Trib. Catania, sentenza 11/01/2024, n. 119
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro Designato, dott.ssa R N, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3933/2020 avente ad oggetto differenze retributive
PROMOSSA DA
nata a Catania il 28.01.1974, cod, fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, via Etnea n.688, presso lo C.F._1 studio dell'avv. P P, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
nata a Catania l'1.04.1964, cod. fisc.: Controparte_1
C.F._2
nato a Catania il 13.07.1949, cod. fisc.: Parte_2
, C.F._3
E CONTRO
, nato a Catania il 17.11.1986, cod. fisc.: Controparte_2
, C.F._4
, nata a Catania l'8.10.1985, cod. fisc.: Controparte_3
, C.F._5
tutti i predetti convenuti nella qualità di successori mortis causa di , nata a Persona_1
Catania il 14.08.1930 e deceduta in Aci Sant'Antonio (CT) il 7.12.2020, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Tambone ed elettivamente domiciliati in Catania, Corso Italia n.58 presso lo studio dell'avv. Claudio Longo, giusta procura in atti telematici
RESISTENTI
Pagina 1 E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n.21, cod. fisc.:
, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza ed elettivamente domiciliato P.IVA_1 presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale di Catania, siti in Catania piazza della Repubblica
n. 26, giusta procura in atti telematici
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 30.05.2020, Parte_1
ha esposto:
[...]
- che dall'1.08.2008 al 31.12.2017 ha lavorato alle dipendenze di presso Persona_1
l'abitazione di quest'ultima, sita in Catania via Garibaldi n. 226, senza che il rapporto di lavoro
è stato regolarizzato sotto il profilo contributivo;
- che, durante tutto il rapporto di lavoro, la stessa ha prestato mansioni di collaboratrice domestica di persona non autosufficiente, necessitante di un accudimento mirato essendo la convenuta cieca ed affetta da problematiche fisiche tali da non consentirle di far fronte alla sue primarie esigenze di vita e di relazione, per cui si è occupata anche della preparazione dei pasti, di fare la spesa e di accompagnarla agli incontri presso la sede dell' ed a tutte le Org_1
visite mediche
- che ha reso le proprie prestazioni, a giorni alterni con per tre volte la Persona_2
settimana, per cinque ore al giorno, per un totale di quindici ore settimanali, dietro la corresponsione della somma mensile di € 360,00, e dal gennaio 2013, sempre a giorni alterni, anche la domenica, per circa 30 ore a settimana, percependo circa € 6,00 l'ora, per una media mensile pari a € 700,00;
-che non ha percepito la tredicesima mensilità, l'indennità per ferie non godute ed il T.F.R., maturando un credito complessivo di euro 16.088,89.
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Su tali premesse, la ricorrente ha testualmente chiesto di “… dichiarare il (suo) diritto alle differenze retributive e al trattamento di fine rapporto non ancora corrisposto per un ammontare complessivo pari a € 16.088,89 o nella somma maggiore che verrà individuata a seguito di nomina di C.T.U.;4) Conseguentemente e per l'effetto condannare la convenuta alla corresponsione dei relativi importi oltre gli interessi maturati e maturandi dalla cessazione del CP_ rapporto di lavoro al soddisfo;5) Accertare e quantificare l'ammontare dei contributi dovuti non versati, stante la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro;6)
Conseguentemente e per l'effetto condannare la convenuta alla corresponsione dei relativi importi oltre al pagamento delle correlate sanzioni. 7) Con vittoria di spese e compensi”.
Con memoria depositata telematicamente il 24.11.2020 si è costituita nel presente giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso per indeterminatezza della Persona_1 domanda, stante l'omessa indicazione dei giorni lavorati e degli orari osservati, delle direttive impartite e delle conseguenze alle quali era esposta in caso di assenza nonché l'omessa allegazione al ricorso di conteggi analitici. Nel merito, ha contestato la ricostruzione Per_1 dei fatti prospettata dalla ricorrente, non avendo svolto quest'ultima attività lavorativa presso la propria abitazione –ove ha avuto accesso quale figlia ed accompagnatrice di Persona_3
barbiere del di lei compagno-, non solo perché la stessa è del tutto autosufficiente ed accudita dalla figlia ma anche perché nel periodo ricompreso dal 07.02.2017 al Controparte_1
20.02.2018, in cui ha vissuto in quella abitazione, è stata coadiuvata nella gestione della casa e delle esigenze quotidiane da per cui l'apporto della ricorrente era Persona_4
superfluo,
- che, comunque, le somme come conteggiate in ricorso non sono spettanti alla ricorrente ed assoggettate alla prescrizione quinquennale.
Conseguentemente, ha chiesto di dichiarare nullo il ricorso e, in ogni caso, Persona_1
inammissibili le domande avanzate nei suoi confronti ovvero di rigettare le medesime, con vittoria di spese e compensi.
Alla prima udienza, tenutasi il 4.12.2020, in ragione delle pretese contributive di cui al ricorso, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , il quale in CP_4
data 26.05.2021 si è costituito nel presente giudizio depositando memoria difensiva con la quale ha eccepito la propria estraneità ai fatti dedotti dalla ricorrente e la maturata prescrizione della richiesta di regolarizzazione contributiva avanzata da quest'ultima, chiedendo di “… pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio;tenendo, comunque, conto, in relazione all'eventuale contribuzione omessa da parte del datore di lavoro, dell'intervenuta prescrizione della contribuzione, medio tempore maturatasi, e conseguentemente condannare parte
Pagina 3 convenuta al versamento, in favore dell' dei contributi dovuti in forza dell'accertando CP_4
rapporto di lavoro unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione”.
All'udienza del 5.11.2021 il giudizio de quo è stato dichiarato interrotto;quindi, ritualmente riassunto da parte della ricorrente con atto depositato il 27.01.2022, al quale ha fatto seguito
l'adozione delle statuizioni funzionali alla costituzione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Persona_1
In data 2.06.2022 si è costituita nel presente giudizio versando in atti Controparte_1
telematici memoria con la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per non aver mai accettato, né espressamente né tacitamente, l'eredità della madre Persona_1
peraltro formalmente rinunciata con atto in notar di Catania del 05.11.2021, Persona_5
Rep. n. 818, Racc. n. 537, registrato al n. 40138, con conseguenziale ingresso della disciplina di cui all'art. 467 e ss. c.p.c..
Sempre in data 2.06.2022 si è costituito depositando memoria difensiva Parte_2
con la quale, sostanzialmente, ha fatto proprie le deduzioni difensive avanzate dalla defunta madre e ribadito la prescrizione quinquennale dei crediti azionati;in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della ricorrente, ha eccepito che la responsabilità per i debiti e i pesi ereditari resta limitata alla quota di eredità devoluta allo stesso in misura del 50%.
All'udienza del 15.06.2022 è stata disposta la notifica del ricorso nei confronti degli eredi per rappresentazione ex art. 469 c.c. della defunta Conseguentemente, il 13.11.2022 Per_1
sono costituiti in giudizio e , Controparte_3 Controparte_2
depositando telematicamente due distinte memorie difensive con le quali hanno spiegato eccezioni e difese esattamente sovrapponibili a quanto già dedotto da e, Parte_2
prima ancora, dalla de cuius, chiedendo, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese della ricorrente, di limitare, in capo agli stessi, la condanna dei debiti ereditati nei limiti della quota ereditata a ciascuno di loro spettante nella misura di un quarto (25%).
La presente controversia, tentata infruttuosamente la conciliazione tra le parti, è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle stesse e, all'udienza del 13.12.2023, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta a sentenza nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione codicistica da ultimo richiamata
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Pagina 4
Sul piano processuale, innanzi tutto, va rilevato che la ricorrente non ha provveduto a notificare il ricorso in riassunzione nei confronti dell' entro il termine del 31.03.2022 CP_4
disposto con provvedimento del 3.02.2022 e, all'udienza del 15.06.2022, quest'ultimo è comparso per eccepire la mancata notifica del ricorso in riassunzione nei suoi confronti.
Tale inattività assume rilievo unicamente per la trattazione della domanda contributiva, limitatamente alla quale era stata disposta all'udienza del 4.12.2020 l'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto ente, senza incidere rispetto alla trattazione delle ulteriori domande proposte dalla contro la defunta atteso che la Parte_1 Persona_1
disamina di esse non coinvolge in alcun modo la posizione dell' . Controparte_5
Di qui, l'omessa riassunzione della controversia contributiva determina l'improcedibilità della domanda di regolarizzazione contributiva e l'estinzione delle relative pretese nei confronti dell'ente previdenziale.
Sempre sul piano processuale, va esaminata l'eccezione sollevata dalla parte convenuta di nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda attorea.
Nel condurre l'esame di tale doglianza, in continuità ai consolidati e condivisi orientamenti della Suprema Corte, occorre osservare che “per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed
è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile
l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (Cass. 9 maggio 2012, n. 7097;Cass. 8 febbraio 2011, n. 3126;Cass. 23 marzo 2004, n. 5794;Cass. 25 luglio 2001, n. 10154;Cass. 1 marzo 2000, n. 2257;Cass. 1 luglio 1999, n. 6714;Cass. 29 gennaio 1999, n. 817;Cass. 27 febbraio 1998, n. 2205;Cass. 27 aprile 1998, n. 4296)” (Cass. 10.07.2013, n. 17122).
In questa prospettiva, i giudici di legittimità hanno già “cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità del ricorso –volto all'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato- per mancata indicazione del c.c.n.l. applicabile e dell'inquadramento di riferimento benché fossero state allegate le mansioni concretamente esercitate e le ulteriori circostanze in cui era stata resa la prestazione)” (Cass. 17.07.2018, n.
19009;conf., tra le tante, Cass. 08.02.2011 n. 3126;Cass. 24.10.2008 n. 25753).
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È stato ulteriormente precisato in sede di legittimità che l'attività di interpretazione della domanda va doverosamente attuata, attraverso l'esame complessivo dell'atto –e dunque del petitum, sotto il profilo sostanziale e processuale- unitamente alla documentazione allegata, anche d'ufficio e sin anche in grado di appello (Cass. 18.06.2002 n. 8839;Cass. 13.11.2001, n.
14090;Cass. 27.04.1998, n. 4296 cit.), restando essa distinta dall'eventuale rilevazione di carenze riguardanti elementi che il ricorrente ha l'onere di dedurre e provare per sostenere la fondatezza delle proprie pretese, investendo quest'ultima l'accertamento nel merito della spettanza del diritto in contesa (Cass. 25.07.2001 n. 10154).
Muovendo dalle coordinate esegetiche sopra esposte, occorre notare che il ricorso contiene
l'indicazione degli elementi essenziali del rapporto negoziale che la ricorrente assume intercorso con la defunta (ossia, la rivendicata natura subordinata di esso, il Persona_1
periodo in cui si sarebbe svolto, la durata oraria delle mansioni asseritamente espletate e la consistenza delle medesime, le causali dei dedotti crediti) nonché delle ragioni poste a fondamento della pretesa creditoria (rectius percezione di retribuzione inferiore rispetto al trattamento economico previsto per il lavoro prestato), ponendo così la parte resistente nella condizione di poter esplicare le proprie deduzioni ed allegazioni difensive.
A fronte del tenore della prospettazione difensiva avanzata dalla dell'esame Parte_1 complessivo dell'atto introduttivo e dei documenti allegati ad esso, del resto, tanto Per_1
quanto i di lei eredi sono riusciti ad impostare ed a svolgere compiute argomentazioni
[...]
volte a confutarne la fondatezza, mostrando così di aver ben compreso, tanto sul piano assertivo quanto su quello probatorio, le pretese formulate nei loro confronti.
Pertanto, la doglianza in parola non merita condivisione.
Ciò posto, va rilevato che, deceduta in corso di causa secondo le risultanze Persona_1
del certificato di famiglia integrale eliminato prodotto dalla ricorrente il 18.01.2023, la controversia è stata ritualmente riassunta nei confronti dei di lei figli e Parte_2 [...]
la quale, tuttavia, in sede di costituzione ha eccepito di aver rinunciato, Controparte_1 puramente e semplicemente, all'eredità relitta di quest'ultima, e riscontrando nello specifico la circostanza in parola con la produzione di copia dell'atto pubblico del 5.11.2021 ai rogiti del notaio avente rep. n.818 e, per l'appunto, contenente la dichiarazione Persona_5 personale di rinuncia all'eredità di resa da a norma Persona_1 Controparte_1 dell'art. 519 c.c..
A norma dell'art. 521 c.c. la rinuncia all'eredità ha effetto immediato e retroattivo sicché
“chi rinuncia all'eredità è considerato come se non fosse mai stato chiamato”, per cui
[...] deve considerarsi estranea al presente giudizio e, per l'effetto, va statuito il Controparte_1
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difetto di legittimazione di quest'ultima rispetto al rapporto giuridico dedotto in causa.
Quest'ultimo, sì come risulta dai documenti anagrafici prodotti dalla parte convenuta il
16.01.2023 e il 14.03.2023, risulta ritualmente costituito a norma dell'art. 467 c.c. nei confronti dei discendenti di quali nipoti ex filia di per cui nulla Controparte_1 Parte_3 osta all'esame nel merito delle pretese avanzate da Parte_1
In questa prospettiva, va osservato che la ricorrente ha dedotto di esser stata assunta da per rendere “in nero” attività di lavoro subordinato presso l'abitazione di Persona_1 quest'ultima dall'1.08.2008 al 31.12.2017, svolgendo mansioni di collaboratrice domestica senza aver ricevuto il pagamento delle spettanze asseritamente maturate a norma dell'art. 36 della Cost..
Sul piano probatorio, l'art. 2697 c.c. pone in capo al lavoratore che assume di aver intrattenuto attività di lavoro subordinato l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa azionata, vale a dire la sussistenza di tale rapporto, la prestazione in concreto effettuata in termini qualitativi, quantitativi e temporali;diversamente, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento degli emolumenti di legge ovvero il verificarsi di circostanze estintive e/o impeditive del soddisfacimento delle pretese creditorie.
Infatti, “ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo a seconda delle modalità del suo svolgimento. L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporti è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, mentre altri elementi -come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo- possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante. L'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale” (cfr. Cass. 11.02.2004, n. 2622;conf., tra le tante, Cass. 11.07.2018,
n.18253;Cass. 6.08.2004, n.15275;Cass. 13.06.2003, n.9492;Cass. 22.11.1999, n. 12926;
Cass. 14.07.1993, n.7796;Cass. 14.07.1984, n.4131).
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In questa prospettiva, giova sottolineare che la presenza di un collegamento funzionale del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l'organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro di per sé solo non basta a far venir meno il requisito dell'autonomia che caratterizza il rapporto e ne determina la disciplina sostanziale, atteso che l'inserimento del collaboratore nella struttura aziendale può essere previsto quale elemento di atipicità che le parti possono legittimamente introdurre nei contratti di lavoro autonomo (nella specie, la Corte ha cassato un verdetto d'appello che ha ritenuto subordinata la prestazione di lavoro di un direttore sanitario, presso una clinica privata, per la sola circostanza della sua presenza quotidiana nella struttura per lo svolgimento dei suoi compiti e della responsabilità verso
l'amministrazione) (Cass. 9.03.2009, n. 5645;conf., tra le tante, Cass. 25.02.2019, n.5436 che ha confermato la decisione di merito che, in relazione ad un rapporto di lavoro tra una biologa ed un laboratorio di analisi di una casa di cura, ha escluso la subordinazione valorizzando la possibilità di scelta del turno da effettuare, la libertà di esercitare altrove l'attività professionale,
l'erogazione di compensi variabili rapportati al numero di presenze e di reperibilità).
Parimenti, “Il carattere elementare e ripetitivo delle mansioni svolte (nella specie, riconducibili alla figura del pizzaiolo) non è di per sé indicativo dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ove non sia ulteriormente accertato l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ovvero, in mancanza, la ravvisabilità di indici sussidiari quali la continuità e durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, l'osservanza dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale” (Cass. 16.05.2016, n. 10004).
In applicazione di tali principi, dunque, la qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato resta escluso che benefici di alcuna presunzione per la dedotta tipologia dell'attività lavorativa in sé compiuta, ma necessita la prova dell'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo e disciplinare di costui, ben potendo –come si è detto- il fatto di aver espletato delle prestazioni lavorative inquadrarsi in altre realtà giuridiche di differente natura, quale, ad esempio, quella del lavoro autonomo ove l'elemento cardine dell'oggetto del contratto è costituito dal risultato dell'attività (opus) (Cass. 10.10.2019, n. 25584;Cass. 18.06.1998,
n.6114).
Ne consegue che l'apprezzamento in concreto della riconducibilità di determinate prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato piuttosto che altre fattispecie si risolve in un accertamento di fatto da condursi alla luce di una valutazione globale del quadro probatorio
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relativo alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (Cass. 18.06.1998,
n.6114), con la conseguenza che “qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto” (Cass. 02.01.2018, n. 1;conf. tra le tante, Cass. 28.09.2006, n. 21028).
Nella fattispecie concreta, al fine di riscontrare la sussistenza dell'asserito vincolo di subordinazione, la ricorrente ha articolato una prova testimoniale che, a ben vedere, essendo strutturata su circostanze fattuali fisiologicamente presenti anche nei rapporti di parasubordinazione, in sé, è inidonea, ove venisse espletata, a comprovare la soggezione della ricorrente all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare di Persona_1
Da questo punto di vista, infatti, va osservato che l'accertamento dell'esistenza di un vincolo di subordinazione necessita della rappresentazione puntuale di episodi e/o elementi concreti che consentano di ricostruire –sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica- l'esistenza di un vincolo di natura personale che limita la libertà del prestatore di lavoro al soddisfacimento delle esigenze datoriali attraverso
l'adozione – sanzionabile in caso di inosservanza- di ordini specifici unitamente all'attuazione di una assidua attività di vigilanza e di controllo del lavoratore nell'esecuzione delle proprie prestazioni, costituendo infatti la eterodirezione, che si realizza con sottoposizione del prestatore al potere disciplinare, l'elemento decisivo di qualificazione del rapporto (cfr. Cass. n.
2728/2010, Cass. n.16254/2011).
Sotto tale profilo, l'articolato di prova presenta evidenti carenze non fornendo elementi utili per ricostruire il binomio tra obbligo contrattuale e coercizione, in quando verte sulla generica indicazione delle prestazioni espletate, del periodo e del luogo di lavoro, senza precisare
l'orario di lavoro giornaliero che assume osservato ma soltanto un monte ore settimanale, sì riflettendo la carenza assertiva del vincolo di eterodirezione che legittima di inquadrare il rapporto di lavoro nell'area della subordinazione.
Nessuna allegazione ed istanza istruttoria risulta formulata in ricorso per apprezzare la sussistenza di un potere direttivo e disciplinare esercitato dalla de cuius nel perseguire il soddisfacimento delle proprie esigenze organizzative, non risultando neppure affrontato nell'atto introduttivo il tema delle conseguenze alle quali sarebbe stata esposta in Parte_1 caso di mancata osservanza dell'orario di lavoro e/o dei compiti affidati ovvero circa la necessità di giustificare eventuali assenze.
Le carenze in punto di allegazione e di prova non possono essere colmate dal giudice facendo ricorso d'ufficio ai poteri riservati dall'art. 421 c.p.c., potendo essi integrare ma non
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sostituire gli oneri di parte costituendo ius receptum presso i giudici di legittimità
l'impossibilità delle parti di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nei rispettivi scritti introduttivi (v. in motivazione, Cass. 12.02.2016, n. 2832;conf., in tali termini, Cass., 27.05.2008, n. 13825, che richiama Cass. Sez. Unite, 17.06.2004 n. 11353;Cass.
Sez. Unite, 20.04.2005 n. 8202 e Cass. Sez. Unite, 23.01.2002 n. 761).
In mancanza di dati oggettivi che consentono di ravvisare l'esistenza di un vincolo di natura personale che stabilmente ha limitato la libertà della al soddisfacimento delle Parte_1 esigenze della defunta non è possibile affermare che l'attività lavorativa prestata dalla Per_1
ricorrente sia riconducibile allo schema della subordinazione e, di conseguenza, riconoscere tutela al preteso pagamento delle presunte differenze retributive asseritamente sorte in costanza del predetto rapporto.
Pertanto, assorbita la disamina di ogni ulteriore questione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite tra la ricorrente e sono compensate per intero tenuto Controparte_1
conto della difficoltà della ricorrente di venire tempestivamente a conoscenza della rinuncia all'eredità relitta della defunta madre operata nelle more del periodo di interruzione del presente giudizio. Parimenti, le spese processuali tra la parte convenuta e l' restano Parte_1 CP_4 compensate in considerazione della posizione di quest'ultimo rispetto al contenzioso oggetto di causa. Alla medesima regolamentazione resta assoggettata la ripartizione delle spese di giudizio tra la ricorrente, e , Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
avuto riguardo che nella fattispecie concreta solo a seguito della verifica giudiziale è possibile superare l'oggettiva problematicità correlata alla qualificazione delle prestazioni lavorative rese dalla lavoratrice in termini di mera collaborazione, non potendosi peraltro trascurare come la stessa Corte Costituzionale ha evidenziato che “sovente il contenzioso di lavoro possa presentarsi in termini sostanzialmente diseguali, nel senso che il lavoratore ricorrente, che agisca nei confronti del datore di lavoro, sia parte "debole" del rapporto controverso, giustifica norme di favore su un piano diverso da quello della regolamentazione delle spese di lite, una volta che quest'ultima è resa meno rigida a seguito della presente dichiarazione di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. con l'innesto della clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni». Si sono già ricordate le disposizioni di favore contenute negli artt. 10 e 11 della legge n. 533 del 1973 (peraltro successivamente abrogati);ad esse può aggiungersi anche l'art. 13, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», il quale prevede che il contributo unificato per le spese di giustizia è
Pagina 10 ridotto alla metà per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego” (v. sent. 77/2018).
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