Trib. Milano, sentenza 29/01/2024, n. 427

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 29/01/2024, n. 427
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 427
Data del deposito : 29 gennaio 2024

Testo completo

N. 8066/23 REG. GEN.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 24 agosto 2023
da TR MA elettivamente domiciliato in Milano, via Podgora, 12/a, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Giorgianni del foro di Milano che lo rappresenta e difende per delega allgata al ricorso introduttivo. ricorrente contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA in persona del Direttore in carica
AMBITO TERRITORIALE DI MILANO, in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'Avv. Francesco Serafino, Funzionario in servizio presso lo stesso Ambito territoriale, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro -in Milano, Via Soderini, 24.
convenuti OGGETTO: impugnazione sanzione Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 24 agosto 2023, il prof. ET LL si è rivolto al Tribunale di
Milano, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accogliersi le conclusioni di seguito riportate:
“ACCERTARE E DICHIARARE l'infondatezza della contestazione disciplinare del 3 febbraio 2023 per le motivazione di cui in atti e conseguentemente CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione e del Merito qui convenuto in persona del Ministro pro tempore alla revoca (anche occorrendo attraverso disapplicazione) del provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per n. 5 mesi e cioè dal 3 febbraio al 2 luglio 2023, e con conseguente condanna alla restituzione della somma sino ad oggi illegittimamente trattenuta dalla busta paga del ricorrente. In via di subordine Applicare diversa sanzione disciplinare conservativa, che non preveda decurtazione della retribuzione. Con vittoria di spese, compensi professionali, IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% sull'imponibile”.
A tal fine ha dedotto
-di essere in servizio, quale docente di ruolo, presso l'Istituto IIS Curie Sraffa di
Milano;

-che il 3 febbraio 2023, aveva ricevuto una contestazione disciplinare con contestuale sospensione cautelare dal servizio per i seguenti addebiti:
- Reiterata grave violazione dei doveri di responsabilità e correttezza per avere interrotto una rappresentazione teatrale sulla Shoah nel giorno della memoria, contestando ad alta voce e davanti a tutti i partecipanti fatti e numeri relativi alle vittime della Shoah;

- reiterate condotte che si pongono in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione docente;

- reiterato grave pregiudizio dell'immagine dell'istituzione scolastica e dell'amministrazione;

- reiterato grave pregiudizio del rapporto fiduciario tra amministrazione pubblica e dipendente, tra docente e studenti e tra docente e famiglie;

-che i fatti oggetto di addebito si riferivano a quanto accaduto il 26 gennaio 2023 in occasione dello spettacolo teatrale svoltosi presso lo Spazio Teatro 89 dal titolo “RR
Doctor” messo in scena dalla compagnia “Equivoci Compagnia Teatrale” ed al quale aveva accompagnato alcuni studenti;

-che, contrariamente a quanto contestato, non aveva interrotto alcun spettacolo, ormai giunto al termine;

-che, con il suo intervento, aveva inteso ricordare come fosse necessario considerare tutte le vittime di guerra oltre a quelle dell'Olocausto ed anche quelle uccise a seguito dei bombardamenti anglo americani;

-che non intendeva negare le vittime della Shoah;

-che il suo intervento era finalizzato a suscitare la riflessione tra gli studenti per evitare di fa loro accettare in maniera supina ed acritica un “totem” ormai per troppo tempo ripetuto;

-che, dopo essere stato all'allontanato dallo spettacolo, aveva svolto regolarmente la sua attività di docente sia a scuola, sia nel doposcuola;

-che la collega prof.ssa Liguori aveva, parlando con la stampa, riferito circostanze non veritiere, tra cui che il prof LL avrebbe negato i numeri relativi agli ebrei morti durante la Shoah;

-che, nonostante le sue giustificazioni, il 15 maggio 2023, gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dallo stipendio con decorrenza dal mese di febbraio e fino al 2 luglio 2023;

-che, nel periodo di sospensione, gli era stato corrisposto un assegno alimentare e trattenuta la retribuzione pari a € 398,31 per il mese di giugno e € 1446,95 per il mese di luglio.
Si è costituito il Ministero convenuto, contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso, sul presupposto di una piena legittimità della sanzione.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 29 gennaio 2024, la causa è stata discussa All'esito della camera di consiglio il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto per le ragioni che saranno di seguito illustrate.
L'occasione spazio temporale nella quale i fatti sono avvenuti non è oggetto di contestazione tra le parti.
Era il 26 gennaio 2023, il prof. LL aveva accompagnato la classe 3 BT presso lo
Spazio Teatro 89 sito nella cittadina via F.lli Zoia, 89 pe assistere allo spettacolo dal titolo “RR Doctor” ispirato alla figura del dr. EL.
Durante la rappresentazione, questa la prospettazione del Ministero, il prof. LL sarebbe intervenuto proferendo le seguenti frasi: "Questa non è la verità. Questa è la vostra verità".
Quindi, sempre secondo la prospettazione del Ministero, il regista avrebbe interrotto lo spettacolo ed accompagnato all'uscita il docente.
Il prof LL contesta di aver interrotto lo spettacolo, che già volgeva alla sua conclusione. Assume di essere intervenuto quando la
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