Trib. Roma, sentenza 13/05/2024, n. 7993
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Testo completo
N. R.G. 35775/2020
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. Claudia PEDRELLI Presidente dr. Daniela CAVALIERE Giudice dr. Tommaso MARTUCCI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 35775/2020 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 17/1/2024 e promosso da:
LAURO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, (C.F.
00912600012), con sede in Torino, corso Vinzaglio n. 16, in persona dei liquidatori giudiziali
Giorgio Malinverni e Luigi Tarricone e del liquidatore sociale Paolo Tarditi, in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo d'imprese costituito con la IS
S.p.A., (P.IVA 03777090014), rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Piacentini, (C.F.
[...]), come da procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma, via Barberini, 47
ATTRICE contro
ANAS S.p.A. con sede legale ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Monzambano 10, in
Roma, Via Monzambano n.10, in persona del responsabile della Direzione Legale Avv. Nicola
Rubino per atto del notaio Ester Giordano di Roma rep. 25457, raccolta 9774, del 19/3/2019, registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma il 20/3/2019, rappresentata e difesa, congiuntamente
1
e/o disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Salvatore Cavallaro, (C.F. [...]) e
ME RD, (C.F. [...]), iscritti nell'Elenco speciale Avvocati di
ANAS, giusta procura rilasciata su documento separato sottoscritta ed autenticata con firma digitale, apposta in calce al presente atto, domiciliata presso la sede di Anas S.p.A.
CONVENUTA
OGGETTO: appalto di opera pubblica di valore superiore alla soglia di rilevanza europea
CONCLUSIONI: per l'attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione pregiudiziale e preliminare e domanda avversaria,
- respingere le eccezioni di decadenza e intempestività dell'azione dell'attrice;
- respingere l'eccezione di difetto di interesse ad agire dell'appaltatore e inammissibilità della domanda;
- accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa azionata dalla AU nel presente giudizio, come meglio descritta in atti, e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 3.754.607,24 -o della diversa somma accertata in corso di causa- oltre rivalutazione monetaria e interessi a termini di legge, tante dovute in accoglimento delle riserve n. 6, 8, 9, 12, 18, 26, 28, 29 e 30, oggetto dell'esame della Commissione nominata dall'ANAS per la conclusione del terzo accordo bonario;
- in ogni caso, con vittoria di spese di lite, IVA, C.P.A., rimborso spese generali, rimborso del contributo unificato versato e successive occorrende”
per la convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria e diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa: In via pregiudiziale: Accertare e dichiarare la decadenza e l'intempestività dell'azione ex art. 33 D.M. 145/2000. In via preliminare: accertare e dichiarare la decadenza e l'intempestività delle domande di parte attrice per violazione delle norme imposte dal codice dei contratti pubblici e suo regolamento di esecuzione, applicabili all'appalto per cui è causa. In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto d'interesse ad agire in capo alla AU srl in liquidazione e in concordato preventivo già AU S.p.A.) (C.F. 00912600012), in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo d'imprese costituito con la IS S.p.A. a fronte dell'intervenuta transazione tombale disposta con atto del 27.04.2014 secondo quanto dettagliatamente evidenziato nella narrativa in atti;
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o l'improcedibilità delle domande tutte azionate dalla AU S.r.l. - in liquidazione e in concordato preventivo (già AU S.p.A.) (C.F. 00912600012), in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo d'imprese costituito con la IS S.p.A. - con il presente giudizio relativamente alle riserve n. 6, 8, 9, 12, 18 e 26, già oggetto di domanda nel precedente giudizio RG. 51946/2012 instaurato dalla controparte innanzi al Tribunale Civile di Roma, e relativamente alle riserve 28, 29 e 30, tutte per intervenuta transazione tombale tra le medesime parti, secondo quanto dettagliatamente evidenziato nella narrativa in atti;
In via principale e nel merito, previa ammissione delle prove indicande e precisande ai sensi e nei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., accertare l'infondatezza delle avversarie domande e pretese e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande di parte attrice per i motivi sopra esposti in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre oneri come per legge”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con atto di citazione notificato in data 16/7/2020 la AU s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, già AU S.p.A., in persona dei liquidatori giudiziali avv. Giorgio Malinverni e dott.
Luigi Tarricone e del liquidatore sociale pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo d'imprese (RTI) costituito con la IS S.p.A., conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale, l'ANAS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di €
3.754.607,24, o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge, in accoglimento delle riserve nn. 6, 8, 9, 12, 18, 26, 28, 29 e 30 sottoposte all'esame della commissione nominata dall'ANAS per la conclusione del terzo accordo bonario.
L'attrice, premesso che, il 19/4/2005, in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI costituito con la IS S.p.A., aveva stipulato con l'ANAS S.p.A. il contratto d'appalto per
l'esecuzione dei lavori di realizzazione della variante all'abitato di Pieve di Teco – S.S. n. 28
“del Colle di Nava”, rep. n. 56817, racc. n. 11392, esponeva:
- che i lavori erano stati ultimati il 25/5/2011 ed il certificato di ultimazione era stato sottoscritto con riserva dall'odierna attrice il 15/6/2011, dando atto che, durante il corso dei lavori, l'ANAS aveva attivato due procedure di “accordo bonario” ex art. 240, co. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 per la definizione di due gruppi di riserve iscritte dall'appaltatrice e, relativamente alla seconda procedura di accordo bonario, la commissione aveva formulato, il 17/7/2011, la propria proposta di parziale accoglimento delle riserve iscritte nella misura di € 12.307.518,83 per sorte capitale;
- che la AU S.p.A., con atto del 16/1/2012, aveva accettato la proposta della commissione, ma
l'ANAS non aveva comunicato le proprie determinazioni nel termine previsto dall'art. 240, co.
12 del D.Lgs. n. 163/2006, pertanto l'odierna attrice aveva intrapreso avanti all'intestato
Tribunale la causa N.R.G. 52946/2012, definita in via conciliativa con l'accettazione della proposta del c.t.u. di riconoscere all'appaltatrice l'importo di € 14.500.000 per capitale e interessi alle condizioni poi recepite nell'atto di transazione sottoscritto il 27/4/2014;
- che, in relazione ad ulteriori riserve, il responsabile del procedimento preposto dall'ANAS aveva attivato un terzo procedimento di accordo bonario, conclusosi con la proposta - non unanime - della commissione di riconoscimento alla AU dell'importo di € 361.667,54 per capitale, che non era stato, tuttavia, riconosciuto né corrisposto dall'ANAS;
- che il presente giudizio ha ad oggetto le riserve esaminate dalla commissione e oggetto della proposta trasmessa alla AU dall'ANAS con nota prot. CGE-0003530-P del 09/03/2015 del
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9/3/2015: le riserve, riportate nello stato finale del 16/12/2011, consistevano nell'aggiornamento delle riserve n. 6, 8, 9, 12, 18, 20 e 26 già iscritte nei precedenti stati di avanzamento e trattate nei precedenti accordi bonari, oltre alle riserve n. 28, 29 e 30 iscritte per la prima volta nello stato di avanzamento n. 12 e confermate nello stato finale, in particolare: riserva n.
6 - richiesta di riconoscimento degli oneri connessi all'installazione del campo base in
Comune di Borghetto di Arroscia per l'importo di € 205.725,00 oltre a rivalutazione monetaria e interessi;
riserva n. 8 – riconoscimento dei maggiori costi dei materiali ferrosi e dei combustibili intervenuti dalla data dell'offerta, per l'importo di € 4.019,68, oltre a rivalutazione monetaria e interessi;
riserva n. 9 – riconoscimento di maggiori costi per la sicurezza per l'importo di € 370.864,96, oltre a rivalutazione monetaria e interessi;
riserva n. 12 – richiesta di aggiornamento dei prezzi contrattuali per tutte le lavorazioni successive al 10/8/2007, data di scadenza del tempo contrattuale per l'importo di € 175.213,23, oltre a rivalutazione monetaria e interessi;
riserva n. 18 – riconoscimento di oneri determinati da lavori imposti dalla Direzione Lavori con
O.d.S. n. 18 dell'11/3/2009 e O.d.S. n. 19 del 13/3/2009 per l'importo di € 39.000,00 oltre a rivalutazione monetaria e interessi;
riserva n. 20 – mancata contabilizzazione dei materiali relativi alla costruzione del viadotto
Arroscia a seguito del verbale di sospensione dei lavori del 16/2/2009 per l'importo di €
860.074,06, oltre a rivalutazione monetaria e interessi;
riserva n. 26 – riserva per mancata concessione dei termini di proroga richiesti e per sospensione illegittima dal 29/7/2010 all'11/4/2011 per l'importo di € 280.535,62, oltre a rivalutazione monetaria e interessi.
Per tali riserve gli importi indicati erano pari alla differenza tra l'importo indicato nello stato finale e l'importo delle riserve stesse nello stato di avanzamento n. 11;
riserva n. 28 –
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. Claudia PEDRELLI Presidente dr. Daniela CAVALIERE Giudice dr. Tommaso MARTUCCI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 35775/2020 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 17/1/2024 e promosso da:
LAURO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, (C.F.
00912600012), con sede in Torino, corso Vinzaglio n. 16, in persona dei liquidatori giudiziali
Giorgio Malinverni e Luigi Tarricone e del liquidatore sociale Paolo Tarditi, in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo d'imprese costituito con la IS
S.p.A., (P.IVA 03777090014), rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Piacentini, (C.F.
[...]), come da procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma, via Barberini, 47
ATTRICE contro
ANAS S.p.A. con sede legale ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Monzambano 10, in
Roma, Via Monzambano n.10, in persona del responsabile della Direzione Legale Avv. Nicola
Rubino per atto del notaio Ester Giordano di Roma rep. 25457, raccolta 9774, del 19/3/2019, registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma il 20/3/2019, rappresentata e difesa, congiuntamente
1
e/o disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Salvatore Cavallaro, (C.F. [...]) e
ME RD, (C.F. [...]), iscritti nell'Elenco speciale Avvocati di
ANAS, giusta procura rilasciata su documento separato sottoscritta ed autenticata con firma digitale, apposta in calce al presente atto, domiciliata presso la sede di Anas S.p.A.
CONVENUTA
OGGETTO: appalto di opera pubblica di valore superiore alla soglia di rilevanza europea
CONCLUSIONI: per l'attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione pregiudiziale e preliminare e domanda avversaria,
- respingere le eccezioni di decadenza e intempestività dell'azione dell'attrice;
- respingere l'eccezione di difetto di interesse ad agire dell'appaltatore e inammissibilità della domanda;
- accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa azionata dalla AU nel presente giudizio, come meglio descritta in atti, e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 3.754.607,24 -o della diversa somma accertata in corso di causa- oltre rivalutazione monetaria e interessi a termini di legge, tante dovute in accoglimento delle riserve n. 6, 8, 9, 12, 18, 26, 28, 29 e 30, oggetto dell'esame della Commissione nominata dall'ANAS per la conclusione del terzo accordo bonario;
- in ogni caso, con vittoria di spese di lite, IVA, C.P.A., rimborso spese generali, rimborso del contributo unificato versato e successive occorrende”
per la convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria e diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa: In via pregiudiziale: Accertare e dichiarare la decadenza e l'intempestività dell'azione ex art. 33 D.M. 145/2000. In via preliminare: accertare e dichiarare la decadenza e l'intempestività delle domande di parte attrice per violazione delle norme imposte dal codice dei contratti pubblici e suo regolamento di esecuzione, applicabili all'appalto per cui è causa. In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto d'interesse ad agire in capo alla AU srl in liquidazione e in concordato preventivo già AU S.p.A.) (C.F. 00912600012), in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo d'imprese costituito con la IS S.p.A. a fronte dell'intervenuta transazione tombale disposta con atto del 27.04.2014 secondo quanto dettagliatamente evidenziato nella narrativa in atti;
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o l'improcedibilità delle domande tutte azionate dalla AU S.r.l. - in liquidazione e in concordato preventivo (già AU S.p.A.) (C.F. 00912600012), in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo d'imprese costituito con la IS S.p.A. - con il presente giudizio relativamente alle riserve n. 6, 8, 9, 12, 18 e 26, già oggetto di domanda nel precedente giudizio RG. 51946/2012 instaurato dalla controparte innanzi al Tribunale Civile di Roma, e relativamente alle riserve 28, 29 e 30, tutte per intervenuta transazione tombale tra le medesime parti, secondo quanto dettagliatamente evidenziato nella narrativa in atti;
In via principale e nel merito, previa ammissione delle prove indicande e precisande ai sensi e nei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., accertare l'infondatezza delle avversarie domande e pretese e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande di parte attrice per i motivi sopra esposti in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre oneri come per legge”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con atto di citazione notificato in data 16/7/2020 la AU s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, già AU S.p.A., in persona dei liquidatori giudiziali avv. Giorgio Malinverni e dott.
Luigi Tarricone e del liquidatore sociale pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo d'imprese (RTI) costituito con la IS S.p.A., conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale, l'ANAS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di €
3.754.607,24, o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge, in accoglimento delle riserve nn. 6, 8, 9, 12, 18, 26, 28, 29 e 30 sottoposte all'esame della commissione nominata dall'ANAS per la conclusione del terzo accordo bonario.
L'attrice, premesso che, il 19/4/2005, in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI costituito con la IS S.p.A., aveva stipulato con l'ANAS S.p.A. il contratto d'appalto per
l'esecuzione dei lavori di realizzazione della variante all'abitato di Pieve di Teco – S.S. n. 28
“del Colle di Nava”, rep. n. 56817, racc. n. 11392, esponeva:
- che i lavori erano stati ultimati il 25/5/2011 ed il certificato di ultimazione era stato sottoscritto con riserva dall'odierna attrice il 15/6/2011, dando atto che, durante il corso dei lavori, l'ANAS aveva attivato due procedure di “accordo bonario” ex art. 240, co. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 per la definizione di due gruppi di riserve iscritte dall'appaltatrice e, relativamente alla seconda procedura di accordo bonario, la commissione aveva formulato, il 17/7/2011, la propria proposta di parziale accoglimento delle riserve iscritte nella misura di € 12.307.518,83 per sorte capitale;
- che la AU S.p.A., con atto del 16/1/2012, aveva accettato la proposta della commissione, ma
l'ANAS non aveva comunicato le proprie determinazioni nel termine previsto dall'art. 240, co.
12 del D.Lgs. n. 163/2006, pertanto l'odierna attrice aveva intrapreso avanti all'intestato
Tribunale la causa N.R.G. 52946/2012, definita in via conciliativa con l'accettazione della proposta del c.t.u. di riconoscere all'appaltatrice l'importo di € 14.500.000 per capitale e interessi alle condizioni poi recepite nell'atto di transazione sottoscritto il 27/4/2014;
- che, in relazione ad ulteriori riserve, il responsabile del procedimento preposto dall'ANAS aveva attivato un terzo procedimento di accordo bonario, conclusosi con la proposta - non unanime - della commissione di riconoscimento alla AU dell'importo di € 361.667,54 per capitale, che non era stato, tuttavia, riconosciuto né corrisposto dall'ANAS;
- che il presente giudizio ha ad oggetto le riserve esaminate dalla commissione e oggetto della proposta trasmessa alla AU dall'ANAS con nota prot. CGE-0003530-P del 09/03/2015 del
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9/3/2015: le riserve, riportate nello stato finale del 16/12/2011, consistevano nell'aggiornamento delle riserve n. 6, 8, 9, 12, 18, 20 e 26 già iscritte nei precedenti stati di avanzamento e trattate nei precedenti accordi bonari, oltre alle riserve n. 28, 29 e 30 iscritte per la prima volta nello stato di avanzamento n. 12 e confermate nello stato finale, in particolare: riserva n.
6 - richiesta di riconoscimento degli oneri connessi all'installazione del campo base in
Comune di Borghetto di Arroscia per l'importo di € 205.725,00 oltre a rivalutazione monetaria e interessi;
riserva n. 8 – riconoscimento dei maggiori costi dei materiali ferrosi e dei combustibili intervenuti dalla data dell'offerta, per l'importo di € 4.019,68, oltre a rivalutazione monetaria e interessi;
riserva n. 9 – riconoscimento di maggiori costi per la sicurezza per l'importo di € 370.864,96, oltre a rivalutazione monetaria e interessi;
riserva n. 12 – richiesta di aggiornamento dei prezzi contrattuali per tutte le lavorazioni successive al 10/8/2007, data di scadenza del tempo contrattuale per l'importo di € 175.213,23, oltre a rivalutazione monetaria e interessi;
riserva n. 18 – riconoscimento di oneri determinati da lavori imposti dalla Direzione Lavori con
O.d.S. n. 18 dell'11/3/2009 e O.d.S. n. 19 del 13/3/2009 per l'importo di € 39.000,00 oltre a rivalutazione monetaria e interessi;
riserva n. 20 – mancata contabilizzazione dei materiali relativi alla costruzione del viadotto
Arroscia a seguito del verbale di sospensione dei lavori del 16/2/2009 per l'importo di €
860.074,06, oltre a rivalutazione monetaria e interessi;
riserva n. 26 – riserva per mancata concessione dei termini di proroga richiesti e per sospensione illegittima dal 29/7/2010 all'11/4/2011 per l'importo di € 280.535,62, oltre a rivalutazione monetaria e interessi.
Per tali riserve gli importi indicati erano pari alla differenza tra l'importo indicato nello stato finale e l'importo delle riserve stesse nello stato di avanzamento n. 11;
riserva n. 28 –
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