Trib. Venezia, sentenza 07/02/2024, n. 88
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa C C C alla udienza del
07/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1654/2022 RG avente ad oggetto:
“lavoro domestico - differenze retributive per lavoro straordinario”
TRA
, e - rappresentate Parte_1 Parte_2 Parte_3
e difese dall'Avvocato MASON FRANCESCO ed elettivamente domiciliate come nei rispettivi ricorsi
- ricorrente
E
– contumace Controparte_1
- resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorsi depositati in data 06/10/2022:
-la ricorrente ha chiesto “ Nel merito: accertare e Parte_1 dichiarare che nel periodo intercorrente tra il 4 novembre 2010 e il 26 ottobre 2020 la Sig.ra ha svolto attività lavorativa in favore della Sig.ra Parte_1 Parte_4
con gli orari e i turni descritti in narrativa, prestando lavoro ulteriore
[...] rispetto a quello contrattualmente previsto pari a 18 ore di straordinario alla settimana o alla diverse qualificazione, ammontare e durata ritenute dal giudicante anche a seguito dell'espletanda istruttoria con conseguente diritto al riconoscimento delle differenze retributive spettanti e dell'adeguamento del TFR .Per l'effetto condannare i Sig.ri e , in proprio o in qualità Parte_5 Controparte_1 di eredi della Sig.ra congiuntamente o disgiuntamente tra di loro Parte_4
1
al pagamento alla Sig.ra , della somma complessiva di euro 51.968,53 Parte_1 per lavoro straordinario diurno, euro 12.146,34 per lavoro straordinario festivo o domenicale, nonché euro 9.471,01 quale adeguamento del TFR, per un totale di euro 73.585,88 così come determinato nei conteggi allegati al presente ricorso (doc.
21), o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Condannare i Sig.ri
e , in proprio o in qualità di eredi, Parte_5 Controparte_1 congiuntamente o disgiuntamente tra di loro, alla parziale regolarizzazione, per le maggiorazioni erroneamente non riconosciute, dei suestesi periodi lavorativi sotto il profilo dei contributi previdenziali. Con vittoria di spese e onorari. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per Legge”;
- la ricorrente ha concluso “Nel merito: accertare e Parte_2 dichiarare che nel periodo intercorrente tra il 19 marzo 2013 e il 26 ottobre 2020 la
Sig.ra ha svolto attività lavorativa in favore della Sig.ra Parte_2 Parte_4
con gli orari e i turni descritti in narrativa, prestando lavoro ulteriore
[...] rispetto a quello contrattualmente previsto pari a 18 ore di straordinario alla settimana o alla diverse qualificazione, ammontare e durata ritenute dal giudicante anche a seguito dell'espletanda istruttoria con conseguente diritto al riconoscimento delle differenze retributive spettanti e dell'adeguamento del TFR. Per l'effetto condannare i Sig.ri e , in proprio o in qualità Parte_5 Controparte_1 di eredi della Sig.ra congiuntamente o disgiuntamente tra di loro Parte_4 al pagamento alla Sig.ra , della somma complessiva di euro Parte_2
45.908,83 per lavoro straordinario diurno, euro 9.263,49 per lavoro straordinario festivo o domenicale, nonché euro 4.086,84 quale adeguamento del TFR, per un totale di euro 59.259,16 così come determinato nei conteggi allegati al presente ricorso (doc. 17), o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Condannare i Sig.ri e , in proprio o in qualità Parte_5 Controparte_1 di eredi, congiuntamente o disgiuntamente tra di loro, alla parziale regolarizzazione, per le maggiorazioni erroneamente non riconosciute, dei suestesi periodi lavorativi sotto il profilo dei contributi previdenziali. Con vittoria di spese e onorari. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per Legge”;
2
- la ricorrente ha chiesto “Nel merito: accertare e Parte_3 dichiarare che nel periodo intercorrente tra il 7 dicembre 2013 e il 26 ottobre 2020 la Sig.ra ha svolto attività lavorativa in favore della Sig.ra Parte_3 Parte_4
con gli orari e i turni descritti in narrativa, prestando lavoro ulteriore
[...] rispetto a quello contrattualmente previsto pari a 8 ore di straordinario alla settimana
o alla diverse qualificazione, ammontare e durata ritenute dal giudicante anche a seguito dell'espletanda istruttoria con conseguente diritto al riconoscimento delle differenze retributive spettanti e dell'adeguamento del TFR. Per l'effetto condannare i
Sig.ri e , in proprio o in qualità di eredi della Parte_5 Controparte_1
Sig.ra congiuntamente o disgiuntamente tra di loro al pagamento Parte_4 alla Sig.ra , della somma complessiva di euro 40.547,97 per lavoro Parte_3 straordinario, euro 3.005,04 quale adeguamento del TFR, per un totale di euro
43.553,01 così come determinato nei conteggi allegati al presente ricorso (doc. 14),
o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Condannare i Sig.ri
e , in proprio o in qualità di eredi, Parte_5 Controparte_1 congiuntamente o disgiuntamente tra di loro, alla parziale regolarizzazione, per le maggiorazioni erroneamente non riconosciute, dei suestesi periodi lavorativi sotto il profilo dei contributi previdenziali. Con vittoria di spese e onorari. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per Legge”.
Nel costituirsi ha contestato le pretese delle Parte_5 ricorrenti e chiesto rispettivamente:
- quanto ad “ In rito: 1) Disporsi la riunione del presente Parte_1 procedimento con quelli già pendenti avanti a codesto Giudice, rubricati sub RG
1655/2022 ( ) e sub RG 1656/2022 (Larysa Terlyuga), che saranno Parte_2 chiamati tutti alla medesima udienza del 10 gennaio 2023. Nel merito in via principale: 2) rigettarsi tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto e diritto. Nel merito in via subordinata: 3) nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie limitare la responsabilità della sig.ra entro i Parte_5 limiti della sua residua quota ereditaria, così come quantificata in narrativa, salva comunque ogni diversa e più favorevole quantificazione. 4) Spese ed onorari rifusi”;
- quanto a “ In rito: 1) Disporsi la riunione del Parte_2 presente procedimento a quelli già pendenti avanti a codesto Giudice, rubricati sub
3
RG 1654/2022 ( ) e sub RG 1656/2022 (Larysa Terlyuga), che saranno Parte_1 chiamati tutti alla medesima udienza del 10 gennaio 2023. Nel merito in via principale: 2) rigettarsi tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto e diritto. Nel merito in via subordinata: 3) nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie limitare la responsabilità della sig.ra entro i Parte_5 limiti della sua residua quota ereditaria, così come quantificata in narrativa, salva comunque ogni diversa e più favorevole quantificazione. 4) In ogni caso, sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto il diritto a differenze retributive per lavoro straordinario e straordinario diurno in capo alla ricorrente, detrarsi quanto dalla stessa indebitamente percepito in più a titolo di retribuzione per lavoro ordinario di assistenza notturna (tabella D allegata al Ccnl), in realtà riferita ad attività lavorativa concretamente prestata dalla in orario diurno, come da argomentazioni svolte sub paragrafi III a) e III d) della narrativa. 5) Spese ed onorari rifusi”;
- quanto a “ In rito 1) Disporsi la riunione del presente Parte_3 procedimento a quelli già pendenti avanti a codesto Giudice, rubricati sub RG
1655/2022 ( ) e sub RG 1654/2022 ( , che saranno Parte_2 Parte_1 chiamati tutti alla medesima udienza del 10 gennaio 2023. Nel merito in via principale: 2) Rigettarsi tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto e diritto. Nel merito in via subordinata: 3) Nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie, limitare la responsabilità della sig.ra entro i Parte_5 limiti della sua residua quota ereditaria, così come quantificata in narrativa, salva comunque ogni diversa e più favorevole quantificazione. 4) Spese ed onorari rifusi”.
, pur regolarmente citato, non si è costituito e ne è Controparte_1 stata dichiarata la contumacia.
I tre procedimenti sono stati riuniti e la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, l'esame di alcuni testi dalle stesse addotti e
l'interrogatorio libero/formale delle stesse.
All'udienza odierna del 7/02/2024 la causa è stata conciliata tra le ricorrenti e
ed è stata dichiarata l'estinzione del processo tra dette parti. Parte_5
*** *** ***
LE QUESTIONI OGGETTO DI CAUSA
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1. Dunque con i separati ricorsi le ricorrenti hanno dedotto di avere,
dal 4/11/2010 al 26/10/2020, dal Parte_1 Parte_2
19/03/2013 – assunta in sostituzione di altra lavoratrice deceduta - al 26/10/2020 e
dal 7/12/2013 – sino ad allora impiegata dal 2009 attraverso Parte_3 agenzia interinale - al 26/10/2020, lavorato con mansioni di collaboratrici domestiche livello CS alle dipendenze di assistita dall'avvocato Parte_6
Raffella Boscolo, Amministratrice di sostegno, con il seguente orario e turnazione valevole su due settimane: ZHUKOVA: dalle ore 20.00 della domenica alle ore 8.00
del lunedì (12 ore), dalle ore 8.00 del lunedì alle ore 8.00 del martedì (24 ore), dalle
ore 8.00 del martedì alle ore 8.00 del mercoledì (24 ore), dalle ore 8.00 del mercoledì alle ore 8.00 del giovedì (24 ore), dalle ore 8.00 del giovedì alle ore 8.00
del venerdì (24 ore), dalle ore 8.00 del venerdì alle ore 8.00 di sabato (24 ore), dalle
ore 8.00 di sabato alle ore 20.00 di sabato (12 ore), dalle ore 20 di sabato alle ore 20 di domenica (24 ore), : dalle ore 20.00 della domenica alle ore 8.00 Parte_2
del lunedì (12 ore), dalle ore 8.00 del lunedì alle ore 8.00 del martedì (24 ore), dalle
ore 8.00 del martedì alle ore 8.00 del mercoledì (24 ore), dalle ore
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