Trib. Napoli, sentenza 26/01/2025, n. 825
Sentenza
26 gennaio 2025
Sentenza
26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott. ssa Valeria Rosetti Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa recante n. RG. 15967 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente per oggetto: pronuncia su domande accessorie alla domanda di separazione giudiziale già pronunciata con sentenza non definitiva del 31.10.2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. Marianna Hasson
RICORRENTE E
nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE contumace
NONCHE' Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza telematica dell'11.6.2024, il procuratore della ricorrente concludeva riportandosi ai propri atti. Il Pm chiedeva pronunciarsi la separazione riportandosi al parere già espresso. Il Gi assegnava in decisione senza termini, ai quali il procuratore della ricorrente rinunciava, all'udienza del 20.12.2024.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.6.2022, la sign.ra – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sign. il 12/06/2003 dal quale nascevano Controparte_1
10/10/2004) e (14/12/2007), esponeva: PE Per_2
(…) L'ultima residenza comune del nucleo familiare così composto era in Napoli alla via Decio Mure, 12. Il sig. con il suo comportamento determinava CP_1
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, essendosi reso responsabile della violazione degli obblighi che scaturiscono dal rapporto di coniugio. Il sig. ha sempre avuto nei confronti della ricorrente un atteggiamento violento ed CP_1 ossessivo sin dall'inizio della vita coniugale, rendendosi autore di reiterate violenze sia fisiche che psicologiche. (…) In seguito a tali aggressioni, il sig. CP_2
[...]
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[...]
manifestava puntualmente il proprio pentimento, promettendo di cambiare ed inducendo la coniuge a fidarsi nuovamente di lui. (…) In seguito a tali fatti il sig. si allontanava dall'abitazione familiare, trovando ospitalità presso il proprio CP_1 nucleo familiare di origine. La sig.ra ha, date le sue condizioni di reddito, Pt_1 chiesto di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. 115/2002. Ha chiesto, su tali premesse, l'affido esclusivo del minore, nonchè che il diritto di visita paterno nei confronti del minore sia sospeso ovvero, in via subordinata, che esso sia esercitato in modalità protetta;
che la casa coniugale sia assegnata alla sig.ra che la abiterà unitamente ai due figli minori;
che il sig. sia Pt_1 CP_1 obbligato a corrispondere una congrua somma mensile quale contributo al mantenimento dei figli e in misura non inferiore ad euro 500,00 PE Per_2 mensili, pari ad euro 250,00 ciascuno, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli;
che il sig. sia condannato alla CP_1 corresponsione di un congruo assegno per il mantenimento della coniuge, in misura non inferiore ad euro 300,00, o nella misura ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il Presidente, all'udienza del 12.10.2022, ascoltava la ricorrente che dichiarava: Mio marito lavora in una scuola, come lavoratore socialmente utile, questo ormai da oltre vent'anni. Svolge mansioni di pulizia, di bidello. Fino a che è rimasto a casa, mio marito ha continuato a fare uso di sostanze stupefacenti (spinelli), che accompagnate da alcool (sia pure modiche quantità, una birra o un liquore) scatenavano in lui reazioni violente. E' andato via da casa il 16 aprile u.s., dopo l'intervento dei Carabinieri da me allertati. Da allora non è più tornato. I figli li continua a vedere regolarmente e mi passa circa 5 – 600,00 euro al mese. La prima figlia, divenuta maggiorenne da pochi giorni, frequenta ancora la scuola, liceo Informatico;
il più piccolo, che ha quasi quindici anni, frequenta un istituto professionale per parrucchieri/barbieri. L'appartamento in cui viviamo è di proprietà comunale;
era originariamente assegnato alla madre di mio marito e, al decesso di mia suocera, è stato assegnato a lui. Mio marito si è trasferito da una sorella ad . I rapporti tra mio marito ed i figli sono corretti;
purtroppo, alcuni CP_3 episodi di violenza nei miei confronti si sono verificati alla loro presenza. Non ci sono dunque problemi se mio marito incontra i figli (ora, il minore), perché ad essere sincera lui stravede per i ragazzi. Mi voglio separare perché ho sopportato troppo a lungo le violenze di mio marito. Io sono casalinga, e non percepisco reddito di cittadinanza.
Il Presidente statuiva come di seguito:
e contrassero matrimonio nel 2003, e dalla loro Parte_1 Controparte_1 unione sono nati due figli: nel 2004, da poco maggiorenne, e nel PE Per_2
2007, ancora minorenne.
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Secondo quanto esposto in ricorso dalla e poi confermato in udienza (e in Pt_1 parte riscontrato nelle denunce prodotte), il rapporto coniugale si è andato deteriorando a causa del carattere ossessivo ed irascibile del che, con l'uso CP_1 di sostanze stupefacenti ed alcolici, ha assunto nel corso degli anni atteggiamenti violenti e di ira incontrollata, giungendo a vere e proprie aggressioni nei confronti della moglie;
sempre secondo la ricorrente, dopo una serie di episodi verificatisi nel tempo, per i quali vennero sporte denunce/querele ed adottati dalle autorità misure cautelari, come il divieto di avvicinamento, a seguito di un'ultima aggressione dell'aprile di quest'anno – anch'essa denunciata ai CC della stazione di Ponticelli – il si è allontanato da casa, trovando accoglienza presso una sorella (lì dove CP_1 risulta notificato il ricorso). Su tali premesse, la ha chiesto, oltre alla Pt_1 separazione con addebito, l'affido esclusivo dei figli, la determinazione delle modalità di incontro tra padre e figli con modalità protette, l'assegnazione della casa coniugale, e la condanna del alla corresponsione di un assegno mensile CP_1 quale contributo al mantenimento dei figli (€ 500,00) e suo (€ 300,00) da rivalutare annualmente, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie per i figli. Il è rimasto contumace e, in udienza, la ricorrente si è sostanzialmente CP_1 riportata a quanto esposto in ricorso, chiarendo, però, che i rapporti tra il marito ed i figli sono corretti, sicché non ravvisa ostacoli a loro futuri incontri. In questa fase occorre adottare unicamente i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c. Il figlio minorenne, va affidato ad entrambi i genitori Persona_3 congiuntamente, sia pure con residenza presso la madre, dal momento che – secondo quanto riferito dalla stessa ricorrente – gli episodi di violenza non hanno mai coinvolto il ragazzo. La residenza del minore va fissata presso la casa familiare, in Napoli, via Decio Mure Console, n. 12, che va conseguentemente assegnata alla
. Il padre potrà e dovrà vedere il minore secondo il calendario che viene Pt_1 riportato in dispositivo. Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, la ricorrente ha affermato che il lavora come lavoratore