Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/12/2024, n. 1016

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/12/2024, n. 1016
Giurisdizione : Trib. Lamezia Terme
Numero : 1016
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE A SEGUITO DI DOMANDA CUMULATIVA DI
DIVORZIO

Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 870 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente: tra
– C.F. - nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in IA ER, via A.
Anile n. 3 presso lo studio dell'Avv. Antonello Bevilacqua – C.F. – giusta procura alle C.F._2 liti in atti;

-parte ricorrente- contro
– C.F. - nato a [...] in data [...];
Controparte_1 C.F._3
-parte resistente contumace- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale per effetto di domanda cumulativa di divorzio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 3 dicembre 2024.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 1° agosto 2024, la sig.ra esponeva di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con , in data 29 ottobre 2016, in Feroleto Antico Controparte_1 Per_ Per_ (CZ) e che dalla predetta unione erano nate due figlie, in data 9 marzo 2017 e in data 30 ottobre
2021, allo stato – dunque – entrambe ancora minorenni;
che, a causa di incompatibilità caratteriali ed insanabili contrasti tra i coniugi, la serenità della vita matrimoniale era presto precipitata irrimediabilmente, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che vani si erano rivelati i tentativi di una definizione
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amichevole e bonaria della vicenda, ragion per cui si era vista allora costretta ad adire l'intesto Tribunale, chiedendo di “- Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli
a vivere separati. - All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che avrà pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Stabilire che il marito contribuisca al mantenimento delle figlie e versi, pertanto, mensilmente, alla moglie, la complessiva somma di € 700,00 (€ 350,00 per ogni bambina), anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
- Stabilire che entrambi i coniugi partecipino al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative).
- Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute delle due figlie, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé.
- Stabilire che - ai fini anagrafici e come collocamento principale - le minori saranno iscritte presso il domicilio della ricorrente in Corso Eroi di Sapri n. 66 di IA ER, ove la ricorrente risiederà presso l'abitazione dei propri genitori, in attesa di reperire altra ed autonoma abitazione.
- Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere le figlie quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere le figlie almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.

- Stabilire che la casa coniugale - sita in via Montanara n. 20 di IA ER (immobile condotto in locazione dal marito) - rimanga nella disponibilità di quest'ultimo con ogni arredo e corredo e disporre che
l'altro genitore sia autorizzato ad allontanarsi con le figlie, asportando i propri beni personali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
All'udienza del 3 dicembre 2024, compariva davanti al Presidente del Tribunale – il qualità di GI della controversia in oggetto - la sola parte ricorrente, la quale chiedeva - in via principale – la conferma delle condizioni già espresse in sede di ricorso introduttivo, con l'unica sostanziale differenza della domanda finalizzata l'affido esclusivo, a causa del preteso e totale disinteresse che il sig. manifestava nei CP_1 riguardi delle figlie;
il Presidente, intanto, preso atto della regolarità della notifica nei riguardi della parte resistente e della sua mancata costituzione in giudizio senza alcun legittimo impedimento, ne dichiarava formale la contumacia e all'esito di detta udienza, il Presidente, sempre nella citata qualità in esame, dava atto
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del fallimento del tentativo di conciliazione (sia per l'assenza e la stessa contumacia della parte resistente, sia per l'assoluta espressa intransigenza ed indisponibilità in tal senso manifestata in udienza del coniuge presente)
e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio, atteso che il PM aveva espresso parere favorevole alla separazione personale dei coniugi con provvedimento tempestivamente reso in data 2 settembre
2024, dunque entro il termine di giorni TRE antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art.
473-bis.51, comma 3°, c.p.c., una volta preso atto del fatto che la stessa controversia – di natura documentale, in assenza di mezzi di prova di natura orale addotti dalla parte ricorrente – si presentava, per i motivi di cui in premessa, matura per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di . Controparte_1
2. Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi (da desumersi dalle dichiarazioni di parte ricorrente contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, nonché da quelle rese in udienza, e dalla contumacia di parte resistente) evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
3. La presente pronuncia concerne inoltre – nel merito - l'affido delle figlie minori, il mantenimento delle stesse, unitamente alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario ed all'assegnazione della casa coniugale. Per_ Per quanto concerne il regime di affidamento delle figlie minori - e - giova rammentare, anche in Per_1 punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltre che dei compiti di cura e mantenimento della prole.
All'affidamento condiviso si può – invero - derogare nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti - nei confronti di uno dei genitori - una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale - appunto - da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (vedi ex multis Cass., 18 giugno 2008, n.
16593).
Alcune sentenze di merito hanno precisato che “il genitore che non mostra interesse per i propri figli, violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento, è escluso dall'affidamento” (Tribunale di Trapani, sentenza n. 5/2023).
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Il non adempiere al mantenimento – infatti, nei termini di cui in premessa - incide in senso negativo sulla vita dei figli, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli.
Tra i casi giudiziari più recenti in cui i giudici hanno disposto l'affidamento esclusivo, ci sono – inoltre - quelli in cui un genitore è totalmente assente dalla vita familiare, essendosi reso irreperibile da tempo e non avendo nemmeno partecipato al giudizio, come in fondo nel caso in esame (Tribunale Milano, 20/06/2018, n. 6910).
Tali comportamenti vengono interpretati come
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