Trib. Siracusa, sentenza 28/10/2024, n. 967
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Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2580/2022 R.G. e vertente
TRA
IA AR, nata a [...] il [...], C.F. [...], e SOCIETÀ
FINANZIARIA COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore Arch.
Giuseppe Santoro, C.F. e P. IVA 01397240894, elettivamente domiciliati in Siracusa, viale Santa
Panagia n. 90 presso lo studio dell'Avv. Lucia ST che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, P.
IVA 02121151001, in persona del Presidente e legale rappresentante pro -tempore, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ivano Marcedone e Antonella Testa giusta procura generale alle liti del 23/01/2023, rep. 37590/7131 per notar Roberto Fantini di Roma, con i quali è elettivamente domiciliato in Siracusa, c.so Gelone n.90
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione INPS.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2022, ST IA e la Società Finanziaria Costruzioni srl hanno proposto opposizione avverso: le ordinanze – ingiunzione n. OI-000282612 e n. OI-
000272598, notificate il 15.09.2022 ed il 5.10.2022, emesse dall'INPS di Siracusa il 23.08.2022 sulla scorta degli atti di accertamento prot. n. INPS.7600.04/07/2017.0103603 del 15.09.2017 e prot. n. INPS.7600.04/07/2017.0103602 del 21.09.2017, con le quali l'INPS ha ingiunto alle opponenti il pagamento in solido della somma di € 20.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2012;
le ordinanze – ingiunzione n. OI-000299198 e n. OI-000267790, notificate il 15.09.2022 ed il 5.10.2022, emesse
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dall'INPS di Siracusa il 23.08.2022 sulla scorta degli atti di accertamento prot. n.
INPS.7600.10/07/2017.0107427 del 13.09.2017 e prot. INPS.7600.10/07/2017.0107426 del
29.09.2017, con cui si ingiunge il pagamento in solido della somma di € 18.000,00, a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2013;
le ordinanze – ingiunzione n. OI-000281772 e n. OI-000267289, notificate il
15.09.2022 ed il 5.10.2022, emesse dall'INPS di Siracusa il 23.08.2022 sulla scorta degli atti di accertamento prot. n. INPS.7600.19/07/2017.0114176 del 13.09.2017 e prot. n. INPS.7600.
19/07/2017.0114175 del 21.09.2017, con le quali si ingiunge il pagamento in solido della somma di
€ 17.500,00 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2014.
Le ricorrenti hanno affermato: la nullità o l'inesistenza delle notifiche delle ordinanze – ingiunzione
n. OI-000272598 n. OI-000267790 e n. OI-000267289;
l'estinzione delle obbligazioni per mancata osservanza del termine stabilito dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 3 commi 9 e 10 L. n. 335/1995;
l'applicazione al caso di specie dell'art. 8 della legge 689/1981;
la violazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge
689/1981 e delle direttive dettate dalla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
n. 121/1988;
la violazione del principio di proporzionalità della sanzione irrogata in relazione all'entità dei contributi non versati.
ST IA e la Società Finanziaria Costruzioni srl hanno chiesto che siano annullate le ordinanze ingiunzioni opposte e dichiarate non dovute le somme ivi richieste a titolo di sanzioni amministrative, attesa l'estinzione della relativa obbligazione;
in via subordinata, che sia ridotto
l'importo delle sanzioni amministrative ingiunte e che sia rideterminata la sanzione nel minimo edittale;
che sia rimessa, in via incidentale, alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs. n. 8/2016, affinchè la Consulta si pronunci sulla violazione del principio di proporzionalità della sanzione irrogata in relazione all'entità dei contributi non versati, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
L'INPS si è costituito con memoria depositata in data 24 maggio 2023, deducendo:
l'inammissibilità delle eccezioni avverse relative a vizi formali dell'ordinanza ingiunzione o degli atti presupposti;
la rituale notifica degli atti di accertamento da parte dell' Istituto;
la responsabilità solidale ex art. 1310 c.c. per cui la notifica dell'O.I. alla ST in proprio ha esteso i suoi effetti anche nei confronti della Società Finanziaria Costruzioni srl;
il mancato maturarsi della prescrizione in relazione alla notifica delle