Trib. Asti, sentenza 20/11/2024, n. 459
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 20/11/2024 nel procedimento portante il n. 996 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Maio e Mario Lovero parte ricorrente
C O N T R O
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/08/2024 la ricorrente in epigrafe indicata evocava in giudizio deducendo di aver lavorato alle Controparte_1 dipendenze della società convenuta in forza di contratto a tempo determinato e parziale, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal 10/5/2022 al 15/5/2024, per
l'espletamento di mansioni di operaia e inquadramento nel I livello del C.C.N.L. chimica, gomma, vetro artigiani fino al dicembre 2023 e di mansioni di impiegata e inquadramento nel II livello dal gennaio 2024 alla cessazione del rapporto, risolto per le rassegnate dimissioni.
Precisava di aver fruito dell'astensione anticipata dal lavoro per maternità con decorrenza dal 21/7/2023 e del congedo per maternità obbligatoria fino al 25/4/2024, assentandosi dal lavoro per malattia dal 26/4/2024 al 5/5/2024.
Tanto premesso, lamentava il mancato pagamento dell'indennità di malattia relativamente al periodo 26 aprile / 5 maggio 2024, dell'indennità di congedo parentale maturata fino al 25/4/2024, delle competenze di fine rapporto, del TFR e dell'indennità
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sostitutiva del preavviso, chiedendo condannarsi parte convenuta al pagamento della somma lorda di € 7.426,09, oltre accessori di legge.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la società convenuta non si costituiva in giudizio, benché regolarmente vocata in ius.
La controversia veniva istruita documentalmente e all'odierna udienza il
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