Trib. Ancona, sentenza 13/06/2024, n. 1183

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ancona, sentenza 13/06/2024, n. 1183
Giurisdizione : Trib. Ancona
Numero : 1183
Data del deposito : 13 giugno 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1511 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
C.B.I. EUROPE S.P.A. (P.I. 00969360429), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Matteo Rossi e Paolo Coppari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Ancona, via Piave n. 1, giusta procura allegata alla comparsa in riassunzione;

ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
S.C. GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. (codice unico di registrazione 2886621), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi Bertoli, Francesco Gaggero, Saverio Mignone e Giuseppe
Cinelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Ancona, via De Bosis n. 2, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E
AL IB & FIGLIO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di agente raccomandatario della M/n “LI S” presso il Porto di Ancona e per
l'effetto di rappresentante processuale ex art. 288 cod. nav. del vettore del carico AR Bulk
Carriers India Pvt. Ltd.,
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità del vettore marittimo;

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di p.c. (per entrambe le parti costituite, come da prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c., insistendo per le istanze istruttorie non ammesse).
Pag. 1 di 8 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio trae origine dalla rimessione in primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. disposta dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 1891/2018, sul rilievo che l'avviso di ricevimento della raccomandata di notifica dell'originario atto introduttivo ad ARDAF S.A. Insurance
Reinsurance Co. (oggi S.C. ER IA), spedita secondo le disposizioni della Convenzione dell'Aja in materia, non consentiva di identificare la qualità della persona cui è stato consegnato il relativo plico.
1.1. Con comparsa in riassunzione, C.B.I. Europe S.p.A. (in brevità CBI) ha premesso in fatto:
(i) di aver acquistato al prezzo di euro 867.138,45 “C.I.F. Ancona Port” da società indiana nn. 201 coils di acciaio galvanizzato e pre-verniciato (di cui alla polizza di carico datata 30 agosto 2005), caricati sulla motonave LI S del vettore marittimo AR Bulk Carriers India Pvt. Ltd. per il trasporto da Mumbai ad Ancona e consegnati con rilevantissimi danni da bagnamento in data 10 ottobre 2005, riscontrati nel contraddittorio tra le parti al momento della scaricazione a destinazione;

(ii) di aver dapprima notificato l'atto introduttivo del giudizio di primo grado ad SS
IB & FI S.r.l. quale rappresentante processuale del vettore ex art. 288 cod. nav. e di aver successivamente incardinato trattative stragiudiziali con la stessa per la definizione bonaria della controversia, tanto da non aver iscritto a ruolo la causa;
(iii) di aver nelle more ricevuto da AF, compagnia assicurativa del vettore marittimo, “lettera di garanzia” sino all'importo di euro
450.000,00 per i danni in questione;
(iv) di aver successivamente riassunto il giudizio nei confronti del vettore e contestualmente introdotto domanda nei confronti della compagnia assicurativa, all'esito del quale i convenuti in solido sono stati condannati al pagamento della somma di euro 357.807,00 oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.
Nel merito della domanda, ha rilevato che i danni da ossidazione, assenti al momento della caricazione delle merci, sono stati riscontrati in contraddittorio tra le parti come da relazione peritale
Ing. Pattacini, in qualità di commissario d'avaria, del 16 novembre 2005 e da relazione integrativa del 28 aprile 2006 e che, in data 13 ottobre 2005, AF ha rilasciato tramite il proprio rappresentante in Italia, NO & AR EC S.n.c., lettera di garanzia per l'ipotesi di accertata responsabilità vettoriale sino all'importo di euro 450.000,00;
il tutto come accertato dalla sentenza di primo grado.
Esposte le ragioni di infondatezza dell'appello promosso da SC ER IA, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Pag. 2 di 8 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, ogni contraria domanda, azione od eccezione disattesa, disposta l'espunzione dell'avversa produzione contraddistinta come All. 3 del giudizio di appello, laddove versata in causa tardivamente ed in patente violazione delle norme processuali in materia,
Nel merito:
In via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del vettore marittimo
AR Bulk Carriers India Pvt. Ltd. e così condannare lo stesso, rappresentato dal suo agente raccomandatario presso il porto di Ancona, la SS IB & FI S.r.l., al risarcimento del danno in favore della C.B.I. Europe S.p.a. mediante pagamento dell'importo di € 867.138,45, oltre a spese, interessi e rivalutazione, ovvero della maggiore o minore somma che risultasse congrua
e dovuta in corso di causa. Condannare per l'effetto, in solido con il vettore marittimo, la S.C.
ER IA SI AS S.A. (già AF S.A. Insurance Reinsurance Co.) al pagamento in favore della C.B.I. Europe S.p.a. della somma di € 450.000,00, come portata dalla garanzia rilasciata in data 13.10.05;

In via subordinata: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del vettore marittimo
AR Bulk Carriers India Pvt. Ltd. e così
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