Trib. Bari, sentenza 01/08/2024, n. 3571
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Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
Rosella Nocera, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3975/2013 R.G. e
PROMOSSA DA
LATERZA CARBURANTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Saverio Profeta e Emanuele Bufano;
attrice CONTRO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
convenuto
******** all'udienza del 28.02.2024 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
Per l'attore: (in sede di atto di citazione):
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e conclusione disattese:
a) preliminarmente, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'invalidità della revoca amministrativa operata dal Ministero dello Sviluppo economico con decreto del Direttore
Generale notificato il 23.01.2013, stante la totale insussistenza di inadempimenti da parte della
Laterza Costruzioni s.r.l.;
b) accertare e dichiarare che la Laterza Carburanti s.r.l. ha diligentemente adempiuto a tutte le obbligazioni conseguenti alla concessione del decreto di agevolazione ex lege 488/92;
c) per l'effetto, accertare e dichiarare che il Ministero dello Sviluppo Economico non ha in ogni caso diritto alla restituzione delle somme erogate a titolo di prima quota del contributo concesso alla Laterza Carburanti s.r.l. d) accertare che la Laterza Carburanti s.r.l. ha ultimato il programma di investimento per cui era stata utilmente collocata in graduatoria e, per l'effetto, condannare il Ministero dello Sviluppo Economico al pagamento della seconda quota di contributo pari ad € 259.601,00=, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria sulla base degli indici Istat, maturati alla data del dì del dovuto sino a quella di effettivo pagamento;
e) in subordine, nella denegata ipotesi di conferma della revocabilità dell'agevolazione, ridurre l'importo della quota di contributo che la società attrice sarebbe tenuta a restituire in misura direttamente proporzionata alle sole spese sostenute per la realizzazione del Motel;
f) condannare la controparte al pagamento delle spese di lite”.
Per la convenuta (in sede di comparsa di costituzione):
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“Voglia il Tribunale adito dichiarare il difetto di giurisdizione del GO per essere la controversia devoluta al GA;
in subordine e nel merito, rigettare la domanda proposta e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la Laterza Carburanti Srl al pagamento in favore del
Ministero dello sviluppo economico della somma di € 259.601,00, oltre rivalutazione Istat e interessi. Vinte le spese”.
MOTIVAZIONE Parte attrice, con atto di citazione notificato in data 27.03.2013, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità e l'invalidità del decreto n. 1963 del 13.11.2012, emanato dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, con cui veniva disposta la revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria con
D.M. n. 117884 del 19.07.2002.
Premetteva che in data 19.02.2002 la LATERZA CARBURANTI S.R.L. aveva presentato una domanda volta all'ottenimento dell'agevolazione prevista dalla legge n. 488/1992, per la realizzazione di un programma di investimenti relativo ad una unità produttiva ubicata in Bernalda, località
Metaponto.
Il Ministero delle Attività produttive – Direzione Generale per il Coordinamento degli incentivi alle
Imprese aveva concesso con decreto n. 117884 del 19.07.2002, in via provvisoria, un contributo in conto impianti di € 519.202,00, da erogarsi in due quote annuali di € 259.601,00 ciascuna. Il suddetto decreto prevedeva inoltre che la società istante ultimasse l'iniziativa entro 24 mesi dalla data di emissione del decreto. Riferiva che l'agevolazione era stata assentita a seguito di istruttoria favorevole da parte della banca Europrogetti e Finanza S.p.a., la quale aveva verificato la sussistenza dei presupposti di fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa in questione. Corrisposta la prima quota di contributo, il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, con comunicazione del 12.03.2009, rilevata la nota della Banca Concessionaria del 27.10.2008 con cui si comunicava “che a seguito di una Visura camerale effettuata, si è venuti a conoscenza che in data 16.11.2006 la ditta beneficiaria delle agevolazioni ha effettuato una operazione di affitto di azienda in qualità di cedente e la Soc. Ago S.r.l. in qualità di cessionario e che a seguito di tale operazione l'unità locale oggetto del programma agevolato è cessata”, evidenziato che la mancata tempestiva informazione circa la menzionata operazione di fitto d'azienda comportasse la violazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 1 e 2, del D.M. n. 527 del 20.10.1995 e successive modifiche ed integrazioni e che la ditta beneficiaria non aveva provveduto ad inviare alla Banca Concessionaria la dichiarazione di monitoraggio relativa all'anno 2006, malgrado fosse stata espressamente richiesta, notiziava la società dell'avvio del procedimento per la revoca dell'agevolazione concessa . Successivamente, il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto n. 1963 del 13.11.2012, comunicava alla LATERZA CARBURANTI S.R.L. la revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria, sulla scorta delle conclusioni formulate dalla banca concessionaria, disponendo altresì il recupero della prima quota di contributo già erogata.
Parte attrice evidenziava che il provvedimento di revoca fosse illegittimo, in quanto assunto in violazione del d.l. n. 83/2012, il quale all'art. 29 stabilisce: “in considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni
[…] non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. A) Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati”, e in assenza di alcun inadempimento imputabile alla LATERZA CARBURANTI S.R.L.
Per tali motivi chiedeva l'accertamento dell'illegittimità e dell'invalidità della revoca operata dal
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO nonché la condanna al pagamento della seconda quota di contributo pari ad € 259.601,00 e, in subordine, domandava la riduzione dell'ammontare del contributo da restituire.
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Si costituiva in giudizio il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestando, nel merito, le deduzioni di parte attrice, con istanza di rigetto delle avverse domande.
Domandava, altresì, in via riconvenzionale, la condanna della LATERZA CARBURANTI S.R.L. al pagamento della somma di € 259.601,00, oltre rivalutazione Istat e interessi dall'erogazione al soddisfo.
In particolare, evidenziava che l'art. 29 del d.l. n. 83/2012, nel disporre che le imprese beneficiarie dell'agevolazione di cui alla legge n. 488/1992 non sono più tenute a rispettare gli obblighi derivanti dagli indicatori utilizzati per le graduatorie, presuppone che alla data di entrata in vigore della norma (12 agosto 2012) l'impresa fosse ancora tenuta a detti obblighi. Pertanto, la norma non poteva essere applicata nel caso di specie.
Inoltre, la stipula del contratto di fitto del ramo di azienda, avente ad oggetto una parte dell'unità produttiva beneficiaria di contribuzione, nonché la conseguente cessazione della gestione dell'attività in questione, avevano comportato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. n. 527 del 20.10.1995, il venir meno del diritto alla concessione definitiva del contributo.
Stessa conseguenza derivava dal mancato invio alla banca concessionaria della dichiarazione di monitoraggio relativa all'anno 2006, prevista dalla circolare n. 900516 del 13.12.2000 e dall'art. 11, comma 1-bis, D.M. n. 527 del 20.10.1995.
Depositate alcune memorie istruttorie (in cui parte attrice precisava la propria domanda), il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi istruttori, con ordinanza dell'11.04.2014 la rinviava per la precisazione delle conclusioni (avendo, peraltro, parte attrice avanzato richiesta di C.T.U. per la prima volta nella propria memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c.).
All'udienza indicata in epigrafe la causa veniva introitata a sentenza per la decisione, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, cui venivano concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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1. Sulla eccezione di parte convenuta di difetto di giurisdizione.
Preliminarmente, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario vertendosi in materia di revoca di contributi pubblici a seguito di riferito inadempimento del beneficiario delle obbligazioni assunte a fronte della concessione di detti contributi: situazione a cui consegue il sorgere di un diritto soggettivo in capo a quest'ultimo e non un interesse legittimo, considerato che l'amministrazione in questione, in sede di revoca del contributo, non svolge una rinnovata ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato ma si limita a verificare i presupposti di esigibilità del credito determinati dallo stesso impianto normativo che ha concesso detti contributi.
A tal proposito deve condividersi l'orientamento più volte espresso anche dal Consiglio di Stato secondo cui: “Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la