Trib. Palermo, sentenza 25/11/2024, n. 824
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai SI.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3305/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI, 59 CAPACI, presso lo studio dell'Avv. VASSALLO ANTONINA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in VIA SAN DOMENICO 22 CACCAMO, presso lo studio dell'Avv. SPISA SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Termini Imerese, il 29 maggio 2007 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 10 luglio
2024 e sottoscritto il 4 luglio 2024;
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con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 15 novembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicarsi eventuali variazioni di residenza ai fini del recapito delle comunicazioni che dovessero rendersi necessarie e impegnandosi, fin
d'ora, reciprocamente a prestare il consenso in ordine al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti, anche ai fini dell'eventuale espatrio, nell'ipotesi in cui fosse previsto come necessario dalla legge;
2) la casa coniugale sita in Capaci via Caravaggio n. 7, di proprietà del SI.
pervenuta per successione mortis causa del padre, verrà rilasciata Pt_1 dalla SI.ra in favore del predetto SI. entro il CP_1 Parte_1 mese di settembre 2024;
fino ad allora sarà abitata dalla ricorrente e dalla figlia. Tale pattuizione viene concordata fra le odierne parti in quanto il predetto immobile adibito a casa coniugale, costituito da una villetta unifamiliare con terreno pertinenziale, è situato al di fuori il centro abitato di
Capaci, in zona residenziale priva di servizi e collegamenti di trasporto pubblico. Inoltre, nel periodo invernale, l'area risulta scarsamente popolata.
Stante le superiori considerazioni, risulta eccessivamente gravoso per la SI.ra Per_ abitare unitamente alla figlia il predetto immobile quale CP_1 assegnataria della casa coniugale. Per tale motivo le parti concordano che la Per_ ricorrente insieme alla figlia si trasferirà, nel termine sopra indicato
(settembre 2024), in Termini Imerese via Michelangelo Buonarroti, 4 presso
l'immobile abitato dai propri genitori, che risulta - per dimensioni e caratteristiche - idoneo ad ospitare anche la SI.ra e la figlia;
le parti CP_1 suddividerrano fra loro in modo concordato il mobilio e le suppellettili presenti, ad oggi, nella casa coniugale. Il SI. si impegna ed Parte_1
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obbliga a farsi carico in via esclusiva delle spese di trasloco necessarie al trasferimento della SI.ra (con il mobilio e le suppellettili a lei