Trib. Como, sentenza 05/12/2024, n. 1270
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Testo completo
R.G. N. 2739/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Cao - Presidente
Nicoletta Sommazzi - Giudice
Lorenzo Azzi - Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2739/2022 promossa da:
), nata il [...] in [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Giacomo Maria Petazzi, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in
Como, via Volta n. 68
RICORRENTE contro
), nato il [...] ad [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Massimo Bruno, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in
Cantù, via S. Maria n. 2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15
Per parte ricorrente: <- affidare in via condivisa il minore ad entrambi i Persona_1
genitori;
- collocare il figlio minore in modo prevalente presso la madre a cui Per_1
assegnare la casa coniugale in affitto come da documentazione allegata;- quanto al diritto di visita disporre che il padre abbia diritto a trascorrere con il figlio i fine settimana Per_1
alternati a partire dal venerdì pomeriggio, allorché lo stesso andrà a prenderlo dopo la scuola o il centro estivo/grest, e, poi, lo riporterà la domenica sera prima di cena presso il domicilio materno;
infrasettimanalmente un giorno a settimana, indicativamente il martedì, nella settimana in cui lo prenderà di nuovo il venerdì, mentre due giorni, indicativamente il martedì e il mercoledì, nella settimana in cui non le terrà nel weekend, con presa in consegna e restituzione presso la scuola o il centro estivo/grest;
disporre altresì che il padre prenda in consegna, dopo la scuola o il centro estivo/grest, anche nei giorni di spettanza della madre fino a che la Per_1
stessa rientri dal lavoro ovvero indicativamente fino alle 17:30;
nelle festività disporre che trascorra le vacanze scolastiche di Carnevale e di Pasqua alternativamente con l'uno o Per_1
l'altro genitore e ad anni alterni;
e trascorra nella vacanze Natalizie, sempre ad anni alterni, periodi paritetici con i genitori dal 25 mattina al 30 sera, fino all'ora di cena (allorché il genitore che le ha ospitate le accompagnerà dall'altro genitore), e dal 30 dicembre al 7 mattina,
(allorché il genitore che le ha ospitate le accompagnerà a scuola). nelle vacanze scolastiche estive disporre che il figlio trascorra periodi di vacanza sia con la madre, sia col padre per 15 giorni, anche non consecutivi ed eventualmente presso il domicilio abituale del genitore, giorni che saranno concordati almeno entro la fine del maggio precedente compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre. Quando Salmane nel periodo estivo non sarà in vacanza come sopra indicato venga applicato il diritto di visita ordinario.- disporre e condannare il sig.
[...]
a versare a favore della signora quale collocataria a titolo di mantenimento per il CP_1 Pt_1
figlio di € 700 entro il giorno 15 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente Per_1
secondo gli indici Istat, oltre in ogni caso al pagamento della quota del 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Como;- disporre che l'assegno unico e universale per i figli minori venga versato nella sua totalità a favore della sig. - Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore dell'Erario, confermando
l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per la ricorrente fino a tutto il
2023>>.
pagina 2 di 15
Per parte resistente: <• Affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi genitori, Per_1
riservando al Tribunale ogni decisione in merito al collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, ed al conseguente diritto di visita per il genitore non collocatario tenuto conto delle attuali condizioni dei coniugi;
• In ogni caso il padre, in caso di collocamento presso la madre, chiede la conferma del calendario in essere;
• In caso di conferma dell'assegnazione della casa familiare sita in Como, via Cressoni 12, alla signora disporre che essa Pt_1
provveda a sostenere il canone di locazione intestandosi il contratto, nonché a sostenere tutte le utenze e tasse;
• In caso di collocamento presso la madre, porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento a entro Parte_1 il giorno 15 di ogni mese, dell'importo mensile di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Como del 28/5/2018;
• La signora percepirà interamente l'assegno unico;
• Parte_1
Revocare il mantenimento in favore della moglie;
• I genitori si concedono reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti per l'espatrio, acconsentendo a che vi venga incluso il nome del figlio minore. Spese integralmente rifuse>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In fatto
I coniugi e hanno contratto matrimonio a Marrakech, in Marocco, in data Pt_1 CP_1
28/06/2013 (trascritto presso il Comune di Valbrona (CO) al n. 5, parte II, serie C, ufficio 1).
Dall'unione è nato, in data 10/10/2015, il figlio La famiglia ha fissato la residenza Per_1
abituale a Como, in via Cressoni n. 12, in un appartamento in locazione.
Con il ricorso introduttivo del procedimento, depositato in data 20/07/2022, la sig.ra ha Pt_1
chiesto di pronunciare la separazione personale dal marito, con addebito allo stesso a causa delle violenze verbali - insulti e minacce di morte - e sulle cose, oltre che per l'esistenza di una relazione extraconiugale. Ha chiesto l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso di sé e con visite padre-figlio standard (weekend alternati dal venerdì alla domenica e mezza giornata infrasettimanale a seconda che la settimana preveda il weekend con il padre o con la madre), oltre all'assegnazione della casa (in locazione), un mantenimento per sé di €800,00 e per il figlio di €500,00 oltre al pagamento del canone di locazione - oppure un mantenimento per sé di €900,00 e per il figlio di €1.250,00 – e, in ogni caso, oltre al 100% delle spese straordinarie a carico del marito e del 100% dell'assegno unico a proprio favore.
pagina 3 di 15
In data 12/08/2022, la sig.ra ha depositato un'istanza cautelare ex art. 342-bis c.c. con Pt_1
richiesta di provvedimento inaudita altera parte, segnalando che, il 05/08/2022, il marito l'aveva spinta e le aveva stretto il collo e, in data 06/08/2022, ha sporto denuncia per gli insulti e le minacce di morte ricevute, chiedendo un ordine di cessazione delle condotte pregiudizievoli con allontanamento del marito dalla casa coniugale e divieto di avvicinamento, un mantenimento a proprio favore di €900,00 e per il figlio di €600,00, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie e del canone di locazione, con autorizzazione a rimanere a Lione, in Francia, con il minore fino all'allontanamento del marito dalla casa familiare. Ha chiesto, altresì, l'affido esclusivo con collocamento del figlio presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e la disposizione ai servizi sociali di monitorare il nucleo familiare, demandando agli stessi di stabilire in merito alle modalità e ai tempi di frequentazione padre-figlio fino all'udienza presidenziale.
Con decreto del 16/08/2022, il giudice ha emesso nei confronti del marito l'ordine di cessazione delle condotte pregiudizievoli con divieto di avvicinamento a Lione, autorizzando la sig.ra a Pt_1
vivere lì con il figlio fino al 10/09/2022 e fissando udienza al 05/09/2022 per l'assunzione degli ulteriori provvedimenti.
Con memoria del'01/09/2022, il sig. ha negato di avere tenuto atteggiamenti aggressivi CP_1
verso la moglie, affermando che il 05/08/2022 era stata quest'ultima ad averlo insultato e ad avergli sputato, mentre lui avrebbe reagito dandole una spinta. Ha chiesto l'affido condiviso e il collocamento paritario, con la previsione di una contribuzione al mantenimento del figlio nella misura di €800,00 oltre al 100% delle spese straordinarie e la corresponsione alla moglie del
100% dell'assegno unico.
All'udienza del 05/09/2022, il sig. ha dichiarato di aver perso il lavoro precedente e di CP_1
guadagnare meno di prima, rappresentando che la moglie, da quando era in Italia, non aveva mai lavorato, che era lui a provvedere alla spesa alimentare e a darle €1.000,00 al mese per le spese personali, che la moglie ha una casa in Marocco del valore di €120.000,00 e un libretto con
€16.000,00 di risparmi accumulato con i soldi che datile dal marito;
si è detto disponibile a uscire di casa per consentire a madre e figlio di rientrarvi. Le parti hanno raggiunto un accordo provvisorio per le visite padre-figlio a weekend alternati dal venerdì al lunedì e i due giorni infrasettimanali in cui va a calcio nonché per l'attivazione del centro di consulenza Per_1
familiare. Il giudice ha disposto l'allontanamento del sig. dalla casa coniugale con CP_1
pagina 4 di 15
divieto di avvicinamento alla casa e alla palestra e, per la parte economica, ha disposto il pagamento da parte del marito del canone di locazione e delle spese condominiali;
ha assegnato termine per il deposito della documentazione economica e ha fissato udienza per l'audizione della sig.ra Pt_1
All'udienza del 29/09/2022, le parti hanno dato atto che il sig. aveva lasciato la casa CP_1
coniugale e che la sig.ra vi era rientrata con il figlio. Il resistente si era trasferito in un Pt_1
appartamento con canone parzialmente pagato dal datore di lavoro e vedeva il figlio a weekend alternati e uno o due giorni infrasettimanali con pernottamento. Le parti hanno raggiunto un accordo provvisorio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Cao - Presidente
Nicoletta Sommazzi - Giudice
Lorenzo Azzi - Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2739/2022 promossa da:
), nata il [...] in [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Giacomo Maria Petazzi, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in
Como, via Volta n. 68
RICORRENTE contro
), nato il [...] ad [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Massimo Bruno, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in
Cantù, via S. Maria n. 2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15
Per parte ricorrente: <- affidare in via condivisa il minore ad entrambi i Persona_1
genitori;
- collocare il figlio minore in modo prevalente presso la madre a cui Per_1
assegnare la casa coniugale in affitto come da documentazione allegata;- quanto al diritto di visita disporre che il padre abbia diritto a trascorrere con il figlio i fine settimana Per_1
alternati a partire dal venerdì pomeriggio, allorché lo stesso andrà a prenderlo dopo la scuola o il centro estivo/grest, e, poi, lo riporterà la domenica sera prima di cena presso il domicilio materno;
infrasettimanalmente un giorno a settimana, indicativamente il martedì, nella settimana in cui lo prenderà di nuovo il venerdì, mentre due giorni, indicativamente il martedì e il mercoledì, nella settimana in cui non le terrà nel weekend, con presa in consegna e restituzione presso la scuola o il centro estivo/grest;
disporre altresì che il padre prenda in consegna, dopo la scuola o il centro estivo/grest, anche nei giorni di spettanza della madre fino a che la Per_1
stessa rientri dal lavoro ovvero indicativamente fino alle 17:30;
nelle festività disporre che trascorra le vacanze scolastiche di Carnevale e di Pasqua alternativamente con l'uno o Per_1
l'altro genitore e ad anni alterni;
e trascorra nella vacanze Natalizie, sempre ad anni alterni, periodi paritetici con i genitori dal 25 mattina al 30 sera, fino all'ora di cena (allorché il genitore che le ha ospitate le accompagnerà dall'altro genitore), e dal 30 dicembre al 7 mattina,
(allorché il genitore che le ha ospitate le accompagnerà a scuola). nelle vacanze scolastiche estive disporre che il figlio trascorra periodi di vacanza sia con la madre, sia col padre per 15 giorni, anche non consecutivi ed eventualmente presso il domicilio abituale del genitore, giorni che saranno concordati almeno entro la fine del maggio precedente compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre. Quando Salmane nel periodo estivo non sarà in vacanza come sopra indicato venga applicato il diritto di visita ordinario.- disporre e condannare il sig.
[...]
a versare a favore della signora quale collocataria a titolo di mantenimento per il CP_1 Pt_1
figlio di € 700 entro il giorno 15 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente Per_1
secondo gli indici Istat, oltre in ogni caso al pagamento della quota del 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Como;- disporre che l'assegno unico e universale per i figli minori venga versato nella sua totalità a favore della sig. - Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore dell'Erario, confermando
l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per la ricorrente fino a tutto il
2023>>.
pagina 2 di 15
Per parte resistente: <• Affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi genitori, Per_1
riservando al Tribunale ogni decisione in merito al collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, ed al conseguente diritto di visita per il genitore non collocatario tenuto conto delle attuali condizioni dei coniugi;
• In ogni caso il padre, in caso di collocamento presso la madre, chiede la conferma del calendario in essere;
• In caso di conferma dell'assegnazione della casa familiare sita in Como, via Cressoni 12, alla signora disporre che essa Pt_1
provveda a sostenere il canone di locazione intestandosi il contratto, nonché a sostenere tutte le utenze e tasse;
• In caso di collocamento presso la madre, porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento a entro Parte_1 il giorno 15 di ogni mese, dell'importo mensile di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Como del 28/5/2018;
• La signora percepirà interamente l'assegno unico;
• Parte_1
Revocare il mantenimento in favore della moglie;
• I genitori si concedono reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti per l'espatrio, acconsentendo a che vi venga incluso il nome del figlio minore. Spese integralmente rifuse>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In fatto
I coniugi e hanno contratto matrimonio a Marrakech, in Marocco, in data Pt_1 CP_1
28/06/2013 (trascritto presso il Comune di Valbrona (CO) al n. 5, parte II, serie C, ufficio 1).
Dall'unione è nato, in data 10/10/2015, il figlio La famiglia ha fissato la residenza Per_1
abituale a Como, in via Cressoni n. 12, in un appartamento in locazione.
Con il ricorso introduttivo del procedimento, depositato in data 20/07/2022, la sig.ra ha Pt_1
chiesto di pronunciare la separazione personale dal marito, con addebito allo stesso a causa delle violenze verbali - insulti e minacce di morte - e sulle cose, oltre che per l'esistenza di una relazione extraconiugale. Ha chiesto l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso di sé e con visite padre-figlio standard (weekend alternati dal venerdì alla domenica e mezza giornata infrasettimanale a seconda che la settimana preveda il weekend con il padre o con la madre), oltre all'assegnazione della casa (in locazione), un mantenimento per sé di €800,00 e per il figlio di €500,00 oltre al pagamento del canone di locazione - oppure un mantenimento per sé di €900,00 e per il figlio di €1.250,00 – e, in ogni caso, oltre al 100% delle spese straordinarie a carico del marito e del 100% dell'assegno unico a proprio favore.
pagina 3 di 15
In data 12/08/2022, la sig.ra ha depositato un'istanza cautelare ex art. 342-bis c.c. con Pt_1
richiesta di provvedimento inaudita altera parte, segnalando che, il 05/08/2022, il marito l'aveva spinta e le aveva stretto il collo e, in data 06/08/2022, ha sporto denuncia per gli insulti e le minacce di morte ricevute, chiedendo un ordine di cessazione delle condotte pregiudizievoli con allontanamento del marito dalla casa coniugale e divieto di avvicinamento, un mantenimento a proprio favore di €900,00 e per il figlio di €600,00, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie e del canone di locazione, con autorizzazione a rimanere a Lione, in Francia, con il minore fino all'allontanamento del marito dalla casa familiare. Ha chiesto, altresì, l'affido esclusivo con collocamento del figlio presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e la disposizione ai servizi sociali di monitorare il nucleo familiare, demandando agli stessi di stabilire in merito alle modalità e ai tempi di frequentazione padre-figlio fino all'udienza presidenziale.
Con decreto del 16/08/2022, il giudice ha emesso nei confronti del marito l'ordine di cessazione delle condotte pregiudizievoli con divieto di avvicinamento a Lione, autorizzando la sig.ra a Pt_1
vivere lì con il figlio fino al 10/09/2022 e fissando udienza al 05/09/2022 per l'assunzione degli ulteriori provvedimenti.
Con memoria del'01/09/2022, il sig. ha negato di avere tenuto atteggiamenti aggressivi CP_1
verso la moglie, affermando che il 05/08/2022 era stata quest'ultima ad averlo insultato e ad avergli sputato, mentre lui avrebbe reagito dandole una spinta. Ha chiesto l'affido condiviso e il collocamento paritario, con la previsione di una contribuzione al mantenimento del figlio nella misura di €800,00 oltre al 100% delle spese straordinarie e la corresponsione alla moglie del
100% dell'assegno unico.
All'udienza del 05/09/2022, il sig. ha dichiarato di aver perso il lavoro precedente e di CP_1
guadagnare meno di prima, rappresentando che la moglie, da quando era in Italia, non aveva mai lavorato, che era lui a provvedere alla spesa alimentare e a darle €1.000,00 al mese per le spese personali, che la moglie ha una casa in Marocco del valore di €120.000,00 e un libretto con
€16.000,00 di risparmi accumulato con i soldi che datile dal marito;
si è detto disponibile a uscire di casa per consentire a madre e figlio di rientrarvi. Le parti hanno raggiunto un accordo provvisorio per le visite padre-figlio a weekend alternati dal venerdì al lunedì e i due giorni infrasettimanali in cui va a calcio nonché per l'attivazione del centro di consulenza Per_1
familiare. Il giudice ha disposto l'allontanamento del sig. dalla casa coniugale con CP_1
pagina 4 di 15
divieto di avvicinamento alla casa e alla palestra e, per la parte economica, ha disposto il pagamento da parte del marito del canone di locazione e delle spese condominiali;
ha assegnato termine per il deposito della documentazione economica e ha fissato udienza per l'audizione della sig.ra Pt_1
All'udienza del 29/09/2022, le parti hanno dato atto che il sig. aveva lasciato la casa CP_1
coniugale e che la sig.ra vi era rientrata con il figlio. Il resistente si era trasferito in un Pt_1
appartamento con canone parzialmente pagato dal datore di lavoro e vedeva il figlio a weekend alternati e uno o due giorni infrasettimanali con pernottamento. Le parti hanno raggiunto un accordo provvisorio
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