Trib. Roma, sentenza 07/02/2024, n. 2331

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 07/02/2024, n. 2331
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 2331
Data del deposito : 7 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa M I Presidente dott.ssa C P Giudice dott.ssa F C Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 27039/2021 R.G.T.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. G M, come da procura in Parte_1
atti;

ricorrente
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti M P S e F T, CP_1
come da procura in atti;
resistente
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.4.2021 la ricorrente premetteva di avere contratto matrimonio con il resistente, dalla cui unione era nato un figlio, di avere ottenuto il decreto di omologa della separazione consensuale da questo Tribunale in data
9.10.2018 (in atti), nonché che a far data dall'udienza presidenziale della separazione i coniugi vivevano separati, essendo ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale spirituale tra gli stessi, e chiedeva un assegno divorzile di euro 1.000,00 mensili, con ciò a conferma delle statuizioni economiche della separazione.


Si costituiva il resistente il quale aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva il rigetto della domanda di assegno divorzile e, in subordine, la sua commisurazione in euro
200,00 mensili.
In sede presidenziale veniva statuito quanto di seguito riportato: “…
rilevato che la moglie, rispetto all'epoca della separazione, quando veniva concordato tra i coniugi un assegno di mantenimento pari ad euro 1.000,00 mensili, oltre ad avere acquistato l'intera proprietà della casa coniugale, dove vive, ha anche acquistato altro immobile, del quale era comproprietaria, ricavandone attualmente un canone da locazione pari ad euro 1.050,00 mensili (cfr. dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti), mentre all'epoca della separazione, invece, dichiarava di non avere redditi (cfr. ricorso per la separazione consensuale e verbale di udienza dell'1.10.2018, in atti);
rilevato che allo stato non vi sono elementi per poter valutare l'eredità che la avrebbe ricevuto, Pt_1
a dire del da parte di uno zio della stessa, deceduto a marzo 2021, assente allo stato qualsiasi CP_1
elemento sul punto;
ritenuto, tuttavia, di dover valutare il fatto che, ai fini del mantenimento della moglie, le parti concordavano come idonea la somma di euro 1.000,00 mensili, la stessa che ora la percepisce Pt_1
dalla locazione citata, non da ultimo dovendosi anche considerare la scelta della stessa di investire una grossa somma di denaro (asseritamente datale dallo zio poi deceduto) per operare un investimento immobiliare ed acquistare la quota di un secondo immobile, oltre alla casa coniugale;
ritenuto, pertanto, di revocare l'assegno di mantenimento a far data dalla presente ordinanza,

P.Q.M

.
-revoca l'assegno di mantenimento già previsto in favore della moglie;…”
Con ordinanza datata 29.6.2022 veniva rigettata l'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali avanzata dalla come di seguito riportato: “ Pt_1
vista l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata dalla con la quale la stessa Pt_1
chiedeva di ripristinare “..l'assegno divorzile nella misura stabilita in sede di
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