Trib. Milano, sentenza 20/11/2024, n. 5126
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8009/2024 R.G. promossa da:
con l'avv. FRANCESCHINIS FRANCESCO ALDO CARLO e con gli avv. Parte_1
FRANCESCHINIS LORENZO ( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
contro:
on l'avv. MORPURGO CLAUDIO DANIELE MOSE' e gli avv. e CP_1
OGGETTO: corretta retribuzione nel periodo feriale dei Macchinisti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26 giugno 2024, con mansioni di Parte_1
Macchinista, ha chiamato in giudizio la e ha dedotto come CP_1
avrebbero ottenuto dal Tribunale di Milano la sentenza n. 1185/2020, che così avrebbe statuito:
“1) dichiara la nullità dell'art. 31, comma 6, del C.C.N.L. mobilità e attività ferroviarie del
20.7.2012 e dell'art. 20, comma 3, del Contratto Aziendale OR del 22.6.2012, nella parte in cui non includono, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, le voci “incentivo per attività di condotta” e “indennità di riserva” di cui all'art. 54 del Contratto Aziendale OR;
2) dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi
percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
3) condanna, di conseguenza, la a corrispondere, in relazione alle CP_1 differenze retributive maturate in relazione al periodo dal 1.01.2013 al 31.12.2018, al Pt_2
l'importo di Euro 8.444,58, al la somma di euro 8.871,91, al l'importo di euro Pt_3 CP_2
6.736,52, al l'importo di euro 6.285,72 al l'importo di euro 7.276,45, al Pt_4 Pt_5 Pt_6
l'importo di Euro 6.224,15 ed al l'importo di euro 8.315,84, oltre gli interessi legali e la Parte_7 rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo”.
Avverso tale sentenza la avrebbe proposto ricorso CP_1
avanti alla Corte di Appello di Milano, con giudizio che si sarebbe concluso con la sentenza n. 719/2021, con integrale conferma.
Anche il processo davanti alla Corte di cassazione, si sarebbe, poi, concluso con sentenza n. 19663/2023, con rigetto del ricorso e conseguente passaggio in giudicato delle sentenze di merito.
Per questo, in virtù di tale giudicato, non essendosi adeguata la convenuta per il periodo successivo a tale regola giudiziaria, la parte ricorrente ha svolto le seguenti conclusioni nel presente processo:
“1- Premessa ove necessario la declaratoria di nullità di ogni clausola contrattuale collettiva contraria, compreso ove occorra il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del
23.7.2019, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, per il periodo successivo a quello già coperto dal giudicato inter partes, alla inclusione nella retribuzione di ciascun giorno di ferie della media percepita nei 12 mesi precedenti dei compensi previsti dall'art.77, punto 2 del CCNL
(“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del CCA OR (“incentivo per attività speciQiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale
11.3.2015;
2- Conseguentemente condannare a corrispondere al sig. CP_1 Pt_1
a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti nei periodi indicati, la somma
[...] lorda di Euro 5.036,38, o quali altre ritenute dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.”. Con vittoria di spese di lite.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la ha contestato la CP_1
fondatezza delle pretese avversarie di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
In particolare, ha sostenuto come l'attuale assetto aziendale sarebbe stato il frutto della fusione delle strutture Controparte_3
e avvenuta nel 2009, mentre, dal
[...] Controparte_4 maggio 2011, la società avrebbe assunto l'attuale denominazione.
Ha tenuto, così, a chiarire la stessa parte che, all'epoca del conferimento in seno alla stessa di tali aziende, sarebbero coesistite, sostanzialmente, due discipline collettive contrattuali di riferimento:
o il ramo avrebbe trovato la sua fonte collettiva di riferimento nel CP_4
CCNL Autoferrotranvieri, in molteplici accordi di secondo livello, oltre che nella normativa speciale del R.D. n°148/1931;
o il ramo di provenienza , invece, avrebbe avuto, dopo la CP_3
privatizzazione, quale disciplina collettiva contrattuale vigente e applicata, quella del CCNL Attività Ferroviarie, in una versione aziendale specifica per il personale
Ferrovie dello Stato, denominato “Confluenza” (un accordo aziendale di secondo livello).
In tale contesto, si sarebbe pervenuti al Contratto Aziendale OR, entrato in vigore in data 4.7.2012, che avrebbe determinato l'armonizzazione dei trattamenti retributivi, sul sistema della c.d. “confluenza”.
Così, a decorrere, quindi, dal 1.12.2012, sarebbero stati applicati a tutti i dipendenti sia il CCNL Attività Ferroviarie, come da ultimo, modificato e rinnovato in data 16.12.2016, sia il Contratto Aziendale OR del 22 giugno 2012, ratificato il 4 Luglio 2012, come modificato anche dall'accordo del 11.3.2015.
È stato, poi, specificato che gli elementi della retribuzione mensile sarebbero indicati nell'articolo 48 del CCA OR e come l'articolo 20 dello stesso accordo prevederebbe la retribuzione per i giorni di ferie che non contemplerebbe le indennità richieste dai ricorrenti, di cui all'articolo 54 cit. e di cui all'art. 77 cit..
In ogni caso, poi, è stato illustrato dalla convenuta come tali indennità avrebbero un'incidenza davvero minimale rispetto alla retribuzione annua complessiva e come, ad ogni modo, i lavoratori avrebbero goduto della maggior parte dei giorni di ferie, non potendosi ritenere, dunque, alcun effetto dissuasivo alla fruizione delle stesse per la suddetta normativa collettiva, anche a voler tener conto delle pronunce della Corte di giustizia in materia.
In più, nell'intento di armonizzazione dei trattamenti retributivi dei dipendenti provenienti dai due rami ( e ), fondato sul sistema CP_4 CP_3 della c.d. “confluenza”, ai sensi dell'art. 64 del CCA , sarebbe stato CP_1
adottato un meccanismo per riconoscere ai lavoratori il consolidamento di alcune voci retributive riconosciute nel relativo ramo di provenienza, tra cui sarebbero state incluse anche le voci rivendicate dai ricorrenti, in un'unica voce, denominata “patto di competitività” la quale avrebbe avuto misura fissa e sarebbe stata da corrispondersi ogni mese (per dodici mensilità), indipendentemente dalla effettiva presenza in servizio.
In particolare, tali indennità sarebbero ricomprese in quella di utilizzazione professionale di cui all'art. 34 (oggi art. 31) del Contratto Aziendale del Gruppo FS del 2003.
Per tali ragioni, in caso di accoglimento del ricorso, la convenuta ha domandato che tali importi venissero scomputati da quanto dovesse essere riconosciuto ai lavoratori, per evitare duplicazioni, contestando in tal senso i conteggi, anche, poi, perché sarebbero scollegati alle giornate di ferie effettivamente godute dai medesimi.
All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione, in seguito alla discussione, è stata pronunciata una sentenza definitiva, come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
A) L'EFFICACIA DEL GIUDICATO.
Il ricorrente con mansioni di Macchinista, ha ottenuto dal Tribunale di
Milano la sentenza n. 1185/2020 con la quale è stata dichiarata (doc. 2 ric.):
“1) la nullità dell'art. 31, comma 6, del C.C.N.L. mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012
e dell'art. 20, comma 3, del Contratto Aziendale OR del 22.6.2012, nella parte in cui non includono, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, le voci “incentivo per attività di condotta” e “indennità di riserva” di cui all'art. 54 del Contratto Aziendale OR;
2) dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi
percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
3) condanna, di conseguenza, la a corrispondere, in relazione alle CP_1 differenze retributive maturate in relazione al periodo dal 1.01.2013 al 31.12.2018, al Pt_2
l'importo di Euro 8.444,58, al la somma di euro 8.871,91, al l'importo di euro Pt_3 CP_2
6.736,52, al l'importo di euro 6.285,72 al l'importo di euro 7.276,45, al Pt_4 Pt_5 Pt_6
l'importo di Euro 6.224,15 ed al l'importo di euro 8.315,84, oltre gli interessi legali e la Parte_7 rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;”.
Avverso tale sentenza la ha proposto ricorso avanti alla CP_1
Corte di Appello di Milano, con giudizio che si è concluso con la sentenza n.
719/2021 (doc. 3 ric.), con integrale conferma.
Anche il processo davanti alla Corte di cassazione, si è, poi, concluso con la sentenza n. 19663/2023, con rigetto del ricorso (doc. 4 ric.) e conseguente passaggio in giudicato delle sentenze di merito.
Ora, si deve rammentare l'orientamento consolidato della Suprema Corte per cui
“nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione,