Trib. Salerno, sentenza 11/04/2024, n. 733

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 11/04/2024, n. 733
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 733
Data del deposito : 11 aprile 2024

Testo completo



TRIBUNALE DI SALERNO
SENTENZA N. Anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Salerno, dr. Ippolita Laudati, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile recante il N. 3632/2023 Cont. Lav. vertente:
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Parte_1
Galotto congiuntamente all'Avv. Antonio Costabile, in virtù di mandato in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e
[...]
difesa dall'avv. Eva Anzalone, in virtù di mandato in atti.
RESISTENTE

CONCLUSIONI RASSEGNATE
Come da note telematiche.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.06.2023 adiva il Parte_1
Giudice di Salerno, quale Giudice del lavoro, per sentire
1
accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la nullità
e/o l'illegittimità e/o, in ogni caso, disapplicare le determinazioni di cui ai Verbali della Commissione Rischio Radiologico del
09.04.2021 e la Deliberazione n. 542 del 27.07.2021 del Direttore
Generale dell , nonché tutti gli ulteriori atti connessi e Parte_2
conseguenti;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione in misura piena della indennità da rischio radiologico e della conseguente indennità sostitutiva previste ex art. 5 del
CCNL del Comparto Sanità del 20.09.2001 e ss.mm.ii., a far data
25.01.2020 al 31.12.2020 e, per l'effetto: condannare l
[...]
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., al
[...]
pagamento in favore di essa ricorrente della detta indennità pari ad € 1136,19, nonché alla monetizzazione del risposo biologico non goduto pari ad € 1131,30, per un totale di € 2267,69 oltre interessi e/o rivalutazione monetaria, o a quella diversa somma maggiore o minore risultante a seguito di espletanda Ctu o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta equa ex art.
432 c.p.c.
;
condannare l'
[...]
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione agli avvocati antistatari.
Si costituiva l' che concludeva: in via preliminare Parte_2
rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, in quanto la ricorrente ha ottenuto l'indennità per il rischio radiologico richiesta
e i conseguenti accessori (indennità sostitutiva per il mancato godimento del riposo biologico);
vinte le spese di lite.
2
Ritenuta superflua ogni integrazione probatoria, sulle conclusioni rassegnate nelle note telematiche disposte in sostituzione dell'udienza del 09.04.2024, il Giudice decideva la causa come da sentenza telematicamente depositata.
Il ricorso deve essere respinto per i motivi che di seguito si espongono.
La ricorrente infermiera presso il reparto di radiologia vascolare, con inquadramento nel livello D 1 del CCNL comparto Sanità, ha richiesto il riconoscimento della indennità di rischio da radiazioni, nonché l'indennità sostitutiva di mancato godimento di riposo biologico per il periodo dal 25.01.2020 al 31.12.2020.
Nel resistere alla domanda, l'Azienda ospedaliera ut sopra epigrafata ha dichiarato che la ricorrente ha percepito l'indennità di rischio radiologico, riferita al periodo pregresso di certificata durata dell'esposizione dal gennaio al dicembre 2020, con cadenza mensile, sulle competenze stipendiali dell'anno 2021.
Inoltre, l' resistente afferma che la ricorrente ha goduto CP_2
del riposo biologico relativamente ai periodi di osservazione.
Appare opportuno ripercorrere la normativa che disciplina
l'indennità di rischio radiologico.
La legge n.416 del 1968 istituì, all'art.1, una indennità “da rischio di radiazione” di £.30.000 mensili, a solo “favore dei tecnici di radiologia medica”, in ragione della sola mansione.
Il DPR 270/88, di recepimento dell'accordo triennale 85/87 del personale del SSN, estese al comma 1 dell'art. 58 l'indennità in questione anche al personale medico di radiologia, ponendo peraltro al medesimo comma la condizione della continuativa esposizione al rischio di radiazioni ionizzanti, ed al secondo
3
comma la condizione che l'interessato dovesse prestare attività nelle cc.dd. zone controllate per ragioni professionali.
Peraltro, il comma 4 previde e disciplinò l'accertamento della esposizione a rischio radiologico anche al personale “non compreso al comma 1”, aprendo la via ad una possibile esegesi, anche costituzionalmente orientata, di ricomprensione di coloro che, pur non appartenendo alle categorie professionali protette dalla disposizione, fossero esposti ad uguale rischio.
Ed infatti il Consiglio di Stato ebbe progressivamente ad ammettere che l'indennità spettasse anche a personale svolgente mansioni diverse, ove esposto costantemente e necessariamente al medesimo livello di rischio (Cons. Stato, V, 1412/92, V,
1208/1993).
Successivamente, la legge n.460/88 aumentò, all'art.1, co.2,
l'indennità prevista dal predetto art.58, a £.300.000, sempre facendo riferimento al solo personale medico e tecnico di radiologia;
ma stabilì al comma 3 che al personale non compreso nel comma 2,
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