Trib. Castrovillari, sentenza 13/02/2024, n. 242

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 13/02/2024, n. 242
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 242
Data del deposito : 13 febbraio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 13 febbraio 2024, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 567/2022
TRA
ZZ NG IO, nato a [...] il [...], C.F. N[...]e residente in Santa Sofia D'Epiro, alla C.da Avallone n.14, elettivamente domiciliato in
Cosenza, via Leporace n.19, presso lo studio dell'Avv. Federico Sirimarco, che lo rappresenta
e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, CF 80078750587, con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Carnovale ed elettivamente domiciliato in Cosenza, presso la sede dell'Istituto, giusta procura in atti;

RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 02.02.2022, la parte ricorrente, affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura per l'anno 2017 precisamente dal mese di settembre al mese di dicembre per n.102 giornate, alle dipendenze della Ditta individuale Abate Francesco, con sede in Roggiano Gravina – C.de Acquabianca e Larderia;
lamentando l'illegittimità del provvedimento di reiezione della domanda di indennità di disoccupazione conseguente alla cancellazione delle giornate agricole, adiva l'intestato
Tribunale per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, per l'anno 2017
e la rei-scrizione, negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per il numero di giorni denunciati, con vittoria delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente Inps, in via preliminare, eccepiva la inammissibilità della promossa azione giudiziale, per decadenza ex art. 22, comma 1 D.L. n. 7/1970 convertito con modificazioni nella L. n. 83/1970, la inammissibilità della domanda di disoccupazione agricola per intervenuta decadenza ex art. 47 DPR n.639/70, nonché la improcedibilità del ricorso per omessa presentazione di gravame in sede amministrativa.
Nel merito domandava il rigetto della domanda promossa per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità del dedotto rapporto in agricoltura secondo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi