Trib. Marsala, sentenza 09/05/2024, n. 383
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Testo completo
R.G./C. n. 615/2021
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francescamaria Piruzza, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 615 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
TT NE, in persona dell'amministratore di sostegno avv. Giuliana Scaletta, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Mattia Saia (PEC: salvatoremattia.saia@avvocaticl.legalmail.it) in forza di procura in foglio separato allegato all'atto di citazione introduttivo
- ATTRICE -
e
IA ET rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Giglio (PEC: leonardogiglioavvocato@pec.it), giusta procura in foglio separato allegato alla comparsa di costituzione
- CONVENUTO ED ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE -
e
GI CA
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: annullamento / risoluzione contratto preliminare di vendita.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 23.10.2023
FATTO
La presente controversia, introdotta dall'avv. Giuliana Scaletta, n. q. di amministratore di sostegno di TT NE, con atto di citazione notificato a IA ET ed a
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GI CA, verte sulla dedotta invalidità del contratto preliminare di compravendita immobiliare avente ad oggetto un bene immobile (dammuso), sito in Pantelleria in C.da
Bonsulton, di proprietà esclusiva dell'amministrata, stipulato in data 8.1.2020 tra GI
CA, figlio della TT, da questa personalmente, e da IA ET.
Parte attrice ha rappresentato che il predetto negozio è stato posto in essere successivamente all'apertura dell'amministrazione di sostegno della TT ed alla nomina dell'amministratore, effettuate con decreto del Giudice Tutelare di Caltanissetta del 9.5.2019.
Ha dedotto che GI CA, figlio e procuratore speciale della amministrata, ha incassato in conseguenza del suddetto contratto preliminare somme versate dal promissario acquirente
IA ET senza però riversarle alla mandante con grave pregiudizio per quest'ultima in violazione del contenuto stesso della procura a vendere ed ad incassare rilasciata al GI da parte della madre in data 29.03.2018. Ha rappresentato che, già al momento della sottoscrizione della suddetta procura speciale in favore del figlio, la TT risultava incapace di intendere e di volere come evincibile dal certificato della Dott.ssa Contino, medico di base, che il 5.10.2018 aveva attestato che la stessa risulta “affetta da deficit cognitivo…impossibilitata a provvedere ed ottemperare alle proprie necessità sia pratiche che amministrative come gestire scadenze e questioni legali”.
Ha segnalato, altresì, che il medesimo GI CA, aveva stipulato per lo stesso immobile di proprietà della TT e promesso in vendita al IA altri due contratti preliminari: il primo in data 3.4.2018 stipulato con un diverso acquirente, con percezione di pagamenti per € 20.000,00;
il secondo, in data 29.10.2020, dopo quello sottoscritto con il
IA, registrato e trascritto in data 30.10.2020, ricevendo e trattenendo altre somme di denaro mai versate alla beneficiaria.
L'attrice ha pertanto dedotto l'annullabilità del contratto preliminare di compravendita dell'8.1.2020 intercorso con il IA ai sensi dell'art. 1425 cod. civ., essendo stata la
TT, prima di detta stipula sottoposta ad amministrazione di sostegno con conseguente incapacità d'agire in relazione agli atti di straordinaria amministrazione.
Ha sostenuto che il preliminare sarebbe pure annullabile per incapacità naturale della beneficiaria, ai sensi dell'art. 428 cod. civ, ricorrendone i presupposti, inclusi, da un lato, il pregiudizio subito dalla contraente incapace e, dall'altro, la mala fede del figlio suo procuratore speciale.
Ha precisato che altri vizi del contratto preliminare impugnato, che ne determinano
l'annullabilità, sono, per un verso, la sua mancata registrazione e, per altro verso, ai sensi dell'art. 1722 cod. civ., l'estinzione della procura speciale conferita il 29.3.2018 dalla
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TT al figlio per effetto della sua sopravvenuta incapacità di agire stante l'apertura dell'amministrazione di sostegno in suo favore presso il Tribunale di Caltanissetta.
Ha chiesto, pertanto, nei confronti del figlio convenuto l'accertamento del diritto della
TT al risarcimento del danno, anche morale, stante la sofferenza interiore e psicologica che è stata costretta a subire, avendo scoperto che il figlio si sia approfittato della sua condizione di salute per trarne illecitamente dei profitti e del diritto al versamento delle somme dallo stesso indebitamente incassate, oltre agli interessi.
Ha quindi concluso chiedendo di “accertare e dichiarare l'annullabilità del contratto preliminare stipulato in data 8.1.2020, per i motivi suesposti;
di accertare e dichiarare
l'estinzione della procura a vendere del 29.3.2018 e, conseguentemente di dichiarare
l'annullamento del contratto preliminare del 8.1.2020, per i motivi esposti o con qualsivoglia statuizione;
di condannare in via equitativa, il convenuto GI CA al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della Sig.ra TT NE;
di condannare i convenuti al pagamento di spese e compensi del presente giudizio”.
Il convenuto IA ET, costituitosi con comparsa di risposta e domanda riconvenzionale, ha contestato sia l'annullabilità del contratto preliminare dell'8.1.2020 sia l'asserita invalidità della procura speciale conferita dalla TT al figlio.
Ha sostenuto, anche alla luce della propria buona fede, la validità del contratto preliminare, di cui ha chiesto invece la risoluzione per grave inadempimento della parte promittente venditrice, essendosi impegnata alla cancellazione di un'ipoteca iscritta sul bene immobile promesso in vendita ed essendo rimasta del tutto inadempiente, avendo anzi il creditore ipotecario proceduto al pignoramento del bene in questione.
Ha ritenuto, pertanto, sussistente il suo diritto verso la TT alla restituzione, ex art.
1385 cod. civ., del doppio della caparra corrisposta, peraltro già richiesta con procedura monitoria dinnanzi al Tribunale di Caltanissetta, conclusasi con emissione di un decreto ingiuntivo poi opposto dalla TT, nonché il suo diritto ad essere ristorato dal
GI del danno subito, anche per illecito extracontrattuale.
Ha pertanto concluso chiedendo di rigettare le domande di annullamento del contratto preliminare di vendita stipulato tra le parti in Caltanissetta in data 08/01/2020 e di estinzione, ex art. 1722 c.c., della procura speciale a vendere e ad incassare le somme ricevute con atto autenticato dal notaio dott.ssa Giuseppina Pilato rep. 102737 del
29/03/2018;
in via riconvenzionale, di ritenere e dichiarare valido e vincolante tra le parti il contratto preliminare di vendita stipulato in Caltanissetta alla data 8/01/2020 e la procura a vendere rilasciata dalla sig.ra TT NE al sig. GI CA ivi richiamata
3 ed allegata;
di ritenere e dichiarare l'inadempimento della promittente venditrice alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare di compravendita del 08/01/2020 e la risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1457, co 2 c.c., del predetto contratto preliminare;
per
l'effetto, di condannare la sig.ra TT NE, in persona del suo ADS, al pagamento in favore del sig. IA ET, ex art. 1385 c.c., dell'importo complessivo di €
50.000,00 oltre interessi legali e moratori dalla data di risoluzione di diritto del contratto preliminare fino al soddisfo;
di ritenere e dichiarare, al contempo, il diritto del sig. IA
ET a conseguire nei confronti del sig. GI CA il risarcimento del danno dal medesimo causatogli attraverso il comportamento illecito extracontrattuale posto in essere da quest'ultimo, in termini di maggiori costi sopportati per raggiungere la città di Caltanissetta, ove è stato stipulato il contratto preliminare di compravendita in data 08/01/2020, spese di mediazione, spese legali, patimento psicologico e danni morali connessi al comportamento illecito extracontrattuale del GI CA, danni da liquidarsi, in via equitativa, nella misura non inferiore ad € 50.000,00 o nella diversa misura che accerterà il Tribunale.
In via subordinata, di condannare il sig. GI CA alla restituzione delle somme che gli sono state versate in contanti e mediante bonifici eseguiti sul conto corrente al medesimo intestato, in esecuzione del contratto preliminare di vendita stipulato tra le parti l'8/01/2020, giusta procura speciale conferitagli dalla madre TT NE, rispettivamente, in contanti per €1.500,00 e mediante bonifici per € 23.500,00 oltre gli interessi legali dal 08 gennaio 2020 al soddisfo nonché al risarcimento del danno a lui cagionato per le gravi inadempienze contrattuali e i fatti illeciti extracontrattuali commessi dal GI in suo danno da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 50.000,00 o nel diverso importo che stabilirà il Tribunale.
Il convenuto GI CA è rimasto contumace, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione e della comparsa contenente domanda riconvenzionale da parte del IA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di annullamento del contratto preliminare dell'8.1.2020 è fondata e merita accoglimento.
Risulta pacificamente che TT NE, proprietaria dell'unità immobiliare sita in
Pantelleria in C.da Bonsulton, è stata sottoposta ad amministrazione di sostegno a tempo indeterminato, giusta decreto del Giudice Tutelare di Caltanissetta del 9.5.2019, con il quale è stato altresì nominato l'amministratore di sostegno nella persona dell'avv. Giuliana Scaletta.
L'estensione dei poteri del nominato amministratore e, per converso, la privazione della beneficiaria della capacità di compiere autonomamente atti di straordinaria amministrazione è
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stata definita nel citato provvedimento in cui si legge che lo stesso amministratore di sostegno per gli atti di cui agli artt. 374, 375 e 376 c.c. dovrà chiedere autorizzazione al Giudice
Tutelare. Dalla lettura combinata del ricorso per l'apertura dell'amministrazione di sostegno e del decreto del giudice tutelare si evince che l'esigenza della sua apertura è sorta in conseguenza