Trib. Sondrio, sentenza 04/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sondrio, sentenza 04/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Sondrio
Numero : 5
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 160/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 160/2021 promossa da:
VI IG (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
MANGO CARLA (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA
LUNGO MALLERO ARMANDO DIAZ 34 SONDRIO
ATTORE/I contro
AN GA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. URBANI
GLORIA (C.F. [...]) e dell'avv. SOSIO CHIARA
([...]), elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in via
San Nicolò 42, Valfurva (SO)
NA IG (C.F. [...])
RI IG (C.F. [...])
EP IG (C.F. [...])
ZI IG (C.F. [...])
LE IG (C.F. RDGLE77E52B049M)
CONVENUTO/I pagina 1 di 12 Oggetto: contratto di compravendita immobiliare
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati alle note in sostituzione d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per RI DI:
nel merito: in via principale
- accertato e dichiarato l'inadempimento del signor NC AL dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita a cura del notaio Angelo Andrea Auletta, repertorio n. 77516, raccolta n. 26675, registrato a Morbegno il 28 marzo 2012 e trascritto a Sondrio il 29 marzo 2012, 3842 – 3156, 3843 – 3157, per l'effetto ordinare al competente conservatore, ai sensi dell'art. 2655 c.c., l'annotamento del provvedimento di accertamento giudiziale della risoluzione del contratto di compravendita a margine della trascrizione di tale atto;

- accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita a cura del notaio
Angelo Andrea Auletta, repertorio n. 77516, raccolta n. 26675, registrato a Morbegno il
28 marzo 2012 e trascritto a Sondrio il 29 marzo 2012, 3842 – 3156, 3843 – 3157, dichiarare legittimato il signor DI RI a trattenere a titolo di penale la somma di € 12.000,00 già corrispostagli dal resistente;

- accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del signor NC AL nonché la condotta contraria alla buona fede tenuto dallo stesso, condannare ex art. 96 c.p.c., il resistente al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa in € 3.000,00 (di cui € 697,63 a titolo di danni patrimoniali per il procedimento di mediazione) o in quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia
In via istruttoria: […]”
Per NC AL:
In via principale: pagina 2 di 12 - respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte negli scritti difensivi.
- accertata e dichiarata la condotta contraria alla buona fede tenuta dal sig. DI
RI, che ha attivato la clausola risolutiva espressa abusando del diritto, condannare lo stesso ex art. 96 al risarcimento del danno da determinarsi in via equativa.
In via subordinata:
Nel caso, non creduto, in cui il Giudice dovesse accogliere il ricorso del sig. DI
RI, si chiede, vista la contumacia delle altri parti che non hanno mai contestato nulla ma hanno incassato tutti gli assegni, di dichiarare risolto il contratto di compravendita solo per la quota di 1/6 di proprietà del ricorrente.
In via istruttoria: […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 15.02.2021, RI DI conveniva in giudizio NC AL, nonché IN, MA, IA, PP e LE
DI per sentir accertare la risoluzione del contratto di compravendita del
28.03.2012 a ministero Notaio Angelo Andrea Auletta, rep. n. 77516 racc. n. 26675, per inadempimento di NC AL e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente a trattenere a titolo di penale la somma di € 12.000,00 già corrisposta, il tutto con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c. al pagamento dell'ulteriore somma di € 3.000,00.

1.1 RI DI deduceva di aver stipulato, insieme ad IN, MA, IA,
PP e LE DI, in qualità di venditori, un contratto di compravendita avente ad oggetto la proprietà di diversi terreni siti nel Comune di Livigno (SO). Con tale contratto, NC AL, in qualità di acquirente, si impegnava a versare il prezzo (di complessivi € 132.000,00-144.000,00 a seconda della tempistica di pagamento scelta) secondo la seguente rateizzazione:
− € 72.000,00 senza interessi in 6 rate ciascuna da € 12.000,00 entro il 31 gennaio di pagina 3 di 12
ogni anno a partire da gennaio 2013, mediante emissione di n. 6 assegni (bancari
o circolari) o bonifici bancari, uno per ogni venditore, per un importo di €
2.000,00 ciascuno;

− € 60.000,00 in unica soluzione mediante emissione di n. 6 assegni da € 10.000,00 intestati ciascuno ad ogni venditore entro il 31 gennaio 2019, ovvero, in alternativa al pagamento unico, pagamento rateale di € 72.000,00, in 6 rate ciascuna da 12.000,00 € a partire dal 31 gennaio 2019, con emissione di n. 6 assegni (bancari o circolari) o bonifici bancari, uno per ogni venditore per un importo di € 2.000,00 ciascuno.
RI DI esponeva che, tuttavia, NC AL aveva versato in ritardo la rata prevista per gennaio 2018 e non aveva corrisposto nulla per quelle di gennaio 2019 e
2020. Pertanto, in accordo con quanto previsto dall'art. 3 bis del contratto, con raccomandata del 04.03.2020 RI DI contestava l'inadempimento e dichiarava di avvalersi della clausola risolutiva espressa nonché di trattenere a titolo di penale quanto ricevuto sino a quel momento. In assenza di riscontro da parte di NC AL,
l'odierno ricorrente lo invitava a sottoscrivere apposita convenzione notarile di risoluzione del contratto, come previsto dal medesimo articolo, ma anche questa comunicazione rimaneva priva di risposta. Anche il procedimento di mediazione non dava esito per mancata adesione dei convenuti.

2. Con memoria depositata il 14.05.2021, si costituiva in giudizio NC AL chiedendo, preliminarmente, il mutamento del rito da sommario a ordinario e, nel merito, il rigetto di tutte le domande attoree con vittoria di spese.

2.1 NC AL esponeva di aver sospeso i versamenti dal 2014 al 2019 nei confronti del solo RI DI previo accordo verbale con lo stesso, tenuto conto del fatto che il figlio del ricorrente, SE DI, aveva maturato per altro titolo nei confronti del resistente un debito ben maggiore di quanto da quest'ultimo dovuto al padre;
all'inizio del 2019, maturata la decisione di agire giudizialmente per il recupero del pagina 4 di 12
proprio credito, NC AL aveva versato a RI DI la somma di € 10.000,00 in un'unica soluzione (comprensiva delle
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