Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/02/2025, n. 13
Sentenza
7 febbraio 2025
Sentenza
7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione Civile
Sottosezione Crisi d'Impresa
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Enrico Quaranta Presidente est.
dr.ssa Marta Sodano Giudice
dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
a scioglimento della riserva assunta il 28.1.2025 ed all'esito della camera di consiglio del 5.2.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. R.G. N. 234/2024 presentato da:
A) Sig. BU ND, C.F. [...], nato a [...] il [...], res.te in
Orta di Atella (CE), Via Niccolò Paganini n. 2,
B) Sig. ON NT, C.F. [...], nato a [...] il [...], res.te in
Presenzano (CE), Via delle Chiaie n. 18
C) Sig. LL Domenico, C.F. [...]nato a [...] il [...], res.te in Presenzano (CE), Via Municipio n. 1
D) Sig. RO LE, C.F. [...]nato a [...] il [...], res.te in
Presenzano (CE), Via Confine n. 23/B tuttu rappresentati ed assistiti, giusta procura in atti, dall'avv.
Francesco Giojelli (CF. [...]) ed elettivamente domiciliati presso lo stesso con studio in Santa.Maria Capua Vetere (CE), Via Giuseppe Bonaparte 20, i quali dichiarano di voler ricevere notifiche e/o comunicazioni all'indirizzo PEC francesco.giojelli@pec.it fax 0823378740
- Ricorrenti -
per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della:
LA SANNITICA MULTISERVIZI S.R.L. (CF. 03999760618) in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in VIA CHIESA 21, GIOIA SANNITICA
Resistente -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 40 CCII, i Sigg. BU ND, ON NT, LL Domenico
e RO LE, hanno chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare, ai sensi dell'art. 49 CCII,
l'apertura della liquidazione giudiziale del LA SANNITICA MULTISERVIZI s.r.l.
A fondamento della domanda hanno dedotto di essere titolari di un credito complessivamente pari ad all'importo netto di €.36.810,24, fondato su decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi ex art. 647 cpc.
Ciò posto, il Collegio rileva che è stata individuata correttamente la competenza per territorio di questo Tribunale ex art. 27 CCII, giacché come risulta dagli atti (cfr. visura camerale prodotta da parte istante), la società resistente ha stabilito la propria sede legale - coincidente, in mancanza di elementi di segno contrario, con il centro degli interessi principali in Gioia Sannitica e, dunque, nel
-
circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
In via preliminare, si osserva poi che il contraddittorio è stato correttamente instaurato in ossequio al disposto dell'art. 40 CCII.
Ed invero la notifica del ricorso e del decreto di convocazione dinanzi al G.D. è stata effettuata con esito positivo dall'ufficio all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posa elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese o dal registro nazionale degli indirizzi di posta certificati di imprese e professionisti (INI – PEC) dell'intimata, ai sensi dell'art. 40 comma
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6, CCII.
Quanto alla legittimazione ad agire, va rilevato che ai sensi dell'art. 40 CCII - in coerenza con quanto affermato in proposito in sede interpretativa dello stesso requisito soggettivo, già previsto dall'art. 6 della legge fallimentare creditore deve intendersi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto, attribuendo la norma la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo definitivo.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità formatasi rispetto alla norma della legge fallimentare ha avuto modo di chiarire che "In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l. fall.,
laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo,