Trib. Brescia, sentenza 14/05/2024, n. 44

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 14/05/2024, n. 44
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 44
Data del deposito : 14 maggio 2024

Testo completo


N.V.G. 18130/2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI CI
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 02/05/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 18130/2022, promossa da: nato in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti PONTILLO VALENTINA e SANGALLI MARIA GRAZIA RICORRENTE contro
, Controparte_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CI
, Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato il seguente:
D E C R E T O ( ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 396/2000 )
Con ricorso del 21.10.22, ha impugnato il provvedimento Parte_1
n. prot. 7949 del 4.5.22, con cui l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roncadelle-BS ha rifiutato la trascrizione integrale dell'atto di nascita della figlia, nata a [...] Persona_1
(Maine-USA) il 23.11.21.
1.

1.1. Il 23.11.22 è stato disposto un rinvio d'ufficio della trattazione della causa, in ragione del trasferimento del precedente titolare del fascicolo e dell'opportunità di attendere l'imminente pronuncia delle Sezioni Unite sul principio di diritto applicabile al caso di specie.
Assegnato il procedimento al sottoscritto relatore, con decreto del 17.3.23 è stata disposta la notificazione del ricorso al Sindaco del Comune di Roncadelle-BS, quale ufficiale del Governo, e al
(secondo i principi espressi sulla legittimazione passiva da Cass., Sez. Un., n. CP_1 CP_1
12193/19). Le notificazioni sono state eseguite a mezzo PEC.
Il si è costituito in giudizio (con comparsa del 12.6.23), al contrario del Controparte_1 [...]
. Controparte_3
Pag. 1 di 9 Tribunale Ordinario di Brescia
I difensori del ricorrente hanno depositato una memoria in data 8.6.23, sono comparsi all'udienza del 20.6.23 ed hanno prodotto ulteriori documenti con note del 7.9.23.
Con ordinanza del 31.10.23 è stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione;
le parti hanno depositato note conclusive il 30 e 31.1.24.

1.2. Le conclusioni del ricorrente (come da atto introduttivo) sono state:
«Voglia il Tribunale di Brescia: - Dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rifiuto della trascrizione integrale dell'atto di nascita di nata il [...] a [...], Stati Uniti), nella parte Persona_1 in cui è indicata come madre la RA . - Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Persona_2
Roncadelle (BR) di trascrivere integralmente, nei registri dello stato civile l'atto di nascita di Persona_1 nata il [...] a [...], Stati Uniti), disponendo l'indicazione anche della madre Persona_2
;
- Con vittoria di compensi e accessori di legge o, in subordine, con compensazione delle spese stante la novità della

[...] complessa questione processuale e comunque trattandosi di questione relativa allo status di un minore».

1.3. Le conclusioni del (come da note del 30.1.24) sono state: Controparte_1
«Accertato che i principi e le deduzioni posti a base del ricorso non corrispondono alla normativa attualmente vigente in Italia, rigettare il ricorso in quanto infondato, atteso che l'atto contestato dell'Ufficiale di Stato Civile risulta corretto e merita piena conferma».

1.4. Il Pubblico Ministero, intervenuto il 3.11.22, non ha formulato osservazioni. Non si è ritenuto necessario sentire l'Ufficiale dello Stato Civile né il Giudice Tutelare, come consentito dall'art. 96 del D.P.R. n. 396/00, dipendendo la soluzione soltanto dall'interpretazione delle norme vigenti.
2. La vicenda in fatto può essere così riassunta:
− cittadino italo-americano, ed , cittadina italiana, Parte_1 Persona_2 dopo una convivenza a New York, contraevano matrimonio a Brescia il 18.5.19 (doc. 3 ric.);

− A causa della malattia che aveva colpito la moglie, la coppia decideva di intraprendere un percorso di “gestazione per altri” nello Stato del Maine-USA;
i coniugi sottoscrivevano dunque, quali “genitori intenzionali”, un “Contratto di servizio per portatrici gestazionali” in data
17.8.19 (doc. 20 ric.);

− Il 9.10.19, la RA decedeva prematuramente (doc. 4 ric.);
Per_2
− L'11.3.20, il signor sottoscriveva un “Contratto di portatrice gestazionale” con la Parte_1 Org_
“portatrice” e il marito di questa, il gamete maschile è del ricorrente, mentre quello Per_3 femminile è fornito da una donatrice anonima (doc. 22 ric. e verbale del 20.6.23);

− Con “Sentenza e Provvedimento di Filiazione” del 13.10.21, il Tribunale Distrettuale di Androscoggin (Maine-USA), all'esito del procedimento instaurato tra il signor A.F. e Parte_1 sulla base delle leggi vigenti in quello Stato: riconosceva che le parti erano idonee al Per_3 percorso;
prendeva atto della volontà della RA , ormai defunta, di essere genitore del Per_2 nascituro;
escludeva che la donatrice anonima di ovuli potesse avere rapporti con la bambina;
dichiarava quindi che i genitori fossero il ricorrente e la RA (doc. 6 ric.);
Per_2
− Il 23.11.21, a EW (Maine-USA) nasceva cittadina italo-americana;
l'atto Persona_1 di nascita formato negli Stati Uniti, in forza di quella decisione, riporta come genitori
[...] ed (doc. 7 ric.). Parte_1 Persona_2
Pag. 2 di 9 Tribunale Ordinario di Brescia

2.1. Il 17.1.22, il padre chiedeva al Comune di Roncadelle-BS la trascrizione dell'atto di nascita. Questa, tuttavia, veniva eseguita parzialmente, ossia inserendo solo la parte relativa al padre (doc. 1 ric.), «constatato che la RA , che era coniugata con il signor per effetto del Persona_2 Parte_1 matrimonio celebrato a Brescia il 18 maggio 2019, risulta deceduta a Brescia in data 9 ottobre 2019, oltre due anni prima della nascita della bambina» e «constatato che il padre della bambina indicato nell'atto di nascita è cittadino italiano, che la bambina risulta essere italiana per nascita e che pertanto è necessario procedere alla trascrizione del suo atto di nascita, risultando principio inderogabile che dai Registri dello Stato Civile debba risultare la nascita di ogni cittadino italiano, anche ai fini dell'iscrizione anagrafica e dell'esercizio dei diritti conseguenti».
3.

3.1. Per analizzare la fattispecie è opportuno innanzitutto sgombrare il campo da norme che non si ritengono (più) rilevanti, dopo l'intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 38162 del 30.12.22.
3.1.1. Il riferimento è, in primo luogo, all'art. 33 della Legge n. 218/95 sul diritto internazionale privato, ai sensi del quale «lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita».
La minore ha doppia cittadinanza, italiana e americana;
secondo il ricorrente, pertanto, la maternità andrebbe determinata secondo la legge americana.
Tuttavia, la predetta sentenza ha stabilito, con parole alquanto severe, che il divieto di “gestazione per altri” prevale sulla conservazione dello status filiale acquisito all'estero, ancorché nel rispetto della lex loci: «Nella non trascrivibilità si esprime la legittima finalità di disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata, che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, assecondando un'inaccettabile mercificazione del corpo, spesso a scapito delle donne maggiormente vulnerabili sul piano economico e sociale. Il riconoscimento ab initio, mediante trascrizione o delibazione del provvedimento straniero di accertamento della genitorialità, dello status filiationis del nato da surrogazione di maternità anche nei confronti del committente privo di legame biologico con il bambino, finirebbe in realtà per legittimare in maniera indiretta e surrettizia una pratica degradante. L'automatismo del riconoscimento del rapporto di filiazione con il genitore di intenzione sulla base del contratto di maternità surrogata e degli atti di autorità straniere che riconoscono la filiazione risultante dal contratto, non è funzionale alla realizzazione del miglior interesse del minore, attuando semmai quello degli adulti che aspirano ad avere un figlio a tutti i costi. L'interesse superiore del minore è uno dei valori in cui si sostanzia l'ordine pubblico internazionale. Esso costituisce non soltanto il valore fondante di ogni disciplina che riguardi i minori, ma anche l'indice concreto ed effettivo al quale la tutela deve essere commisurata. Il fatto che l'interesse del minore debba essere oggetto di valutazione prioritaria non significa, tuttavia, che lo Stato sia obbligato a riconoscere sempre e comunque uno status validamente acquisito all'estero» (§ 21.1).
3.1.2. In secondo luogo, non rilevano gli articoli della Legge n. 40/04 sulla procreazione medicalmente assistita. In particolare, è superflua la distinzione, proposta dal ricorrente, tra “l'accesso” a tali pratiche e la loro “applicazione”: il primo consentito dall'art. 5 a coppie di persone “viventi”;
la seconda punita dall'art. 12. Così come non bisogna indagare il rapporto tra i requisiti della p.m.a. e gli artt. 8 e 9 sullo stato giuridico del nato, per giungere alla conclusione che la filiazione andrebbe riconosciuta a prescindere dalla violazione dei divieti imposti dalla Legge, ivi incluso quello di maternità surrogata.
Tale ultimo percorso argomentativo era stato invero utilizzato da questa stessa Sezione nel procedimento n.r.g. 346/21, per ammettere la trascrizione di un atto di nascita contenente sia la madre biologica sia quella “intenzionale”, superando così la preclusione dettata dall'art. 5
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi