Trib. Grosseto, sentenza 11/03/2025, n. 224

TRIB Grosseto
Sentenza
11 marzo 2025
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TRIB Grosseto
Sentenza
11 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Grosseto, sentenza 11/03/2025, n. 224
Giurisdizione : Trib. Grosseto
Numero : 224
Data del deposito : 11 marzo 2025

Testo completo

N. R.G. 17/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17/2019 tra
UC CC
ATTORE/I
e
RO DI ET
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 11 marzo 2025 ad ore 11.25 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per UC CC l'avv. CC MARCO oggi sostituito dal Dott. Giacomo IC
Per RO DI ET l'avv. SORRENTI STEFANIA oggi sostituito dall'avv. Nicola Righini
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri scritti depositati e alle conclusioni ivi riportate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17/2019 promossa da:
UC CC (C.F. [...]), con l'avv. CC MARCO che lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
RO DI ET (C.F. 80000030538), con l'avv. SORRENTI STEFANIA, che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 11/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il sig. IC CC ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 3284 del 30-11-2008, notificata in data 10-12-2018, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 217381 emessa dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto.
Il ricorrente eccepiva la nullità della notifica del verbale di accertamento n. 41 del 14.07.2017 e degli atti ad esso conseguenti, nel merito sosteneva l'insussistenza della contestata violazione.
Si costituiva in giudizio la Provincia di Grosseto la quale, nel contestare integralmente le eccezioni e le pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto con condanna al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentali.
All'udienza dell'11.03.2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive.
pagina 2 di 5
L'ordinanza ingiunzione trae origine dal verbale di accertamento n. 41 redatto in data 14.07.2017 dagli
Agenti del Comando Regione Carabinieri Forestale Toscana, con il quale si contestava al sig. IC la violazione dell'art.2, comma 1, L.R.T. n.48/94.
1) in ordine alla dedotta nullità della notifica del verbale di accertamento.
L'odierno ricorrente eccepiva la nullità della notifica del verbale afferente all'ordinanza opposta richiamando l'art. 139 c.p.c. e segg. contestando il fatto che l'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica avrebbe omesso di attestare il mancato rinvenimento delle persone indicate nel secondo comma dell'art. 139 c.p.c. che avrebbe giustificato la consegna del plico alla vicina, come attestato.
Esponeva inoltre di essere è venuto a
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