Trib. Treviso, sentenza 09/11/2024, n. 712

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 09/11/2024, n. 712
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 712
Data del deposito : 9 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE LAVORO
Alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. il giudice del lavoro dr.ssa
Maria Teresa Cusumano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1026/2023 tra le parti:
Ricorrente:
• , con Avv.ti GIANNATTASIO SALVATORE e Controparte_1
GIANNATTASIO ANDREA
Resistente:
• , con Avv.ti ROZZA Controparte_2
STEFANO e CORTESE RAFFAELE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'odierna ricorrente, quale docente precaria, ad ottenere, al pari dei docenti di ruolo, la “Carta elettronica del docente” dal valore nominale di
500,00 annui prevista dall'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per gli incarichi annuali, al 31 Agosto, prestati negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23.
ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo - con consequenziale CONDANNA giudiziale - a
carico della resistente amministrazione scolastica di erogare in favore della ricorrente la carta
elettronica del docente per l'importo nominale pari ad € 1.000,00 per gli incarichi annuali, al 31
Agosto, prestati negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari.
PARTE RESISTENTE
In via principale:
- Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge. - Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp. att. c.p.
In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, attualmente in servizio presso l in Controparte_3
forza di un contratto a tempo indeterminato, ha adito questo Tribunale illustrando di essere “titolare di contratti di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile (cd. organico di diritto), con scadenza al 31 Agosto per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23”.
Ha allegato i contratti a tempo determinato, dai quali emerge che le prestazioni lavorative hanno avuto luogo: dal 07.09.2021 al 31.08.2022;
dal 02.09.2022 al 31.08.2023.
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto, ha chiesto l'assegnazione della somma complessiva di € 1.000 relativa agli a.s. 2021/22 e 2022/23.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza
di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A.
a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di
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