Trib. Brindisi, sentenza 14/01/2025, n. 18

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brindisi, sentenza 14/01/2025, n. 18
Giurisdizione : Trib. Brindisi
Numero : 18
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

Segue dal verbale di udienza tenuta in data 14/01/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano

Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 12/12/2024 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa assistenziale tra:

NI LO, rappresentato e difeso dall'avvocato MASI MARCO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e

INPS, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONE FABIOLA resistente

oggetto: indebito assistenziale

FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.12.2021, parte ricorrente, come in epigrafe indicato, adiva l'intestato Tribunale di Brindisi al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via cautelare, inaudita altera parte, disponga
l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento notificato;
2) in via principale:
a. accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con ESPRESSA pronuncia di annullamento, del provvedimento impugnato, notificato il 13 novembre 2021 con il quale l'Inps ha chiesto la restituzione delle somme senza quantificarle, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a esso presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente.
b. Per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall'INPS avendo il Sig. LO utilizzato le stesse, in quanto limitate, per il proprio sostentamento.
c. Condannare l'Inps, in persona del suo legale responsabile, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”. Nello specifico, l'odierno istante deduceva che INPS con raccomandata n. 618081999155, notificata il 13.11.2021, chiedeva la “restituzione somme per pagamento non dovuto”, per il periodo che va dal mese di aprile 2019 al mese di gennaio 2020, percepite a titolo di Reddito di Cittadinanza per “mancanza requisito valore patrimonio mobiliare non superiore alle soglie stabilite secondo la composizione del nucleo”, rilevando, inoltre, di non aver ricevuto preliminarmente alcun provvedimento di revoca della prestazione del Reddito di
Cittadinanza. Conseguentemente chiedeva l'irripetibilità delle somme perchè percepite in buona fede ed erogate per errore imputabile all'Istituto.
L'INPS, ritualmente costituitosi in giudizio, concludeva per il rigetto del ricorso, eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto. All'odierna udienza il giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale.
______________
La domanda risulta fondata.
Giova premettere che il Reddito di Cittadinanza, anche Rdc, è stato istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, con il D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28/03/2019, quale misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso
politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
I requisiti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico, disciplinato all'art 1, comma 2 del D.L. del 28.1.2019 convertito in legge n. 26 del 2019, quello reddituale/patrimoniale previsto all'art. 2, c.1, lett.
b) nonché quello di cittadinanza e residenza.
In particolare, a norma di tale articolo: “In riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore
a 9.360 euro ( nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 );

2) un
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