Trib. Grosseto, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Grosseto, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Grosseto
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 3567/2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3567/2015 promossa da:
ES ZZ C.F. [...]con il patrocinio dell'avv. PICCHI MARCO
ATTORE
Contro
ER L'QU C.F. [...]CONVENUTO/CONTUMACE

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La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 2.7.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato JE ZZ, nella propria qualità di socia accomandataria e legale rappresentante della società in accomandita
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semplice “La Svolta di ZZ JE & C. s.a.s.” (d'ora in poi per semplicità
La Svolta”), premettendo che la socia accomandante NA L'AQ avrebbe di fatto ricoperto il ruolo di socia accomandataria, per essersi ingerita nell'attività gestoria e amministrativa della società, ne ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 13.212,55 in linea capitale quale quota parte ( in ragione del 50%), dei debiti sociali pagati interamente dalla stessa attrice o, comunque, della diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'espletanda istruttoria.
Ed in particolare, a fondamento del proprio assunto l'attrice ha dedotto come la convenuta, durante tutto il periodo di attività della già menzionata società, avesse compiuto numerosi atti di gestione, tenendo rapporti con i fornitori e con la clientela, definendo il calendario delle attività organizzate ed occupandosi della promozione e della pubblicità degli eventi, come confermato dalle fatture e dai documenti in atti, recanti la sottoscrizione della stessa convenuta.
Ed inoltre, quanto ai debiti societari esistenti al tempo della cessazione dell'attività ( quanto a quello nei confronti di Banca di Credito Cooperativo della Maremma pari ad euro 17.000,00), gli stessi sarebbero stati interamente saldati da padre della stessa attrice, Romeo ZZ al quale, poi, i soldi sarebbero stati interamente restituiti dalla figlia secondo quanto previsto nella scrittura privata inter-partes in atti, con conseguente diritto dell'attrice di ripetere dalla convenuta (di fatto da considerarsi socia accomandataria come si
è già detto), la metà di quanto pagato per estinguere i debiti sociali a titolo di regresso.
Ciò premesso il Tribunale osserva quanto segue.
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Come è noto, la società in accomandita semplice è caratterizzata dal diverso regime di responsabilità verso i terzi previsto per le distinte categorie dei soci
(art.2313 c.c.) ed in particolare: gli accomandatari, cui è riservato il potere di amministrare la società, i quali rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali;
gli accomandanti, che sono invece esclusi dalla amministrazione, che rispondono invece nei limiti della quota conferita.
L'alterazione di questo riparto (che spezzi il binomio potere-rischio), pregiudica la qualificabilità della partecipazione in conformità della designazione.
L'art.2320 c.c. disciplina, dunque, le attività delle quali è fatto divieto al socio accomandante, individuati nel compimento di atti di amministrazione, trattazione o conclusione di affari in nome della società se non in forza di procura speciale per singoli affari.
Orbene, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è ragione di discostarsi, per aversi ingerenza dell'accomandante nella amministrazione della s.a.s. vietata dal citato art.2320 c.c., deve essere posta in essere una vera propria attività gestoria che può avere ad oggetto operazioni destinate ad avere efficacia interna alla società o a riflettersi all'esterno e che sia altresì, espressione del potere di direzione degli affari sociali in quanto implicante una scelta che è propria del titolare dell'impresa (cfr. in tali sensi Cass. 26 giugno 1979
n.3563).
In tale contesto - e con riferimento ai rapporti obbligatori con i terzi estranei alla società – si ritiene che l'attività amministrativa vietata al socio accomandante riguarda il momento genetico del rapporto in cui si manifesta la scelta operata dall'imprenditore, mentre tutto quanto attiene al momento
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esecutivo dell'adempimento delle obbligazioni che da quel rapporto derivano non esclude di per sé la qualità di terzo dell'accomandante rispetto alla gestione della società alla quale, pertanto, rimane estraneo.
Dunque, l'attività gestoria richiesta ai fini dell'estensione della responsabilità deve concretarsi nella direzione degli affari sociali ed implicare una scelta che
è propria del titolare dell'impresa.
Può dunque conclusivamente affermarsi che il socio accomandante assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2320 cod. civ., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione - intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della società, non già di atti di
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