Trib. Pescara, sentenza 18/07/2024, n. 932

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 18/07/2024, n. 932
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 932
Data del deposito : 18 luglio 2024

Testo completo

R.G. 4509/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
nelle persone dei magistrati:
Dott. A B Presidente
Dott.ssa C G C Giudice rel.
Dott.ssa P M Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 4509 R.G. affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. R M Parte_1 CodiceFiscale_1
Auletta come da procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti R R CP_1 CodiceFiscale_2
e M N P come da procura in atti RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
1


CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 dicembre 2020 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
Per_ dalla coniuge con affidamento condiviso dei figli minori e nati CP_1 Per_1
rispettivamente nel 2012 e nel 2017, con collocamento prevalente presso la madre, cui andava assegnata la casa familiare;
il ricorrente proponeva una disciplina del diritto di visita paterno e si dichiarava disposto a versare, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitasi in giudizio, non si opponeva alla separazione da pronunciarsi, tuttavia, CP_1
con esclusivo addebito al , per violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale Pt_1
nascenti dal matrimonio oltre che per le condotte violente ed aggressive da questi poste in essere in suo danno, che avevano determinato il GIP del Tribunale di Pescara ad emettere - nell'ambito del procedimento penale che vedeva il imputato dei delitti di cui agli artt. 572, comma 2, e 582, Pt_1
585, comma 1, in relazione agli artt. 61 n. 2 e 577, u.c., cc - l'ordinanza di applicazione della misura cautelare di allontanamento del ricorrente dalla casa coniugale, con contestuale divieto di avvicinarsi alla moglie.
La resistente chiedeva, altresì, l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso di sé ed assegnazione della casa familiare, con diritto di visita paterno compatibile con la misura penale in atto;
quanto agli aspetti economici, chiedeva porsi a carico del la somma mensile Pt_1
complessiva di euro 800,00, di cui euro 600,00 per il mantenimento dei figli (oltre al 100% delle spese straordinarie) ed euro 200,00 a titolo di assegno di mantenimento in suo favore.
All'udienza del 16 marzo 2021 il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, nella casa familiare alla stessa assegnata;
disciplinava, altresì, il diritto di visita paterno e poneva a carico del Pt_1
l'obbligo di versare per il mantenimento dei figli e della moglie la somma mensile complessiva di euro 500,00 (di cui euro 400,00 per i figli ed euro 100,00 per la resistente), con decorrenza da marzo 2021 e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT da marzo 2022, oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti i minori.
Con la memoria integrativa il ricorrente chiedeva, a sua volta, pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie.
2
All'udienza del 9.12.2021, svoltasi davanti all'istruttore, le parti concordavano sulla integrazione dell'ordinanza presidenziale in ordine al diritto di visita paterno, disciplinato come indicato nel verbale di udienza.
La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art.
151, co. 1, cc
.
Infatti, le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse ed il fallimento del tentativo di conciliazione consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
Si tratta, a questo punto, di esaminare le contrapposte richieste di addebito.
In particolare, il con la memoria integrativa ha chiesto addebitarsi la separazione alla moglie Pt_1
per violazione dei principi di solidarietà e di reciproco rispetto, in quanto intollerante alla convivenza, anaffettiva verso i figli ed incurante delle loro esigenze, incline a sperperare le risorse finanziarie della famiglia e dedita al gioco presso le "sale slot e bingo della zona di Pescara", oltre che aggressiva verso il coniuge, spesso schernito con epiteti e parolacce anche in presenza dei figli.
La resistente, a sua volta, ha chiesto addebitarsi la separazione al per violazione
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi