Trib. Palmi, sentenza 03/12/2024, n. 1281
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in sostituzione dell'udienza del 14 novembre 2024 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2084/2020 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Vincenzo Gagliardi per procura in atti,
ricorrente
E
c.f. ), in proprio e quale Controparte_1 C.F._2
titolare della ditta individuale denominata “spazzole e fantasia”, rappresentata
e difesa dall'avv. Donato Patera giusta procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 10 settembre 2020 Parte_1
premesso di aver lavorato alle dipendenze della parte resistente dal 28/07/2016 al 1/08/2019 con contratto di apprendistato e qualifica di Apprendista III livello shampista part-time da 20 ore settimanali, ha adito questo giudice del lavoro
chiedendo: di accertare che la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta in violazione di quanto previsto dall'art. 42, comma 4, d.lgs. n. 81/2015 e, conseguentemente, di condannare la parte resistente al pagamento, in suo favore, di una somma a titolo d'indennità per mancato preavviso;
di condannare la parte resistente a corrispondere, in suo favore, l'importo di 38.913,03 euro a titolo di 13ª mensilità, ferie, R.O.L. (Ex festività) e T.F.R.;
infine, di accertare il diritto della ricorrente ad ottenere, ai sensi dell'art. 46 comma 2, lett. a), d.lgs.
n. 81/2015, l'attestazione della qualifica professionale conseguita e, per gli effetti, di condannare la parte resistente a provvedere alla relativa registrazione nel “Libretto formativo del cittadino”.
Nel dettaglio, la ricorrente ha rappresentato:
- di aver osservato un orario di lavoro full time, ovvero dal martedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 mentre, il sabato dalle ore 9:00 alle ore 20:00 con orario continuato;
- di aver percepito nell'anno 2019 uno stipendio mensile pari a circa
400,00 euro, inferiore al compenso dovuto in ragione del proprio inquadramento professionale, e non aver ricevuto il pagamento del lavoro straordinario effettuato, né la 13ª mensilità e il TFR;
- di aver percepito nell'anno 2016, una paga settimanale di 40,00 euro per un totale mensile pari a 160,00 euro, nell'anno 2017, una paga settimanale di € 50,00 per un totale mensile pari a 200,00 euro, nell'anno 2018, una paga settimanale di 70,00 euro per un totale mensile pari a 280,00 euro;
- di non aver percepito nei suddetti anni l'importo previsto a titolo di
13ª mensilità, né di aver usufruito delle Ferie e dei R.O.L., esponendo di aver goduto nell'anno 2016 di 12 giorni di ferie, nel 2017 e nel
2018 di 14 giorni di ferie mentre, nell'anno 2019 non ha goduto di nessun giorno di ferie;
- che il contratto di apprendistato si è risolto a seguito del recesso unilaterale del datore di lavoro, il quale ha omesso di darne il preavviso così come previsto dal richiamato art. 2118 c.c.;
- di non aver mai ricevuto l'attestazione di avvenuta qualifica.
ritualmente costituitasi, in proprio e quale titolare Controparte_1
della ditta individuale denominata “spazzole e fantasia”, ha resistito alla pretesa chiedendo il rigetto della domanda.
Quindi, istruita per prova testi e in via documentale, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Il ricorso è parzialmente fondato.
Con riguardo alla domanda relativa alle differenze retributive, occorre premettere che, in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento della retribuzione deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza: nella specie l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale, quali anzitutto l'assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro;
poi la collaborazione,
l'inserimento e la continuità;
nonché in via residuale l'orario e la retribuzione
(v. Cass. n. 29646/2018, n. 2728/2010).
È
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