Trib. Lanciano, sentenza 24/07/2024, n. 261

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lanciano, sentenza 24/07/2024, n. 261
Giurisdizione : Trib. Lanciano
Numero : 261
Data del deposito : 24 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 1094/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Chiara D'Alfonso Presidente f.f. est dott. Maria Rosaria Boncompagni Giudice dott. Maria Teresa Pesca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1094/2020 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 Mozzagrogna alla Contrada Colle Ruzzo n.44, rappresentato e difeso dall'avv. Nigro Angela Marina ed elettivamente domiciliato in Lanciano alla via Luigi De Crecchio n. 12
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2 Mozzagrogna alla Contrada Colle Ruzzo, n. 44, rappresentata e difesa dall'avv. Antonelli Stefania ed elettivamente domiciliata in Lanciano (CH) alla Via Polidoro di Mastro Renzo n. 5 – AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per il ricorrente:
“Nell'interesse di è presente l'Avv. Angela Marina Nigro, la quale - previa revoca Parte_1 dell'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori con espresso riferimento ai capitoli 3,15,19,24 in quanto circostanze rilevanti ai fini del decidere e con rif. ai testi non ammessi – conclude riportandosi alle seguenti conclusioni:

1. Pronunciare la separazione personale di , nato a [...] il [...] e res. in Parte_1 Mozzagrogna alla Contrada Colle Ruzzo n.44 (Cod. Fisc. e , C.F._1 CP_1 nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Contrada Colle Ruzzo n.44, (Cod. Fisc.
pagina 1 di 11 , con addebito alla moglie che ha violato i doveri nascenti dal matrimonio, C.F._2 causando in via esclusiva la fine del rapporto coniugale;



2. affidare i quattro figli in via esclusiva al padre, stabilendo le modalità del diritto-dovere di visita della madre;
in subordine, alla luce della CTU psicologica espletata, disporre l'affidamento condiviso dei minori, stabilendo le modalità come da proposta di accordo prospettata dal Giudice Dott.ssa D'Alfonso all'udienza del 22.6.23 (“conferma delle condizioni presidenziali (mantenimento di € 200,00 per ciascun figlio, affidamento condiviso e visita secondo ordinanza presidenziale);
assegno unico al 50 % (dichiarazione di € 1,200 mensili);
quanto ai beni mobili che la IGnora ha tolto dall'abitazione CP_1 coniugale per portarli presso l'abitazione in Fossacesia, si può definire che mobili ed arredi acquistati dalle rispettive famiglie di origine e donati ai coniugi restano nella disponibilità del relativo figlio della famiglia di origine, mentre per i beni mobili donati per i figli, questi restano nella casa dove questi vengono collocati;… quanto all'aiuto richiesto dal nei giorni in cui ha i ragazzi e i bambini, Pt_1 martedì e giovedì e weekend alternati, che la IGnora provveda a portarli presso l'abitazione CP_1 di Mozzagrogna a richiesta da pervenire nelle 24 ore anteriori e nel massimo di due volte al mese;
quanto al rispetto degli orari di presa e accompagnamento, questi andranno rispettati con riconsegna alle ore 19,00, tolleranza possibile nel limite di trenta minuti anche non previamente comunicata, mentre ritardi ulteriori andranno comunicati entro le 24 ore anteriori in modo da consentire l'organizzazione;
considerata l'età dei bambini, le esigenze manifestate direttamente da questi e da soddisfare, andranno gestite dai genitori individualmente, evitando che la difficile gestione del rapporto tra i genitori si riversi sui figli. Le questioni inerenti la genitorialità vanno comunicate e gestite tra i soli genitori;
nei rapporti con i rispettivi nuovi partner al fine di consentire la piena accettazione da parte dell'uno di deleghe alla ripresa e libera gestione dei tempi comuni, deve essere consentita pari accettazione da parte dell'altro”);



3. a ciò si aggiunge, in ragione della nuova organizzazione aziendale del lavoro di Parte_1 (documento che si allega al presente verbale), che nel giorno di sabato in cui è fatto obbligo al di Pt_1 tenere i figli con sé, avere la facoltà, previo avviso di 24 ore, di poter prelevare i bambini alle ore 12,30;



4. non riconoscere alcun obbligo di mantenimento a carico di ed a favore della coniuge, Parte_1 che ha determinato in via esclusiva la fine del matrimonio;
porre a carico della moglie il versamento del 50 % delle spese mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessarie per i minori;

5. con ogni ulteriore provvedimento di legge nell'interesse minori e con vittoria di spese e compensi di giudizio. Si chiede, altresì, il rigetto di tutte le avverse pretese, deduzioni, eccezioni e produzioni”.

Per la resistente:
“Voglia il Tribunale adito, in Sua Giustizia, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
- pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi IGg.ri e , con addebito CP_1 Parte_1 a carico del IG. , e conseguentemente, Parte_1
- rigettare la domanda di addebito formulata dal ricorrente nei confronti della perché infondata CP_1 in fatto ed in diritto;

- rigettare la richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 e s.s. c.c. proposta dal ricorrente nei confronti della perché infondata in fatto ed in diritto;
CP_1

- disporre l'affido condiviso dei figli, , ed ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 collocandoli prevalentemente presso l'abitazione materna, sita in Fossacesia (CH) alla Via Lanciano n. 190, e contestualmente rigettare la richiesta di affido esclusivo richiesto dal , in quanto destituita Pt_1 di ogni giuridico fondamento e lesiva del principio della bigenitorialità;

- regolamentare il diritto/dovere di visita del padre di vedere i figli nelle seguenti modalità: durante la settimana il martedì ed il giovedì, con inizio dalle ore 18.30, fino alle ore 21.00, dopo aver cenato;

pagina 2 di 11 a) a settimane alterne, il sabato dalle ore 10.00 fino alle ore 21.00 della domenica, con l'obbligo a carico del padre di riaccompagnarli presso l'abitazione della madre dopo aver cenato;
b) durante le festività natalizie alternando di anno in anno con la madre i seguenti periodi dalle ore 10:00 del 24 dicembre fino alle ore 10:00 del 30 dicembre e dalle ore 10,00 del 30 dicembre alle ore 21,00 del 6 gennaio, dopo averli fatti cenare;
con inizio della turnazione a partire dal 24 dicembre 2024 alla madre. c) durante le festività pasquali ad alternanza annuale, con ciascuno dei genitori il periodo che va dalle ore 16:00 del Venerdì Santo alle ore 21.00 della giornata di Pasqua e dalle ore 20,00 del Giorno di Pasqua fino alle ore 21:00 del lunedì dell'Angelo, dopo averli fatti cenare, cominciando il padre da Pasqua 2025. d) durante le altre festività (ad es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno 1° novembre, 8 dicembre ed i rispettivi eventuali ponti), ed i compleanni dei ragazzi, gli incontri saranno ad alternanza annuale con ciascun genitore, con inizio dalle ore 19:00 del giorno precedente la festività suddetta e possibilità di pernotto fino alle ore 21.00 del giorno successivo, dopo aver cenato, eccetto eventuale prolungamento per l'esistenza di ulteriori giornate di ponte collegate alle festività suddette;
dal 25 aprile 2025 con il padre. e) durante il periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi, con l'onere a carico del padre di comunicare, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo in cui terrà i figli.

- disporre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere in favore della IG.ra , Parte_1 CP_1 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la complessiva somma mensile di € 200,00 (ovvero € 50,00 per ciascun figlio). Somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT oltre a stabilire in capo alla IG.ra il diritto di percepire, nella misura del 100% la somma dovuta a titolo di CP_1 assegno nucleo familiare;

- disporre a carico di entrambi i coniugi l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative ed altro) afferenti la prole, cosi come da Protocollo in vigore presso Codesto Tribunale di Lanciano;

- stabilire il diritto in capo alla IG.ra di percepire per intero la somma spettante a titolo di CP_1 INDENNITA' DI FREQUENZA ex art. 2 legge 289/1998 in favore di precisando che la CP_2 somma a tale titolo percepita potrà essere utilizzata per coprire le spese di cura e assistenza del figlio, per sostenere spese relative alle prestazioni medico-specialistiche o similari, spese di trasferta o similari, nonché esborsi per ulteriori ore pomeridiane settimanali del Servizio di sostegno a domicilio effettuato dall'Assistente all'autonomia o di servizio similare, una volta completato il percorso di studi, per la frequentazione di centri socio-occupazionali e/o corsi di formazione, con l'impegno da parte della IG.ra di rendicontare annualmente al IG. l'eventuale impiego delle dette somme;. CP_1 Pt_1
- confermare l'obbligo in capo al IG. l'obbligo di versare mensilmente in favore della moglie la Pt_1 somma di € 150,00 a titolo di mantenimento. Somma soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISAT;

- condannare il ricorrente al rimborso in favore della resistente (ammessa al patrocinio a spese dello Stato) delle spese e competenze professionali di causa, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con gli oneri fiscali con clausola “come per legge”, il tutto secondo le peculiarità del caso in questione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2024, il IG. , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 26.08.2017 in Lanciano con la IG.ra , trascritto al n. 43, parte II, Serie CP_1 A Ufficio 1, Anno 2017, optando per il regime di separazione dei beni, e che dall'unione sono nati quattro figli: nato a [...] il [...] - affetto da una grave forma di diabete e invalido al 100