Trib. Napoli, sentenza 12/02/2024, n. 1723
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Testo completo
RG 20857 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. R S - Presidente-
Dott. V R - Giudice rel. -
Dott. M I R - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20857 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: ricorso per separazione personale
TRA
nata in data 17/06/1985 a NAPOLI (NA) Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SENATORE ALESSANDRO presso C.F._1 il quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data 19/07/1984 a NAPOLI (NA) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. B G presso il quale elettivamente domicilia VIA
G PO, 2 80138 NAPOLI
CONVENUTO
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/10/2023 chiedeva pronunziarsi Parte_1 separazione personale in relazione al matrimonio contratto con in Vico CP_1
Equense il 14.6.15 (atto n. 43 , P. II, S.A , anno 2015)
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati e 24.10.16 e 25.6.20. Per_1 Per_2
La parte resistente si costituiva tempestivamente. CP_1
All'udienza del 23.1.24 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc i coniugi chiedevano di definire il presente giudizio conformemente alle condizioni da loro concordate.
Il Giudice relatore, dato quindi atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi
a vivere separatamente e recepiva provvisoriamente le condizioni concordate dalle parti .
Riteneva quindi la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova atteso che non venivano espresse dai coniugi separandi riserve in ordine alle reciproche competenze genitoriali ed invitava le parti alla precisazione delle conclusioni ordinando la discussione orale della causa.
All'esito tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione
Il P.M. concludeva come in atti
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In assenza di domanda di addebito va pronunciata la separazione ex art 15 co 1 cc .
In ordine alle statuizioni accessorie, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli aventi ad oggetto statuizioni pertinenti al giudizio di separazione personale (le materie cioè riguardanti l'affidamento dei figli, i poteri di visita, gli assegni di mantenimento,
l'assegnazione della casa familiare…) dovendo prendere meramente atto di tutti gli altri accordi raggiunti, va rilevato che i coniugi hanno pattuito quanto segue:
A) la casa coniugale, di proprietà della sig.ra germana della sig.ra Parte_2 Parte_1
e sita in Napoli alla via Luigi Caldieri n.64, continuerà ad essere adibita a casa familiare
[...] della madre e dei figli fino al 28/01/2024. Dal 28/01/2024 madre e figli si trasferiranno nella casa di
proprietà della sita in via Luigi Caldieri n. 22 Napoli. A partire da tale data la Parte_1 casa di Via Caldieri 64 ovviamente dovrà essere lasciata vuota dagli effetti personali del Sig.
e libera dallo stesso in quanto la sig.ra proprietaria del suindicato CP_1 Parte_2 immobile da quella data dovrà avere la piena e libera disponibilità del bene.
B) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed in condizione di provvedere
a se stesse e, pertanto, alcun assegno di mantenimento sarà dovuto all'uno in favore dell'altro coniuge;
C) I figli e resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione privilegiata presso la madre;
D) Per quanto attiene alla regolamentazione dei rapporti fra i genitori ed i figli minori e Per_1
, preliminarmente, si dà atto che i impegnano a: Per_2 Pt_3 Pt_4
· Mantenere una comunicazione funzionale con i figli, prevedendo telefonate e/o videochiamate quotidiane del padre con i minori tramite un numero di cellulare sempre attivo, in fasce orarie prestabilite dai genitori;
· Mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore ed essere collaborativi tra loro;
· Non squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra gli stesso e i figli;
· Condividere le principali decisioni nel miglior interesse dei figli minori;
· Assicurarsi
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