Trib. Tivoli, sentenza 04/12/2024, n. 242
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Testo completo
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N. R.G. 2892/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Beatrice Ruperto Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in IA Parte_1 C.F._1
Montecelio (RM), alla Via U. Maddalena n. 33, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Marini, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
IA Montecelio (RM), alla Via U. Maddalena n. 33, presso lo studio dell'Avv. Eleonora
Marini, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in OC NT (RM) il 21.07.2019, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Per Anno 2019), sono genitori di (nata il [...]) e (nata il [...]). Per_1
Le parti hanno chiesto la dichiarazione di separazione consensuale alle condizioni concordate, con proposizione di ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le parti hanno concordato le seguenti condizioni nella regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali oggetto di causa:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Entrambi i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, dichiarandosi autosufficienti sul piano economico.
3. La casa coniugale sita in Villanova di IA (RM) alla Via Nicola Fabrizi n. 10, con tutto quanto in essa contenuto, resterà assegnata alla Sig.ra che vi Parte_1 Per abiterà unitamente alle figlie e e che sosterrà il costo del canone di Per_1 locazione.
4. Il Signor di comune accordo con la moglie, ha già trasferito Parte_2 provvisoriamente il proprio domicilio presso una diversa abitazione sita in IA, alla Via Alessandro Guidoni n. 38 e si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica e, ad asportare tutti i propri effetti personali dalla casa coniugale, entro 3 mesi dalla omologazione della separazione.
5. le figlie minori saranno affidate, in regime di affido condiviso, ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la