Trib. Milano, sentenza 31/12/2024, n. 960

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 31/12/2024, n. 960
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 960
Data del deposito : 31 dicembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 1 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. n. 1367/2024 LO
CH
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Seconda Civile e Crisi di Impresa
Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore RG. P.U. N. 1367/2024
Il giudice designato, Dott. Francesco Pipicelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento unitario n. RG 1367/2024 promosso con ricorso depositato per via telematica il 29.10.2024 da PA CH, nato a [...] in data [...] (c.f.
[...]), residente in [...] rappresentato e difeso giusta procura alle liti dagli avv.ti Alberto Conti (cod. fisc. [...]) e Marco Mancuso (cod. fisc. [...]) i quali dichiarano ai sensi di legge i seguenti indirizzi pec albertoconti@milano.pecavvocati.it e marco.mancuso@milano.pecavvocati.it presso il cui studio sito in Milano, Via Curtatone, 6 ha eletto domicilio come da allegata procura alle liti e con l'assistenza dell'avv. Luca Abraham Algeri con studio in Milano, Via Sant'Antonio Maria Zaccaria, 1, c.f.
[...], pec lucaabraham.algeri@milano.pecavvocati.it, nella sua qualità di Gestore della Crisi nominato dell'Occ dell'Ordine degli Avvocati di Milano, ricorrente
IN FATTO E DIRITTO letta l'allegata Relazione particolareggiata ex art. 68, comma 2, CCII depositata dal Gestore della
Crisi Avv. LUCA ABRAHAM ALGERI come integrata con deposito telematico in data 14-
15.11.2024;
lette le integrazioni e precisazioni depositate per via telematica al ricorso ed alla relazione particolareggiata con la documentazione integrativa;
viste e richiamate le seguenti conclusioni di cui al ricorso e all'integrazione della domanda in data
11.11.2024:
“…Tutto ciò premesso, PA LE a mezzo del sottoscritto avvocato CHIEDE che l'Ill.mo
Tribunale adito, voglia
- disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonche' le altre
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misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

- omologare il piano proposto e disporne la trascrizione.”;
rilevato che la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
nella relazione OCC, infatti, si legge – quanto al requisito soggettivo – che si tratta di un consumatore che si trova in stato di sovraindebitamento:
“…Il signor PA LE precisa di aver sempre svolto attività di lavoro subordinato e di essere attualmente impiegato con assunzione a tempo indeterminato come impiegato presso Allianz S.p.a.
Dai docc. allegati sub. 2 del fascicolo del ricorrente si evince che è stato assunto dalla Allianz Spa in data 1 dicembre 2013, ove ancor oggi, dopo il trasferimento ad Imola, presta la sua attività di lavoro subordinato dipendente a tempo indeterminato presso la sede di Bologna con qualifica di impiegato terzo livello.
La ricerca per nominativo svolta dallo scrivente presso il Registro Imprese, a carattere nazionale ed estesa anche alle cariche cessate, ha dato esito negativo, attestando che il ricorrente non è mai stato imprenditore né ha mai avuto cariche o è mai stato socio di imprese (doc. e).
…Orbene, il signor PA LE è privo di patrimonio ed il proprio reddito da lavoratore subordinato alle dipendenze di Allianz SpA, con qualifica di impiegato, compiti di massima riconducibili dell'Area Professionale C) - 3° livello, di complessivi euro 22.052,74 netti nell'anno
2023 compresi premi di produzione, pari ad euro 1.837,72 suddivisi per 12 mesi, non gli consente, detratte le spese per il suo sostentamento, di far fronte nei successivi 12 mesi ai debiti contratti, ammontanti a complessivi euro 70.802,40…”;
evidenziato che nella relazione particolareggiata si espone che:
“Il signor PA LE versa in uno stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 2 lett. c)
D.L. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di seguito “CCII”)
- Il ricorrente,
- è soggetto “consumatore” ai sensi dell'art. 2 lett. e) del CCII;

- non è stato esdebitato né è stato soggetto a procedure concorsuali nei cinque anni precedenti la domanda e - come meglio di seguito esposto - appare aver determinato la situazione di sovraindebitamento per una patologia di tossicodipendenza a seguito di stato depressivo in fase di cura presso il SerD e, quindi, in assenza di malafede o frode e verosimilmente, si ritiene, di colpa grave (si rinvia a quanto esposto al cap. 4);
avendo avuto la propria residenza a Milano fino al 24 marzo 2024 (doc. a-b e doc. 3 ricorrente) la
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competenza rimane di questo Tribunale ex art. 28 C.C.I.I.”;
rilevato che l'OCC avv. LUCA ABRAHAM ALGERI ha attestato che il ricorrente:
a. non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

b. non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Titolo IV, capo II, o al
Titolo V, capo IX del CCII;

c. non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 CCII;
rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII in quanto il ricorrente non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, nelle circostanze che seguono, che descrivono condotte incolpevoli o al più connotate da colpa lieve, avendo agito il consumatore per ragioni di necessità e bisogno:
“…Secondo quanto riferito dal Signor LE, l'origine del sovraindebitamento può ricondursi al grave stato di crisi depressiva che lo ha colpito dopo il decesso della madre, con cui conviveva nella casa di Milano, il 17 marzo 2016.
La sindrome depressiva lo conduceva ad una patologia di dipendenza da cocaina.
A causa di detto stato di dipendenza, non essendo il suo stipendio mensile sufficiente per pagare la cocaina acquistata, contraeva con OS S.p.A un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.
Nell'ottobre 2021 il padre ed il fratello, coeredi dell'immobile ereditato per successione ereditaria della madre, decidevano di alienare l'immobile di Milano in cui il ricorrente aveva fino ad allora abitato gratuitamente.
La conseguente necessità di stipulare un contratto di locazione per un canone di euro 700,00 mensili, con conseguente notevole incremento delle spese mensili per soddisfare le esigenze abitative e vitali, ha determinato l'impossibilità di pagare le rate del finanziamento e rimborsare mensilmente il debito delle carte di credito, determinando l'attuale stato di sovraindebitamento.
Lo scrivente ha svolto indagini accertando la (solo) parziale veridicità della esposizione del debitore.
Se infatti sia la sindrome depressiva che lo stato di tossicodipendenza sono attestati dai certificati medici prodotti, così come la sottoposizione del ricorrente ad un programma di cura presso il SerD, le cause del sovraindebitamento devono ritenersi solo ed esclusivamente dovute alle ingenti spese
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che il LE ha sostenuto per l'acquisto della cocaina, come evincibile dall'esame degli estratti del c/c e, in particolare, dalla sommatoria degli ingenti prelievi in contante, che lo hanno portato a spendere integralmente il patrimonio ricevuto iure hereditatis, a fronte della liquidazione del danno della madre a seguito di causa esperita avverso l'Ospedale GA PI di Milano e dell'alienazione dei beni immobili già di proprietà della madre siti in Milano, Via Privata Pomponio Leto n. 6 e in
Pescopagano (PZ), ci cui PA LE era titolare iure successionis della quota di 1/3.
Dalla disamina dei c/c nel periodo gennaio 2019 – marzo 2024 sono emersi infatti accrediti diversi dagli stipendi, tutti giustificati dal ricorrente e derivanti solo in minima parte dai finanziamenti contratti con le finanziarie attuali società finanziarie creditrici, per oltre euro 300.000,00 di cui:
Euro 86.197,62 nell'anno 2019
Euro 103.636,45 nell'anno 2020
Euro 96.636,64 nell'anno 2021
Euro 22.789,50 nell'anno 2022
Euro 8.475,10 nell'anno 2023
In particolare, in base ai calcoli effettuati dallo scrivente, alle causali indicate sugli e/c del conto corrente ed alle giustificazioni date da PA LE, gli accrediti derivano:
- quanto ad euro 62.695 da donazioni ricevute dal padre ET LE
- quanto ad euro 25.021,70 da donazioni ricevute dal fratello LI LE, in parte restituite;

- quanto ad euro 1.650 da donazioni e prestiti fatti da altri parenti o amici;

- quanto ad euro 78.340,00 iure successionis quale importo liquidato dal GA PI a risarcimento del danno della madre del ricorrente;

- quanto ad euro 5.500 per la vendita della quota di 1/3 della casa della madre in Basilicata ricevuta iure successionis;

- quanto ad euro 59.666,66 per la vendita della quota di 1/6 (1/3 del 50%, essendo la residua quota del 50% di proprietà del padre ET LE) della casa di Milano
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