Trib. Bergamo, sentenza 04/12/2024, n. 2219

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 04/12/2024, n. 2219
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 2219
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 8021/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena ONessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 21.06.2024, promossa da:
, (C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti LOSAPIO ROBERTA, VALTULINA RAFFAELLA e VENTURA PAOLA ed elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA LOCATELLI 31 24122 BERGAMO, giusta procura in atti ricorrente contro
, (C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 CP_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. GALEOTTI FAUSTO ANGELO ed elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA PASCOLI 3 24121 BERGAMO, giusta procura in atti resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: RZ

Conclusioni delle parti
Per , : “in via principale: Parte_1 Parte_2
1 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi in data 5 agosto 2001 a BE;

2) Prevedere che il padre provveda al mantenimento del figlio , maggiorenne, ma non economicamente Per_1 autonomo (sino a che questi sarà convivente con la madre), con una somma mensile non superiore ad € 500,00, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie (come specificate nelle Linee Guida del Tribunale di
BE) relative al figlio;

3) Dare atto che nulla è dovuto alla signora a titolo di assegno divorzile. CP_2
In via subordinata: nel denegato caso di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale, preso atto che il figlio
trascorre pari tempo con il padre e la madre, si chiede che il Tribunale adito Voglia: Per_1
1) Prevedere che il padre provveda al mantenimento del figlio , maggiorenne, ma non economicamente Per_1 autonomo, con una somma mensile non superiore ad € 700,00, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie (come specificate nelle Linee Guida del Tribunale di BE) relative al figlio;

2) Dare atto che nulla è dovuto alla signora a titolo di assegno divorzile. CP_2
In ogni caso:
* Respingere tutte le domande svolte dalla signora nei confronti del signor , Parte_3 ONroparte_3 in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;

* Espungere, non valutare, stralciare, dichiarare irrilevante e, comunque, non tenere conto delle espressioni offensive e sconvenienti riferibili al ricorrente signor e contenute negli atti difensivi avversari e, in Pt_2 particolare:
- Memoria difensiva 13.3.23 pagina 6 nota a piè di pagina n.2.
- Memoria integrativa 7.6.23 pagina 3 da riga 9 a 20;

- Memoria integrativa 7.6.23 pagina 5 riga 30;

- Memoria integrativa 7.6.23 pagina 7 righe 11 e 12.
* Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia”.
Per , “In via di merito CP_1 CP_2


1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data

05.08.2001 nel Comune di BE (registro Atti n. 263 parte II serie A anno 2001) tra i signori
[...]
nato a [...] in data [...] e nata a BE in [...]_3 Parte_3
12.11.1967 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile.


2. Statuire sugli aspetti personali e rapporti patrimoniali tra parti secondo le seguenti

CONDIZIONI
a. Il figlio , maggiorenne non autosufficiente economicamente, vivrà stabilmente collocato Testimone_1 presso la madre cui per tale ragione la casa famigliare verrà assegnata;
Parte_3

b. Il signor verserà alla signora per il mantenimento ordinario del figlio un assegno Pt_2 CP_2 Per_1 mensile euro € 1.010,00 con decorrenza dalla data della domanda, somma che sarà rivalutata
2 annualmente secondo indici ISTAT;
l'assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario su conto corrente della signora Parte_3

c. Il signor si farà carico del 50% di tutte le spese di gestione della casa di famiglia, attualmente in Pt_2
Palazzago,
d. Il signor si farà carico al 70% di tutte le spese straordinarie del figlio . Pt_2 Per_1
e. Il signor verserà alla signora l'assegno divorzile di € 1.600,00 soggetto ONroparte_3 Parte_3 ad adeguamento ISTAT con decorrenza dalla data della domanda da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente della signora CP_2
f. Spese rifuse”.

********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17.11.2022, , premesso di aver contratto matrimonio con ONroparte_3 rito concordatario in BE in data 5.08.2001 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di
BE al n. 263 dell'anno 2001, Parte II, S. A) con dalla cui unione era nato il figlio Parte_3 Per_1 il 28.01.2004, dalla quale si era separato con sentenza del Tribunale di BE n. 2039/2021 pubblicata
l'11.11.2021, pronunciata su conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, si rivolgeva all'intestato
Tribunale domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Domandava, altresì, di porre a carico del padre, per il mantenimento del figlio , l'obbligo di versare alla Per_1 madre l'importo di euro 500,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie per il figlio e al 100% della retta scolastica e di non prevedere alcun assegno divorzile in favore del coniuge.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, aderiva alla pronuncia sullo status, domandando Parte_3 di porre a carico del marito, per il mantenimento del figlio , un contributo mensile di euro 1.010,00, oltre Per_1 al 70% delle spese straordinarie per il figlio, di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese di gestione della casa famigliare, nonché di stabilire un assegno divorzile di euro 1.600,00 al mese.
All'udienza presidenziale del 23.03.2023, il Presidente delegato, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente le stesse.
Con riservata ordinanza del 27.03.2023, il Presidente delegato pronunciava i provvedimenti provvisori confermando “i provvedimenti della separazione quanto al contributo economico stabilito a carico del ricorrente in favore della resistente a titolo di mantenimento della medesima moglie e del figlio maggiorenni ma non economicamente indipendente come rivalutati ex indici ISTAT”;
nominava Giudice istruttore sé stesso
e fissava udienza di comparizione e trattazione per il 28.06.2023, da svolgersi in modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
3
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 28.06.2024, il Giudice istruttore concedeva i termini di cui all'art.
183, comma sesto, c.p.c.
e fissava l'udienza del 14.11.2023, da svolgersi in modalità di trattazione scritta ex art.
127-ter c.p.c.

Con ordinanza del 20.09.2024, il Giudice istruttore, a fronte dell'istanza congiunta di sospensione c.d. volontaria ex art. 296 c.p.c., disponeva la sospensione del processo per la durata di tre mesi, con la conseguente sospensione dei termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., fissando, per l'esame delle istanze istruttorie e per l'ulteriore trattazione, l'udienza del 13.02.2024, da svolgersi in modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in seguito differita al 19.03.2024 per la comparizione personale delle parti.
Con decreto del Presidente del Tribunale n. 17/2024 del 14.02.2024, veniva disposta la sostituzione della
Giudice relatore, dott.ssa Raffaella Cimminiello, con la dott.ssa Liboria Maria Stancampiano.
Con decreto del 16.02.2024, per esigenze di riorganizzazione del ruolo, il Giudice subentrato differiva l'udienza del 19.03.2024 all'11.04.2024.
All'udienza dell'11.04.2024, il Giudice sentiva congiuntamente le parti e, dopo ampia discussione, CP_3
formulava la seguente proposta conciliativa “- 800 euro per il mantenimento di , oltre al 100%
[...] Per_1 delle spese straordinarie;

- 600 euro per l'assegno divorzile”;
dichiarava di non accettare la proposta formulata dal ricorrente e formulava la seguente proposta Parte_3 conciliativa: “- 900 euro per il mantenimento di , oltre al 100% delle spese;
Per_1

- 900 euro per l'assegno divorzile”, non accettata dalla controparte.
Con riservata ordinanza del 15.04.2024, il Giudice istruttore rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti
e fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 19.06.2024, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 21.06.2024, il Giudice istruttore rimetteva la causa dinnanzi al
Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, ritenendo di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza istruttoria assunta dal Giudice istruttore sopra richiamata che ha respinto, in quanto inammissibili per i motivi esposti qui condivisi, le istanze di prove articolate, su cui le parti hanno insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Ritiene infatti il Collegio che la documentazione complessivamente acquisita agli atti del giudizio consenta di operare una corretta valutazione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali delle parti ai fini di adottare una motivata decisione in punto di contribuzione a carico del padre per il mantenimento del figlio maggiorenne e in punto di assegno divorzile dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini delle determinazioni di natura
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