Trib. Modena, sentenza 02/10/2024, n. 1415

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 02/10/2024, n. 1415
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 1415
Data del deposito : 2 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. R D P Presidente relatore
dott.ssa E R G
dott.ssa S Z G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 6980/2023 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCACCHETTI MARIA GRAZIA,
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
PAOLILLO ROBERTO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio
depositata il 05/12/2023 dai coniugi predetti;

- vista la sentenza non definitiva di separazione;

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- considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con
lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del
provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito
dall'art.127 cpc;

- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta
nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di
confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;

- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898
, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di
comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella
presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 17/01/2024 sentenza di separazione
consensuale n. 152/2024, passata in giudicato;

- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi
possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa
dalle parti di non volersi riconciliare;

- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;

- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto, libere di fissare ove
riterranno opportuno la loro residenza e domicilio.
2) La figlia (di anni 22) continuerà a convivere con la madre presso la quale Per_1
avrà la residenza anagrafica ed il domicilio e con la quale, pertanto, si trasferirà nella
nuova abitazione di cui alla successiva condizione n. 4, portando con sé tutti i propri beni
ed effetti personali ed i beni di suo interesse come da separato elenco (doc. n. 9).
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sarà libera di frequentare liberamente la casa paterna alla quale avrà libero Per_1
accesso. La figlia qualora volesse, potrà trasferirsi a vivere presso il padre - Per_1
trasferendovi anche la propria residenza anagrafica - e potrà, in ogni caso, trascorrere nella
casa paterna tutti i periodi che vorrà.
3) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-sexies c.c. il diritto di continuare ad abitare nella
casa ex familiare sita in Modena (MO), via Giovanni Battista Basile n. 135, è assegnato alla
sig.ra unitamente al godimento dei beni mobili che la arredano e corredano, salvo Pt_1
quanto previsto alla successiva condizione n. 4.
4) In adempimento della condizione n. 4 del ricorso per separazione consensuale, il sig.
si obbliga irrevocabilmente ad acquistare alla sig.ra ed CP_1 Parte_1
alla figlia - che fin d'ora accettano - una abitazione dignitosa ed Persona_2
adeguata al tenore di vita fino ad ora da esse goduto e, a tal fine, egli si obbliga ad
acquistare una abitazione per la figlia - dalla medesima scelta unitamente alla madre -
intestandole la nuda proprietà e con contestuale costituzione del diritto di abitazione
vitalizio esclusivo in favore della sig.r Pt_1
L'acquisto da parte del sig di una nuova abitazione per la figli e per CP_1 Per_1
la sig.r avverrà secondo i modi ed i tempi previsti dalla succitata condizione n. 4 del Pt_1
ricorso per separazione consensuale. Tutte le spese notarili, di mediazione e le imposte
necessarie per l'intestazione alla sig.ra del diritto di abitazione vitalizio esclusivo ed Pt_1
alla figlia della nuda proprietà della nuova abitazione saranno a carico dei coniugi in
ragione del 50% ciascuno.
5) La sig.ra si trasferirà, unitamente alla figlia, nell'abitazione di cui alla suestesa Pt_1
condizione n. 4, non appena la stessa sarà pronta, arredata e corredata e comunque entro
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e non oltre 12 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione consensuale
recettiva delle condizioni di cui al precedente punto I).
Le parti concordano che il sig. si trasferirà a vivere nell'unità abitativa intestata CP_1
alla sorella sempre sita in via G.B. Basile n. 135, o in altro luogo di sua scelta sino Pt_2
al trasferimento della sig.ra e della figlia nella nuova abitazione secondo i tempi e le Pt_1
modalità di cui sopra, e che, salvo diversa autorizzazione scritta della sig.ra è fatto Pt_1
espresso divieto al sig. di accedere all'appartamento ex coniugale del quale avrà CP_1
consegnato tutte le chiavi in suo possesso alla moglie al momento della sottoscrizione del
presente ricorso congiunto, ogni azione, eccezione, pretesa e/o rivalsa al riguardo dal
medesimo sin da ora rinunciata e rimossa.
La sig.r ed il sig non dovranno rimuovere o cambiare posizione agli arredi Pt_1 CP_1
(quadri, foto ecc. acquisiti in comunione dei beni) finché la sig.ra non traslocherà Pt_1
nella suddetta nuova abitazione.
La sig.r non dovrà rimuovere arredi e parti di essi acquistati da prima del Pt_1 CP_1
matrimonio (esempio: chiavi delle porte), salvo quelli che asporterà indicati negli elenchi
allegati al presente ricorso.
Le spese per tutte le utenze della casa ex coniugale saranno a carico totale ed esclusivo del
nudo proprietario dell'abitazione ogni azione, eccezione, pretesa e/o CP_1
rivalsa al riguardo dal medesimo sin da ora rinunciata e rimossa.
6) Al momento del trasferimento della sig.r la medesima provvederà: Pt_1
- ad asportare a proprie cure e spese i beni di sua esclusiva proprietà (e che il sig.
riconosce come tali) e
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