Trib. Pescara, sentenza 24/09/2024, n. 63
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Testo completo
R.G. N. 106-1/2024 R.P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice
Dott.ssa Federica Colantonio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto ex art. 40 D.L. n. 14/2019
(di seguito per brevità C.C.I.I.) dalla società DE SANCTIS LINDA S.R.L. (P.IVA n.
00930420674), con sede legale in Castiglione Messer Raimondo (TE) alla Zona Industriale, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Di Francesco in virtù di procura allegata al ricorso nei confronti della:
D.M.S. COSTRUZIONI S.R.L.S. (P.IVA n. 02323660684), con sede legale in Elice (PE) alla Contrada Madonna Degli Angeli s.n.c.¸ rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni M.
Bucci come da atto di costituzione in giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE con ricorso depositato in data 18.07.2024, la DE SANCTIS LINDA S.R.L. avanzava domanda di apertura della liquidazione giudiziale della società D.M.S. COSTRUZIONI
S.R.L.S., della quale originariamente risultava creditrice della somma complessiva di €
56.744,89, in forza di decreto ingiuntivo n. 1447/2023, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Pescara al n. cronol. 307/2024 del 27/02/2024.
Ad esito della procedura di pignoramento presso terzi N. 228/2024 R.G. la ricorrente ha ottenuto l'assegnazione di € 5.000,00, e pertanto il credito vantato ad oggi ammonta ad €
49.424,49.
Costituitosi in giudizio in data 02.08.2024 la debitrice si opponeva all'accoglimento del ricorso eccependo la qualità di impresa minore ex art. 2, comma 1 lett. d).
Pag. 1 a 4
Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario;
rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di società di capitali che esercita attività di edilizia in genere;
ritenuto che
sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione, giudiziale mancando in capo alla resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), posto che emerge che nel Bilancio di esercizio al 31/12/2022 depositato i ricavi ammontavano ad € 426.599,00, molto al di sopra della soglia stabilita in € 200.000,00. rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma 1° lett. b) del CCII, che dagli atti risulta che:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice
Dott.ssa Federica Colantonio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto ex art. 40 D.L. n. 14/2019
(di seguito per brevità C.C.I.I.) dalla società DE SANCTIS LINDA S.R.L. (P.IVA n.
00930420674), con sede legale in Castiglione Messer Raimondo (TE) alla Zona Industriale, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Di Francesco in virtù di procura allegata al ricorso nei confronti della:
D.M.S. COSTRUZIONI S.R.L.S. (P.IVA n. 02323660684), con sede legale in Elice (PE) alla Contrada Madonna Degli Angeli s.n.c.¸ rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni M.
Bucci come da atto di costituzione in giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE con ricorso depositato in data 18.07.2024, la DE SANCTIS LINDA S.R.L. avanzava domanda di apertura della liquidazione giudiziale della società D.M.S. COSTRUZIONI
S.R.L.S., della quale originariamente risultava creditrice della somma complessiva di €
56.744,89, in forza di decreto ingiuntivo n. 1447/2023, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Pescara al n. cronol. 307/2024 del 27/02/2024.
Ad esito della procedura di pignoramento presso terzi N. 228/2024 R.G. la ricorrente ha ottenuto l'assegnazione di € 5.000,00, e pertanto il credito vantato ad oggi ammonta ad €
49.424,49.
Costituitosi in giudizio in data 02.08.2024 la debitrice si opponeva all'accoglimento del ricorso eccependo la qualità di impresa minore ex art. 2, comma 1 lett. d).
Pag. 1 a 4
Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario;
rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di società di capitali che esercita attività di edilizia in genere;
ritenuto che
sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione, giudiziale mancando in capo alla resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), posto che emerge che nel Bilancio di esercizio al 31/12/2022 depositato i ricavi ammontavano ad € 426.599,00, molto al di sopra della soglia stabilita in € 200.000,00. rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma 1° lett. b) del CCII, che dagli atti risulta che:
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