Trib. Milano, sentenza 12/02/2024, n. 4316
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Testo completo
N.6814/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.
C S, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con gli Avv.ti CIVITELLI Alba Parte_1 C.F._1
QUADRIO F e CIVITELLI Valentina
Ricorrente contro
(P.I. ), con gli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti GARRAMONE L e CODELLA S A
Resistente
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato l'11/07/2023, conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_1
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1) accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità alla ricorrente e comunque disapplicare le clausole contenute nell'art. 19, punto 12, all. 2A del CCL
25.07.2011 NTV e nell'art. 30.6 del CCNL Attività Ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati negli stessi;
2) dichiarata nulla e comunque disapplicata ogni norma contrattuale contraria, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie della ricorrente deve essere
retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica della ricorrente, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per la ricorrente sono quelli previsti dall'art. 4 dell'accordo sindacale del
21.01.2016 e dall'art. 34 CCAL 20.02.2019 (indennità di permanenza a bordo CP_1 treno), dall'art. 36 CCAL 20.02.2019 (indennità di riserva), dall'art. 3 CP_1 accordo sindacale 21.01.2016 e dall'art. 38 CCAL 20.02.2019 (provvigioni CP_1 personale di bordo), dall'art. 31 all. 2° CCL 25.07.2011 NTV e dall'art. 30 CCAL
20.02.2019 (indennità per assenza dal distretto di assegnazione), dall'art. 38 CP_1
CCAL 20.02.2019 (incentivo di efficienza);
CP_1
3) conseguentemente condannare , in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore della ricorrente
l'importo pari alle differenze retributive dalla stessa vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle a lei spettanti a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub 2), nella misura di € 2.087,33 lordi per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2021 con riserva di successiva azione per i periodi successivi o altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, nonché a retribuire i giorni di ferie che la ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub 2).”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
si costituiva in giudizio, Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art.
429 primo comma c.p.c.
2. I fatti di causa sono sostanzialmente pacifici tra le parti.
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Com'è noto, la convenuta ha per oggetto Controparte_2 sociale l'esercizio delle seguenti attività “[…] a) la pianificazione, l'organizzazione e
l'effettuazione del trasporto di persone e di merci sulla rete ferroviaria nazionale ed internazionale, in base alle norme nazionali e internazionali;
b) la pianificazione,
l'organizzazione e l'effettuazione del trasporto di persone sulle linee ferroviarie ad alta velocità, nazionale ed internazionale;
[…]” (doc. n. 1 visura camerale storica
[...]
. Controparte_2
Non sono contestate in giudizio le mansioni svolte dalla ricorrente. ha Parte_2 svolto, nel periodo dall'assunzione (1.1.2013)sino al 31 luglio 2020, le mansioni proprie dell' , così come indicate nel contratto di assunzione (cfr. doc. 2 ric.) e, Parte_3
a decorrere dal 1.08.2020, – conseguita l'abilitazione – ha iniziato a svolgere le mansioni proprie del Train Manager o Capo Treno.
Sempre in punto di fatto, occorre precisare che, ai sensi del CCL 25.07.2011 e del
CCAL 20.02.2019, la retribuzione di ciascun lavoratore con qualifica di
Hostess/Steward di Bordo e Train Manager o Capo Treno è composta da una parte fissa – indicata negli art. 21 e 22 CCL 25.07.2011 all. 2A e nell'art. 21 CCAL
20.02.2019 (cfr. docc. n. 4 e 7), spettante all'Hostess/Steward di Bordo e Train Manager
o Capo Treno indipendentemente dalle ore di scorta effettuate e dalle tratte coperte nel mese di riferimento - e da una parte variabile rispetto alla quale Manager che Pt_4
Hostess/steward percepiscono varie indennità: l'indennità di permanenza a bordo treno,
l'indennità di riserva, l'indennità di trattamento per servizio fuori distretto, l'indennità di efficientamento e le provvigioni ex art 38 CCAL 2019.
La ricorrente lamenta di aver percepito nei giorni di ferie una retribuzione nettamente inferiore a quella percepita nei giorni di effettivo lavoro in quanto parametrata sulla base della sola retribuzione fissa senza tener conto della parte variabile che di fatto incide in modo significativo sulla retribuzione percepita.
3. La questione giuridica sottesa al presente giudizio, volta ad identificare la correttezza del calcolo della retribuzione con riferimento alle voci della retribuzione variabile
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escluse dalla contrattazione collettiva è stata ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, inizialmente con riguardo ad altre società aventi oggetto sociale analogo a quello dell'odierna convenuta (Tribunale di Milano, sent. n. 926/20;
Tribunale di Milano, dott.ssa , sent. n. 7679/20;
Tribunale di Per_1
Milano, dott.ssa Chirileleison, sent. n. 1033/20;
Trib. Milano, dott. , sent. n. Per_2
2469/19). Milano (dr.ssa Moglia – 2 dicembre 2022 – R.G.L 7590/2022).
Giova premettere dunque una breve ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale formatosi nella materia in oggetto, per opera sia della giurisprudenza nazionale sia della Corte di giustizia.
Con un primo importante arresto, si è espressa la Suprema Corte nella sentenza n.
13425 del 17/05/2019 che ha chiarito che, in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione", che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.
Nella motivazione di tale pronuncia, la Corte si è espressa nei seguenti termini:
" 4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno
(art. 36, comma 3, della Cost.: “Il lavoratore ha diritto [...] a ferie annuali retribuite”, art. 2109, comma 2, cod.civ.: «Ha [...] diritto (id est: il prestatore di lavoro) [...] ad un periodo annuale di ferie retribuite» e art. 10 del D.Lgs. nr. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: « [...] il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo [...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane») che in quello dell'Unione (art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», stabilisce quanto segue:
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali [...]».
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Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n.
1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre
2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22;
del 29 novembre 2017, Per_3 Per_4
Per_ Per_
, C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato «Condizioni di lavoro giuste ed eque», per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: « [...] 2. Ogni