Trib. Parma, sentenza 25/11/2024, n. 1470

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Parma, sentenza 25/11/2024, n. 1470
Giurisdizione : Trib. Parma
Numero : 1470
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. S M D Presidente
Dott.ssa M P R V Giudice relatore-estensore
Dott.ssa A C Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2619/2020 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dagli Avv.ti Parte_1
I S e G B S, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Manfredonia (FG), Corso Roma n. 153


- Ricorrente -

nei confronti di

, rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'Avv. Pietro dei Controparte_1
N, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma, Strada Garibaldi n. 12.
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
- Resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma avente per oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 giugno 2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni, che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 477 del 2021 pronunciata da questo
Tribunale in data 24 febbraio 2021, pubblicata il successivo 5 marzo 2021, e ripercorrendo anche
l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.
Con ricorso depositato in data 23 luglio 2020, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1
ivi sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto in Monte
Sant'Angelo (FG) il 16 agosto 1993 con (atto trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di Monte Sant'Angelo al n. 59, Parte 2, Serie A, anno 1993), dalla cui unione non erano nati figli.
A sostegno del ricorso, il ricorrente esponeva che, con decreto depositato in data 4 maggio 2011, il
Tribunale di Foggia aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che, dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, i coniugi avevano sempre vissuto separati, senza che si fosse più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Il allegava che, in sede di separazione consensuale, nel regolamentare i reciproci rapporti Pt_1
patrimoniali, i coniugi nulla avevano stabilito a titolo di assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti, ma si erano soltanto obbligati a porre in vendita gli immobili di cui erano comproprietari. Pertanto, in esecuzione dell'accordo raggiunto, la casa coniugale sita in Parma era stata ceduta a terzi, mentre l'altro immobile sito in Monte Sant'Angelo
(FG) non era stato ancora venduto per volontà della moglie.
Ciò premesso, il ricorrente si opponeva al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie, asserendo che la stessa fosse economicamente indipendente.
Si costituiva la quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio e instava per il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di euro 300,00 mensili, indicizzati ISTAT.
La resistente allegava di non disporre di redditi propri già dall'epoca della separazione, avvenuta nel 2011, essendo stata licenziata due anni prima, nel mese di luglio 2009, ma precisava di non aver preteso nulla a titolo di assegno di mantenimento nella speranza di poter rientrare nel mondo del lavoro. Da allora, però, non aveva più reperito alcuna stabile occupazione, essendo riuscita a mantenersi unicamente grazie all'aiuto della propria famiglia di origine e alla somma ricavata dalla vendita della casa coniugale. Assumeva la resistente che nel frattempo erano anche peggiorate le sue condizioni di salute, essendole stata diagnosticata una fibrillazione atriale cronica, patologia che
l'aveva resa invalida, con una riduzione permanente della capacità lavorativa al 50%, tanto da necessitare ogni settimana di farmaci salvavita.
All'udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi ed il Presidente del Tribunale, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, adottava, con successiva ordinanza riservata del 12 novembre 2020, i provvedimenti provvisori, riconoscendo alla moglie, priva di sufficienti mezzi di sussistenza, un assegno pari ad euro 300,00 mensili.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al Giudice Istruttore, dott. M, all'udienza del 23 febbraio
2021 il ricorrente instava per la pronuncia della sentenza parziale di divorzio.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 477/2021 pronunciata in data 24 febbraio 2021 e pubblicata il successivo 5 marzo 2021, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art.
183, comma 6, c.p.c.
Il tempore interponeva reclamo ex art. 708 c.p.c. avverso i Parte_2 provvedimenti provvisori innanzi alla competente Corte d'Appello di Bologna, la quale rigettava
l'impugnazione proposta. A seguito del pensionamento del Giudice dott. M, veniva nominato nuovo Giudice Istruttore la dott.ssa Vena.
Istruita la causa mediante l'esperimento di indagini di Polizia Tributaria, nonché mediante
l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. tramite l' dell'estratto conto previdenziale delle parti, CP_2 all'udienza del 26 giugno 2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Il Tribunale ha già emesso sentenza di divorzio tra le parti, sicché il thema decidendum è oggi circoscritto alle pretese economiche avanzate dalla resistente.
Sull'assegno divorzile
L'unico punto di controversia del presente procedimento è rappresentato dall'assegno divorzile richiesto dalla resistente nella misura di euro 300,00 mensili e fortemente contestato dal ricorrente.
Il ha messo in discussione il diritto della moglie ad ottenere un assegno post coniugale, Pt_1
allegando che la è economicamente indipendente, come comprovato dal fatto che la stessa CP_1
già in sede di separazione consensuale aveva rinunciato ad ottenere un assegno di mantenimento, pur essendo disoccupata da circa due anni. Il ricorrente, inoltre, ha allegato che nel 2018 le condizioni economiche della moglie sono notevolmente migliorate, posto che, a seguito della vendita della casa coniugale al prezzo di euro 120.000,00, la moglie ha incassato la somma di euro
60.000,00, mentre egli ha percepito la somma di euro 45.000,00, essendosi accollato il residuo del mutuo della casa coniugale di euro 15.000,00, come concordato con la stessa . CP_1
La resistente, dal canto suo,
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