Trib. Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 7
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Testo completo
N. R.G. 1217/2024
Tribunale Ordinario di Ancona
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice Lara Seccacini, nella causa in primo grado iscritta al n. 1217 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra:
CI ES LI nata a [...]/GO -Brasile il 10.12.1987;
LI DE MA ES LI nata a [...]/MG - Brasile il 09.10.1953;
GO IO LI in proprio e - congiuntamente a RI IN MI - in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore RT IN LI, nato a [...]/GO – Brasile il 02.08.2018;
FR SA LI nato a [...]/MG – Brasile il 06.05.1984, in proprio e - unitamente a NE IA DE AV - in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore OR IA SA, nata a [...]/BA – Brasile il 20.03.2017;
RI LI nato a [...]/MG – Brasile il 28.10.1979, in proprio e -congiuntamente a RIA ER IA SA AR LI - in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore AR AR ER LI nata a [...]/GO – Brasile il 18.06.2021;
ON LI nato a [...]/MG – Brasile il 14.07.1951;
GU LI, nato a [...]/MG – Brasile il 06.02.1953;
CI SA LI, nata a [...]/MG – Brasile il 28.10.1985;
AR RE DE SA LI, nata a [...]/MG – Brasile il 19.04.1953;
ER SA LI SC, nata Belo Horizonte/MG – Brasile il 08/07/1982;
tutti rappresentati, difesi ed elett.te domiciliati da/presso Avv. Carlofernando Parisi, come da delega in atti;
- parte ricorrente –
E
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro in carica, rapp.to, difeso, dom.to ex lege da/presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;
- parte resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero-Sede;
-interventore ex lege -
a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, visti gli artt. 281-decies ss. c.p.c.
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ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso in atti parte ricorrente ha chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare i ricorrenti “iure sanguinis” dalla nascita, con ogni conseguente necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al Ministro dell'Interno e, per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con compensazione delle spese di giudizio”.
2. Nonostante la regolarità della notifica, il Ministero dell'Interno non si è costituito e va, pertanto, dichiarato contumace.
3. E' stata eseguita pedissequa notifica al Pubblico Ministero. È d'uopo, preliminarmente, evidenziare che non può correttamente sostenersi l'avvenuta naturalizzazione dell'avo per effetto del decreto c.d. “Grande Naturalizzazione” n. 58 A emesso dal Governo provvisorio brasiliano in data 15/12/1889, secondo cui tutti gli italiani presenti in territorio brasiliano, alla data del 15/11/1889, avrebbero automaticamente ottenuto la naturalizzazione brasiliana, salvo che avessero manifestato, nelle sedi competenti, la volontà di conservare la cittadinanza del proprio paese di origine.
La giurisprudenza italiana, sin da subito, ha difatti, ritenuto non applicabili le previsioni in parola a motivo della natura, personale e assoluta, del diritto di cittadinanza, di guisa che lo stesso può perdersi soltanto per effetto di una rinuncia volontaria ed esplicita, e non già per il semplice fatto negativo del mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana;
siffatti principi giurisprudenziali sono stati poi recepiti dalla l. 555/1912 che, all'art. 8, ha espressamene riconosciuto che la rinuncia alla cittadinanza deve sostanziarsi in un atto consapevole e volontario (invero, il Ministero degli Interni aveva in passato sostenuto l'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis a seguito dell'acquisto della cittadinanza brasiliana iure loci, secondo la legislazione del Paese di residenza, per i nati prima dell'entrata in vigore della norma di cui all'art. 7 della legge n. 555 del 1912;
interpretazione che, però, non ha trovato accoglimento nella giurisprudenza di merito: v.si, tra le altre, Trib. Roma-De Luca, 18/07/2022, Trib. Roma-Minotti, 24/11/2021). Né è ostativo al presente ricorso il mancato esperimento e/o la pendenza della procedura amministrativa volta all'ottenimento, per tale via, della cittadinanza: parte ricorrente ha dedotto di essersi attivata invano per via consolare, attraverso la piattaforma Prenot©mi, non essendo riuscita ad ottenere l'effettiva presa in carico della propria richiesta (doc.26-27-28). A tal proposito, giova ricordare che, secondo la Cassazione (cfr. sent. a S.s.U.u. nn. 4466 e 4467 del 2009) la cittadinanza è condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo Paese e da essa sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello Stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre persone che ad essa appartengono ai sensi dell'art. 4, 1 e 2 comma, della Costituzione. Lo status di cittadino, secondo la Corte di Cassazione, è dunque “una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
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E' stato, inoltre, correttamente osservato che «conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale tra cui Cass. n. 28873/2008, la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del Giudice Ordinario, che accerti il proprio status di cittadino, in quanto, la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il
Tribunale Ordinario di Ancona
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice Lara Seccacini, nella causa in primo grado iscritta al n. 1217 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra:
CI ES LI nata a [...]/GO -Brasile il 10.12.1987;
LI DE MA ES LI nata a [...]/MG - Brasile il 09.10.1953;
GO IO LI in proprio e - congiuntamente a RI IN MI - in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore RT IN LI, nato a [...]/GO – Brasile il 02.08.2018;
FR SA LI nato a [...]/MG – Brasile il 06.05.1984, in proprio e - unitamente a NE IA DE AV - in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore OR IA SA, nata a [...]/BA – Brasile il 20.03.2017;
RI LI nato a [...]/MG – Brasile il 28.10.1979, in proprio e -congiuntamente a RIA ER IA SA AR LI - in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore AR AR ER LI nata a [...]/GO – Brasile il 18.06.2021;
ON LI nato a [...]/MG – Brasile il 14.07.1951;
GU LI, nato a [...]/MG – Brasile il 06.02.1953;
CI SA LI, nata a [...]/MG – Brasile il 28.10.1985;
AR RE DE SA LI, nata a [...]/MG – Brasile il 19.04.1953;
ER SA LI SC, nata Belo Horizonte/MG – Brasile il 08/07/1982;
tutti rappresentati, difesi ed elett.te domiciliati da/presso Avv. Carlofernando Parisi, come da delega in atti;
- parte ricorrente –
E
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro in carica, rapp.to, difeso, dom.to ex lege da/presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;
- parte resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero-Sede;
-interventore ex lege -
a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, visti gli artt. 281-decies ss. c.p.c.
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ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso in atti parte ricorrente ha chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare i ricorrenti “iure sanguinis” dalla nascita, con ogni conseguente necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al Ministro dell'Interno e, per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con compensazione delle spese di giudizio”.
2. Nonostante la regolarità della notifica, il Ministero dell'Interno non si è costituito e va, pertanto, dichiarato contumace.
3. E' stata eseguita pedissequa notifica al Pubblico Ministero. È d'uopo, preliminarmente, evidenziare che non può correttamente sostenersi l'avvenuta naturalizzazione dell'avo per effetto del decreto c.d. “Grande Naturalizzazione” n. 58 A emesso dal Governo provvisorio brasiliano in data 15/12/1889, secondo cui tutti gli italiani presenti in territorio brasiliano, alla data del 15/11/1889, avrebbero automaticamente ottenuto la naturalizzazione brasiliana, salvo che avessero manifestato, nelle sedi competenti, la volontà di conservare la cittadinanza del proprio paese di origine.
La giurisprudenza italiana, sin da subito, ha difatti, ritenuto non applicabili le previsioni in parola a motivo della natura, personale e assoluta, del diritto di cittadinanza, di guisa che lo stesso può perdersi soltanto per effetto di una rinuncia volontaria ed esplicita, e non già per il semplice fatto negativo del mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana;
siffatti principi giurisprudenziali sono stati poi recepiti dalla l. 555/1912 che, all'art. 8, ha espressamene riconosciuto che la rinuncia alla cittadinanza deve sostanziarsi in un atto consapevole e volontario (invero, il Ministero degli Interni aveva in passato sostenuto l'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis a seguito dell'acquisto della cittadinanza brasiliana iure loci, secondo la legislazione del Paese di residenza, per i nati prima dell'entrata in vigore della norma di cui all'art. 7 della legge n. 555 del 1912;
interpretazione che, però, non ha trovato accoglimento nella giurisprudenza di merito: v.si, tra le altre, Trib. Roma-De Luca, 18/07/2022, Trib. Roma-Minotti, 24/11/2021). Né è ostativo al presente ricorso il mancato esperimento e/o la pendenza della procedura amministrativa volta all'ottenimento, per tale via, della cittadinanza: parte ricorrente ha dedotto di essersi attivata invano per via consolare, attraverso la piattaforma Prenot©mi, non essendo riuscita ad ottenere l'effettiva presa in carico della propria richiesta (doc.26-27-28). A tal proposito, giova ricordare che, secondo la Cassazione (cfr. sent. a S.s.U.u. nn. 4466 e 4467 del 2009) la cittadinanza è condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo Paese e da essa sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello Stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre persone che ad essa appartengono ai sensi dell'art. 4, 1 e 2 comma, della Costituzione. Lo status di cittadino, secondo la Corte di Cassazione, è dunque “una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
pagina 2 di 7
E' stato, inoltre, correttamente osservato che «conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale tra cui Cass. n. 28873/2008, la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del Giudice Ordinario, che accerti il proprio status di cittadino, in quanto, la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il
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