il fabbricato sito in Sant'Antonio Abate alla via Nocera n. 130 era nel possesso esclusivo della convenuta che aveva impedito all'attore di poter usufruire della sua quota.
Pertanto, sulla scorta di tali premesse, chiedeva di 1) dichiarare la divisione degli immobili descritti, attribuendo a ciascun condividente la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la giusta metà;
2) condannare la convenuta alla corresponsione delle rendite percepite per il godimento esclusivo dell'immobile di via Nocera, previa determinazione delle stesse;
3) condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale, premesso che era intervenuta sentenza di Controparte_1
separazione non impugnata nei termini di legge, non si opponeva alla domanda di divisione ma, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al pagamento di tutte le imposte, tasse e spese effettuate dalla convenuta sui beni oggetto di divisione oltre che al pagamento delle spese di manutenzione dalla stessa sostenute, con rimborso altresì delle somme sottratte alla comunione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed espletata c.t.u., le parti deducevano di aver raggiunto un accordo depositando agli atti scrittura privata datata 22.09.2021;
disposta la riassegnazione del fascicolo allo scrivente magistrato in attuazione del decreto presidenziale n. 372/21 del
27.09.2021, la causa veniva rinviata su richiesta concorde delle parti essendo in atto trattative di bonario componimento;
all'udienza del 15.02.2023, veniva disposta la comparizione personale delle parti e si dava atto del rifiuto dell'attore di dare attuazione alla scrittura privata sottoscritta;
disposta l'integrazione della consulenza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4.07.2024 veniva assunta in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
2. Così descritti i fatti di causa, deve preliminarmente darsi atto che entrambe le parti hanno espressamente ammesso che la sentenza di separazione giudiziale n. 347/2015 depositata in data
19.01.2025, versata in atti, risulta passata in giudicato.
Risulta dunque irrilevante stabilire se alla fattispecie in esame possa o meno applicarsi il novellato disposto dell'art. 191, comma 2, c.c., introdotto dall'art. 2 della legge n.55 del 2015, che ha previsto che lo scioglimento della comunione si verifica non più con effetto dal passaggio in
2
giudicato della sentenza che pronuncia la separazione - come era pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. n. 3808/2014;
Cass. n. 5972/2012) - ma “nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato”, introducendo una norma transitoria (art. 3), secondo cui “tali disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge [11 maggio
2015], anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data”.
2.1. Dunque, occorre individuare i beni oggetto della comunione legale.
Come si evince dalla documentazione in atti, essi sono costituiti da:
1) fabbricato sito in S. Antonio Abate (NA) alla via Padre Dehon n. 5 (già via Nocera n. 130), riportato nel N.C.E.U. del detto comune al foglio 4, p.lla 623, composto da:
- appartamento al piano terra, sub 1, cat. A/2, vani 3;
- locale al piano terra, sub 2, cat. C/3, 114,00 mq;
- locale al piano seminterrato, sub 3, cat. C/2, 40,00 mq;
- appartamento al piano primo, sub 101, cat. A/2, vani 8,5;
edificato su terreno (p.lla 623, ex 22/d di are 7,11) pervenuto ai coniugi da Controparte_2
, nato a S. Abate il 01.06.1932, in forza di atto di compravendita per notar Controparte_3 Per_1
del 03 dicembre 1973, trascritto il 03 gennaio 1974 ai n. 26/23.
2) Terreno sito in S. Antonio Abate, riportato nel N.C.T. del detto comune al foglio 2, p.lla 453, seminativo irriguo, are 5,30, pervenuto ai coniugi in forza di atto di Controparte_2
compravendita per notar del 18 maggio 1995, Rep. 90244, trascritto il 26 maggio 1995 ai Per_2
n. 14593/10513.
3) Fabbricato terraneo sito in Castellammare del Golfo (TP) al viale Capitano Paolo Ficalora n.
19, riportato nel N.C.E.U. del detto comune al foglio 57, p.lla 948, cat. A/4, 4,5 vani, edificato su terreno (p.lla 948, ex 138/b di are 5,80), pervenuto ai coniugi in forza di atto Controparte_2
di divisione per notar del 16 marzo 1984, Rep.36921/Racc. 13924, trascritto il 10 aprile Per_3
1984 ai n. 8054/7096.
4) Quota indivisa di 1/6 dei terreni siti in Castellammare del Golfo (TP) al viale Capitano Paolo
Ficalora, riportate nel N.C.T. del detto Comune al foglio 57, p.lla 138 (di are 9,85) e p.lla 954 (di are 1,90), pervenuta ai coniugi in forza di atto di compravendita per notar Controparte_2
datato 11 gennaio 1980, trascritto il 4 febbraio 1980 ai n. 2632/2377. Persona_4
Va precisato, con riguardo ai beni siti nel comune di Castellammare del Golfo, che con tale atto di compravendita per notar datato 11 gennaio 1980, trascritto il 4 febbraio 1980 Persona_4
3
ai n. 2632/2377, veniva acquistato il terreno sito in Castellammare del Golfo Contrada Bocca della
Carrubba di are 46,55 in catasto al foglio 57 p.lla 138, per la quota di 1/6;
con l'atto di divisione per notar del 16 marzo 1984, Rep.36921/Racc. 13924, trascritto il 10 aprile 1984 ai n. Per_3
8054/7096, ai coniugi veniva assegnata la porzione di detto terreno di are Controparte_2
5,80 distinta in catasto dalla p.lla 948 (ex 138/b), sulla quale è stato costruito il fabbricato terraneo in oggetto. Con tale atto, inoltre, le parti convenivano che due porzioni di tale terreno restassero in comunione con gli altri acquirenti, ovvero particelle 138 e 954, di cui le parti sono pertanto titolari nella misura di 1/6.
2.2. Ciò detto, per quanto concerne la divisibilità degli immobili e il valore degli stessi, è possibile fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. all'esito della consulenza e dell'integrazione espletate in corso di causa, tra l'altro non oggetto di contestazione.
In particolare, per quanto concerne il cespite sito in Sant'Antonio Abate alla via Padre Dehon n.
5, compiutamente descritto dall'ausiliario alle pagg.
7-24 della consulenza, esso è stato stimato complessivamente nell'importo di euro 553.600,00 come risulta dalla perizia integrativa
(immobile piano terra -sub 1 euro 75.000,00;
immobile piano terra - sub 2 euro 104.000,00;
immobile piano seminterrato - sub 3 euro 6.600,00;
immobile piano primo - sub 101 euro
295.000,00;
terrazza di copertura euro 22.000,00;
spazi esterni euro 28.000,00;
orto euro
23.000,00), tenuto conto tanto delle caratteristiche relative alla zona geografica di interesse quanto delle caratteristiche intrinseche del bene, che versa in uno stato manutentivo buono all'esterno e all'interno per quanto concerne l'appartamento al primo piano, mentre risulta mediocre per quanto concerne gli immobili siti al piano terra.
Il terreno sito in Sant'Antonio Abate alla via Paludicella, come si evince dalla relazione in atti, è stato stimato per un valore pari ad euro 16.000,00.
Infine, per quanto concerne il fabbricato sito in Castellammare del Golfo al viale capitano Paolo
Ficalora n. 19 riportato nel N.C.E.U. al f. 57 p.lla 138, in ragione della tipologia dell'immobile e della sua collocazione in zona territoriale a prevalenza agricola, è stato stimato in euro 120.000,00;
per