Trib. Trieste, sentenza 11/02/2025, n. 40
TRIB Trieste
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.591/2024
Oggi 11/02/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Yakovlev con il ricorrente di persona;
per la parte resistente nessuno è comparso.
Il Giudice, verificata la regolarità e tempestività della notifica del ricorso, dichiara la contumacia della società convenuta.
L'avv. Yakovlev discute oralmente la causa chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 591/2024 R.L. promossa da
VI VI ([...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Alexander Yakovlev;
-ricorrente- contro
ORNI TRASPORTI SOCIETÀ COOPERATIVA (08373181216)
-resistente contumace-
In punto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
Conclusioni:
Parte ricorrente: “1) accertare e dichiarare per i motivi in fatto e in diritto la nullità o comunque l'illegittimità e l'infondatezza del licenziamento e per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 2 D.Lgs.
23/2015 ORNI TRASPORTI SOCIETÀ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del Sig. VI
TO nel posto di lavoro con facoltà di optare per l'indennità sostitutiva, al risarcimento del danno subito stabilendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a
2 quello di effettiva reintegrazione e comunque non inferiore a cinque mensilità, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
2) accertare e dichiarare per i motivi in fatto e in diritto la nullità o comunque l'illegittimità e l'infondatezza dei provvedimenti disciplinari formali portati dai telegrammi del
27.10.2023, 5.4.2024, 29.4.2024, 30.4.2024, 8.5.2024 e di quelli materiali portati dai prospetti paga di gennaio e febbraio 2024 e per
l'effetto, previo accertamento e dichiarazione del diritto di credito o al risarcimento del danno del Sig. VI TO, nonché del loro ammontare, relativi agli effetti patrimoniali derivati dell'esecuzione materiale delle sanzioni disciplinari, condannare ORNI TRASPORTI
SOCIETÀ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del credito o risarcimento ritenuti dovuti;
3) accertare e dichiarare per i motivi in fatto e in diritto il credito da lavoro subordinato del Sig. VI TO e il suo ammontare per i mesi di marzo, aprile e maggio 2024 (almeno fino al 14.5.2024), per le spettanze terminative e per il trattamento di fine rapporto, nonché per spese costo carburante anticipate in data 28.11.2022 e 29.9.2023, e per
l'effetto condannare ORNI TRASPORTI SOCIETÀ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del credito ritenuto dovuto;
-in ogni caso con maggiorazione per rivalutazione monetaria e, sul capitale via via rivalutato, per interessi legali al saggio previsto ex art. 1284, comma 1, c.c. -dalle scadenze delle singole poste di credito alla data di deposito della domanda giudiziale- e per interessi moratori al saggio stabilito ex art. 1284, comma 4, c.c. -dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo-; con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre alle spese generali
(15%), CPA, IVA e contributo unificato, se dovuto”.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 4.12.2024 il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere stato assunto dalla Orni Trasporti Società Cooperativa ed assegnato all'unità locale della convenuta presso il deposito BRT S.p.A. in Località Aurisina Cave dal 12.11.2024 a tempo indeterminato e pieno, inquadramento al livello G1 del CCNL Autotrasporto Merci, e mansioni di corriere.
2. Deduceva il ricorrente di aver ricevuto, nel corso del rapporto di lavoro, una serie di provvedimenti disciplinari, meglio specificati in atti, del tutto illegittimi, in quanto oltre che infondati nel merito, resi in violazione della normativa dettata dallo Statuto dei Lavoratori in materia di procedimento disciplinare. Evidenziava inoltre, che con PEC del
13.5.2024 aveva ricevuto dalla resistente modello UNILAV, nel quale si evidenziava la cessazione del rapporto di lavoro per “licenziamento giusta causa” con decorrenza dal 14.5.2024, apprendendo così di essere stato licenziato senza una preventiva, tempestiva e specifica contestazione scritta degli addebiti disciplinari.
3. Rilevava inoltre di non aver percepito dalla resistente le intere e corrette retribuzioni relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2024, nonché le spettanze terminative per residui di ferie, permessi ed ex festività maturati e non goduti o per altri istituti a maturazione indiretta o differita, oltre al trattamento di fine rapporto, rivendicando a tale titolo un credito di € 9.254,79.
4. Evidenziava infine, che per poter svolgere le consegne, aveva effettuato con proprio denaro il rifornimento al furgone di € 100,02 in data
28.11.2022 e di € 151,84 in data 29.9.2023 come da documentazione allegata al ricorso. Tali importi, nonostante ripetute richieste e la
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disponibilità iniziale espressa dai titolari di restituzione, mai erano stati restituiti.
5. Tanto premesso in fatto deduceva l'illegittimità delle sanzioni disciplinari in ragione della mancata osservanza del procedimento disciplinare previsto dallo Statuto dei Lavoratori, e quanto al licenziamento ne deduceva la nullità con conseguente necessità di reintegra. Instava per la condanna del datore di lavoro alla corresponsione delle differenze retributive
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