Trib. Potenza, sentenza 08/11/2024, n. 1833
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Testo completo
R.G. N. 2574/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa L T Presidente dott.ssa R M Giudice dott.ssa A T Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2574/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 23.10.2024 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.1.1961 e ivi residente alla contrada Ponte Gaetaniello s.n.c., cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA GIUSEPPINA PMIER (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Melfi C.F._2
(PZ) alla via Cavour n. 9, presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
6.8.1966 e ivi residente alla contrada Ponte Gaetaniello s.n.c., cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA GIUSEPPINA PMIER (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Melfi C.F._2
1
R.G. N. 2574/2023
(PZ) alla via Cavour n. 9, presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato in data 4.7.2023 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro celebrato in Melfi (PZ) il
15.8.1985, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli Per_1
Per_
ed , tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e Persona_2 che l'ultima residenza familiare era stata posta in Melfi (PZ) alla c.da Ponte
Gaetaniello.
A sostegno della domanda, le parti hanno rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis a causa di «incompatibilità di carattere e incomprensioni», sicché era divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Per l'effetto, le parti hanno domandato di:
«1. dichiarare la separazione personale e il divorzio dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. disporre e/o autorizzare il trasferimento delle proprietà come meglio specificato in premessa con i tempi e le modalità secondo quanto stabilito in premessa;
3. i coniugi danno atto che hanno consensualmente deciso che i beni mobili che arredavano la casa coniugale rimarranno nella stessa ad uso esclusivo della sig.ra
;
Controparte_1
4. dichiarano che con il presente accordo di separazione e divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, a eccezione di quanto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro».
In particolare, in ordine al convenuto trasferimento immobiliare (punto 2 delle condizioni di separazione personale e divorzio), le parti hanno concordato che:
2
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«al fine di evitare successivi contenziosi e sciogliere la comunione legale e anche a titolo di contributo di mantenimento alla moglie, il sig. si obbliga Parte_1 sin d'ora a cedere e trasferire il 50% della propria quota delle proprietà relative ai seguenti immobili, tutti in comunione con la sig.ra : Controparte_1
1. immobile sito nel Comune di Melfi - Catasto dei Terreni: foglio 64, particella