Trib. Firenze, sentenza 28/11/2024, n. 1323
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Testo completo
N. R.G. 644/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. T M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 644/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI NICOLA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. OTTOLINI ILARIA e dell'avv. DA PONTE A QUARTO GABRIELE, elettivamente domiciliata in VIALE PUCCINI TRAV. XI 134/E LUCCA presso il difensore avv. GORI NICOLA
Parte ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIANI Controparte_1 P.IVA_1
M, elettivamente domiciliato in VIA G.B. COTTOLENGO 8 PISA presso il difensore avv.
MARIANI M
Parte resistente
e con la chiamata in causa di
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
Parte terza chiamata contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio domandando nel merito, “previa Parte_1 Controparte_1
declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di cui al CCNL Controparte_3
27.11.2000 (artt. 3 e 5) e CCNL 12.03.1980 (art. 10), accertare e dichiarare il Controparte_3
diritto della Sig. all'inclusione delle indennità indicate in ricorso nella base di calcolo Parte_1 per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
per l'effetto, condannare la società Controparte_1
al pagamento delle differenze retributive maturate a tale titolo nel periodo 2017-2021, nella
[...] misura di € 1.633,16, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente, con riserva di chiedere in separato giudizio il pagamento delle differenze maturate nel periodo antecedente
e successivo a quello oggetto di causa. Con rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo. In ogni caso, con condanna della società alla refusione delle spese di lite, Controparte_1 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge”.
Il ricorrente ha dedotto:
a) di essere stato dipendente al 22.10.2012 al 30.10.2021 di azienda attiva nel settore Controparte_2 del trasporto pubblico locale, concessionaria del predetto servizio nell'ATO della regione Toscana, con mansione di operatore di esercizio (matricola 21), contrattualmente inquadrato nel livello 4 del CCNL
Autoferrotranviario (parametro 183);
b) di essere passato, a far data dall'1.11.2021, sempre con le suddette mansioni, alle dipendenze di
stante il subentro di quest'ultima società nella gestione dei servizi di Controparte_1 trasporto pubblico locale nell'ATO della Regione Toscana per effetto della sottoscrizione del contratto di concessione del 10.8.2020;
c) di aver goduto dal 2017 al 2021, di n. 118 giorni di ferie, per i quali ha percepito una retribuzione inferiore a quella effettivamente spettante, avendo il datore di lavoro, ai fini del relativo calcolo, omesso di includere l'indennità di prestazione CTT (introdotta dalla CTT Nord in favore di tutti gli
Operatori di Esercizio, con regolamentazione di cui agli Ordini di Servizio n. 73/2014 e 122/2015) e
l'indennità turnista, entrambe intrinsecamente riconducibili allo svolgimento delle sue mansioni di operatore di esercizio e come tali dovute anche durante i giorni di ferie;
d) che la condotta datoriale è risultata violativa della disciplina in materia fissata dal diritto interno (cfr. gli artt. 36 Cost., 2109 c.c. e 10 del D. Lgs. n. 66/2003) e da quello comunitario (art. 7 della Direttiva
2003/88/CE), con conseguente diritto al pagamento della complessiva somma di € 1.633,16.
Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle domande del Controparte_1
ricorso e ne ha domandato il rigetto;
in denegata ipotesi di loro accoglimento anche solo parziale, ha formulato istanza di chiamata in causa di ed ha domandato la condanna della stessa a Controparte_2
manlevarla per quanto fosse tenuta a pagare al ricorrente.
Autorizzata a chiamata in causa, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata Controparte_2
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Determinazione della retribuzione spettante durante il periodo feriale
Il diritto alle ferie annuali, oltre ad essere riconosciuto sul piano della normativa interna (art. 36, comma 3, Cost.1;
art. 2109, comma 2, c.c.2;
art. 10 D.Lgs. 66/20033), trova regolamentazione a livello
comunitario all'art. 31, numero 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea4 e nella direttiva 88/2003, il cui art. 7 stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Per condivisa affermazione, il diritto alle ferie annuali retribuite è posto a presidio della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore e mira ad assicurare l'effettiva fruizione del periodo di riposo necessario al recupero delle energie psico-fisiche.
Come già messo in luce da questo Tribunale, “È principio interpretativo consolidato quello per cui l'art.
7 n. 1 della direttiva n. 88 del 2003 con l'espressione «ferie annuali retribuite» intende fare riferimento al
fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione ordinaria per tale
periodo di riposo (cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13425 del 17/05/2019). Ciò significa che durante il
periodo feriale deve essere assicurata una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente
equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro in ragione del fatto che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe
perciò in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, e altri, e CGUE 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04 e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. T M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 644/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI NICOLA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. OTTOLINI ILARIA e dell'avv. DA PONTE A QUARTO GABRIELE, elettivamente domiciliata in VIALE PUCCINI TRAV. XI 134/E LUCCA presso il difensore avv. GORI NICOLA
Parte ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIANI Controparte_1 P.IVA_1
M, elettivamente domiciliato in VIA G.B. COTTOLENGO 8 PISA presso il difensore avv.
MARIANI M
Parte resistente
e con la chiamata in causa di
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
Parte terza chiamata contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio domandando nel merito, “previa Parte_1 Controparte_1
declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di cui al CCNL Controparte_3
27.11.2000 (artt. 3 e 5) e CCNL 12.03.1980 (art. 10), accertare e dichiarare il Controparte_3
diritto della Sig. all'inclusione delle indennità indicate in ricorso nella base di calcolo Parte_1 per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
per l'effetto, condannare la società Controparte_1
al pagamento delle differenze retributive maturate a tale titolo nel periodo 2017-2021, nella
[...] misura di € 1.633,16, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente, con riserva di chiedere in separato giudizio il pagamento delle differenze maturate nel periodo antecedente
e successivo a quello oggetto di causa. Con rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo. In ogni caso, con condanna della società alla refusione delle spese di lite, Controparte_1 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge”.
Il ricorrente ha dedotto:
a) di essere stato dipendente al 22.10.2012 al 30.10.2021 di azienda attiva nel settore Controparte_2 del trasporto pubblico locale, concessionaria del predetto servizio nell'ATO della regione Toscana, con mansione di operatore di esercizio (matricola 21), contrattualmente inquadrato nel livello 4 del CCNL
Autoferrotranviario (parametro 183);
b) di essere passato, a far data dall'1.11.2021, sempre con le suddette mansioni, alle dipendenze di
stante il subentro di quest'ultima società nella gestione dei servizi di Controparte_1 trasporto pubblico locale nell'ATO della Regione Toscana per effetto della sottoscrizione del contratto di concessione del 10.8.2020;
c) di aver goduto dal 2017 al 2021, di n. 118 giorni di ferie, per i quali ha percepito una retribuzione inferiore a quella effettivamente spettante, avendo il datore di lavoro, ai fini del relativo calcolo, omesso di includere l'indennità di prestazione CTT (introdotta dalla CTT Nord in favore di tutti gli
Operatori di Esercizio, con regolamentazione di cui agli Ordini di Servizio n. 73/2014 e 122/2015) e
l'indennità turnista, entrambe intrinsecamente riconducibili allo svolgimento delle sue mansioni di operatore di esercizio e come tali dovute anche durante i giorni di ferie;
d) che la condotta datoriale è risultata violativa della disciplina in materia fissata dal diritto interno (cfr. gli artt. 36 Cost., 2109 c.c. e 10 del D. Lgs. n. 66/2003) e da quello comunitario (art. 7 della Direttiva
2003/88/CE), con conseguente diritto al pagamento della complessiva somma di € 1.633,16.
Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle domande del Controparte_1
ricorso e ne ha domandato il rigetto;
in denegata ipotesi di loro accoglimento anche solo parziale, ha formulato istanza di chiamata in causa di ed ha domandato la condanna della stessa a Controparte_2
manlevarla per quanto fosse tenuta a pagare al ricorrente.
Autorizzata a chiamata in causa, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata Controparte_2
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Determinazione della retribuzione spettante durante il periodo feriale
Il diritto alle ferie annuali, oltre ad essere riconosciuto sul piano della normativa interna (art. 36, comma 3, Cost.1;
art. 2109, comma 2, c.c.2;
art. 10 D.Lgs. 66/20033), trova regolamentazione a livello
comunitario all'art. 31, numero 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea4 e nella direttiva 88/2003, il cui art. 7 stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Per condivisa affermazione, il diritto alle ferie annuali retribuite è posto a presidio della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore e mira ad assicurare l'effettiva fruizione del periodo di riposo necessario al recupero delle energie psico-fisiche.
Come già messo in luce da questo Tribunale, “È principio interpretativo consolidato quello per cui l'art.
7 n. 1 della direttiva n. 88 del 2003 con l'espressione «ferie annuali retribuite» intende fare riferimento al
fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione ordinaria per tale
periodo di riposo (cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13425 del 17/05/2019). Ciò significa che durante il
periodo feriale deve essere assicurata una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente
equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro in ragione del fatto che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe
perciò in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, e altri, e CGUE 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04 e
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