Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 171

TRIB Palermo
Sentenza
14 febbraio 2025
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TRIB Palermo
Sentenza
14 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 171
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 171
Data del deposito : 14 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2135/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA VALPARADISO,15 90144 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MARSALA FANARA MARCELLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;

E
nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in VIA VALPARADISO,15 90144 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MARSALA FANARA MARCELLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;

CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 7
1


febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito nel ricorso.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 305/2024 pubblicata in data 24/6/2024, passata in giudicato;

• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori i Per_1 Persona_2 quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e manterranno la residenza in Palermo via Tommaso Natale n.1 presso l'abitazione del padre genitore collocatario. Le decisioni
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