Trib. Padova, sentenza 09/01/2025, n. 37

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 09/01/2025, n. 37
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 37
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Giovanni Giuseppe Amenduni ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 3442/2023 R.G., promossa
da
ND AS (c.f. [...]) Con il patrocinio e la difesa dell'avv.
Federico Comba
ATTORE
contro
OR PV RL (c.f. 05277610266) e per essa INTRUM ITALY SPA
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. Davide Sarina
CONVENUTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1 comma c.p.c.)

conclusioni delle parti
per parte attrice
“IN VIA PRELIMINARE, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto su mutuo,
ricorrendo validi motivi sotto il profilo del fumus boni iuris e del periculum in mora.
NEL MERITO: 1) accertare e dichiarare il difetto in capo ad OR PV RL della
titolarità dello specifico credito azionato con l'atto di precetto su mutuo (e successivo
atto di erogazione);
2) e/o accertare e dichiarare la nullità per violazione di norma
imperativa ex art. 1418 c.c. e/o per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex
art. 117 comma 7 TUB
del tasso di interesse relativo al contratto di mutuo (e
successivo atto di erogazione) azionato con l'atto di precetto, con conseguente
ricalcolo del rapporto contrattuale mediante applicazione del tasso sostitutivo ex art.
117 comma 7 TUB;
3) conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di
precetto su mutuo (e successivo atto di erogazione) e dichiarare che OR PV
RL non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti di ND AS per
l'importo ivi indicati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: nel merito, in via preliminare:
rigettare la richiesta di sospensione cautelare. Nel merito, in via principale: rigettare
l'opposizione. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e
oneri di legge”.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. SS AN ha proposto ricorso in opposizione al precetto notificato da
RG PV, e per essa dal procuratore IN Italy Spa, fondato su un contratto di
mutuo stipulato tra l'opponente e TE AN PA in data 27.6.2006, del quale RG
PV si è resa cessionaria per effetto di una cessione di crediti pro-soluto in blocco.
L'opponente contesta, in primo luogo, la titolarità del credito in capo all'opposta che,
producendo soltanto l'avviso relativo alla cessione in blocco pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, ma mai il contratto di cessione, non avrebbe provato la cessione stessa. In
ogni caso, anche se si ritenesse l'avviso di per sé idoneo a provare la cessione,
l'oggetto di questa sarebbe comunque indeterminato, non potendosi ascrivere il
credito vantato nei confronti dell'opponente in via certa e univoca a quelli menzionati
in Gazzetta Ufficiale.
In secondo luogo, l'opponente chiede l'accertamento della nullità della pattuizione
relativa agli interessi, sulla base di due motivi. Anzitutto, la pattuizione sarebbe nulla
perché il tasso degli interessi è contrattualmente indicizzato al tasso Euribor:
trattandosi di un contratto stipulato nel 2006, esso ricadrebbe nei contratti a valle di
un'intesa anticoncorrenziale, sanzionati con la nullità virtuale per
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