Trib. Napoli, sentenza 13/12/2023, n. 5466

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 13/12/2023, n. 5466
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 5466
Data del deposito : 13 dicembre 2023

Testo completo

R.G. 3075/2020

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13/12/2023 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 3075/2020-52/2022 e 921/2023 R.G. LAVORO
TRA
GI FF nata il [...] a [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Antimo
Angelino, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., in proprio e quale procuratore speciale della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Falso e Ida Verrengia come da procura generale alle liti nei procedimenti nn.3075/2020 e 52/2020 e dall'Avv.to Marco Fazio come da procura generale alle liti nel proc. n. 921/2023
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avvisi di addebito n. 37120190020235772000, notificato il 04.02.2020,
n.37120210001296688000, notificato il 17.11.2021 e n. 37120220014865775000 notificato il
14.12.2022
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorsi depositati in data 05.03.2020, 24.12.2021, 22.01.2023, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 37120190020235772000, notificato il
04.02.2020, n.37120210001296688000, notificato il 17.11.2021 e n. 37120220014865775000
notificato il 14.12.2022, con i quali era stato ingiunto al pagamento degli importi meglio indicati nei ricorsi a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive riguardanti la gestione agricola- lavoratori autonomi anni 2018, 2019, 2020 e 2021.
Deduceva la ricorrente l'insussistenza dei presupposti di legge con riferimento al credito azionato, avendo presentato in data 3.05.2018 domanda di cancellazione come coltivatore diretto, per cessazione dell'attività agricola, con decorrenza dal 1.05.2018 e, non avendo comunque l'I.N.P.S. comunicato all'interessata il proprio diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, come previsto dall'art. 6, comma 3, del D.P.R n. 476 del 2001, con la conseguenza che il silenzio andava inteso come assenso. Deduceva, inoltre, l'erroneità nella quantificazione del credito contributivo e dell'entità delle sanzioni richieste e della normativa applicabile.
Pertanto, chiedeva, previa sospensione degli atti impugnati, disporre l'annullamento degli avvisi di addebito n. 3712019002023577.000, n.37120210001296688000 e n.37120220014865775000, perché illegittimi e inefficaci per i motivi suesposti, vinte le spese del presente giudizio.
Si costituiva l'INPS che resisteva ai ricorsi chiedendone il rigetto in quanto infondati in fatto e in diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, visto il deposito delle note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Le opposizioni sono ammissibili in quanto depositate il 05.03.2020, 24.12.2021,
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