Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 17
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Testo completo
N. R.G. 30532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice dott.ssa Amalia Savignano, scaduto in data 9.12.2024 il termine ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n° 30532/2024 vertente
TRA
D'AM AU, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Americo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, in Roma, Via
Cosseria 2, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del
Ministro pro tempore
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: carta elettronica docenti
pagina 1 di 15
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.8.2024 ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente inserita nelle graduatorie GPS per la provincia di Roma e di essere attualmente in servizio presso il Liceo Classico
'Virgilio' di Roma in virtù di contratto a tempo determinato, nel corrente a.s.
2023-24;
esposto, altresì, di aver prestato servizio in favore della resistente in virtù di contratti a tempo determinato e segnatamente, per l'a.s. 2019/2020 con i contratti relativi ai seguenti periodi: 13.12.2019 – 14.1.2020, 15.1.2020 –
14.4.2020, 15.4.2020 – 26.4.2020, 27.4.2020 – 3.5.2020, 4.5.2020 – 8.6.2020,
9.6.2020 – 12.6.2020;
per l'a.s. 2020/2021 dal 26.10.2020 al 31.8.2021;
per l'a.s.
2021/2022 dal 27.9.2021 al 30.6.2022;
per l'a.s. 2022/2023 dal 2.11.2022 al
30.6.2023;
dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad €500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente;
richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente;
lamentata
l'illegittimità della condotta del Ministero concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla
Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla
Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo
pagina 2 di 15
accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt.
29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato;
ha quindi concluso chiedendo di: “1. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e indicati nel punto 3 del presente atto;
2. per l'effetto, accertare
e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'accredito in suo favore di €
500,00 per ciascuna delle seguenti annualità di servizio indicate nel punto 3 del presente atto, quale contributo per la formazione del ricorrente e in particolare per: D'AM AU Euro 2.000,00 ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia;
3. conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito e subendo dall'istante, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di 500 €, per ciascun anno scolastico indicato nel punto 3 del presente atto, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sul costituendo borsellino elettronico della parte ricorrente o, in alternativa/subordine, al pagamento in suo favore della relativa somma e in particolare per: D'AM AU Euro 2.000,00”.
Instaurato il contraddittorio, il Ministero convenuto è rimasto contumace.
La difesa istante, ritenuta la causa matura per la decisione, ha chiesto rinvio per discussione. Scaduto in data 9.12.2024 il termine per note ex art. 127 ter c.p.c, acquisita la prova del perdurante inserimento della parte ricorrente nel sistema scolastico (essendo la predetta inserita nelle GPS aventi scadenza il 31.8.2026), si è decisa la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 15 1) Questioni preliminari
1.1. Preliminarmente appare opportuno affermare la giurisdizione del giudice adito, atteso che la normativa di cui si lamenta l'illegittimità in ricorso è quella di cui al comma 121 dell'art.1 Legge n.107 del 2015, disposizione di legge che riconosce il diritto alla carta del docente ai soli insegnanti in ruolo;
sicché le doglianze attoree prescindono dalla normazione di attuazione di fonte ministeriale, viceversa impugnata da alcuni docenti innanzi al Consiglio di Stato che, avendo qualificato i Decreti Ministeriali attuativi come provvedimenti aventi “la natura di atti di micro-organizzazione”, ha ritenuto la propria giurisdizione (vedi sent. n.9544 del 2016).
1.2. Ed ancora, deve ritenersi la competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché dal contratto in corso alla data di deposito del ricorso si evince come la parte ricorrente abbia ricevuto incarico di supplenza presso Istituto scolastico di Roma.
1.3. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come la parte ricorrente, tuttora inserita nel sistema scolastico (in quanto inserita nelle GPS aventi scadenza il
31.8.2026) vanti interesse ad agire. Infatti, solo la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, DPCM 28 novembre 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”, dovendosi peraltro “connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita … dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente” (v. recente sentenza della Suprema Corte n. 29961/2023 più ampiamente richiamata in seguito).
2) Nel merito
pagina 4 di 15 2.1. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice dott.ssa Amalia Savignano, scaduto in data 9.12.2024 il termine ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n° 30532/2024 vertente
TRA
D'AM AU, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Americo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, in Roma, Via
Cosseria 2, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del
Ministro pro tempore
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: carta elettronica docenti
pagina 1 di 15
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.8.2024 ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente inserita nelle graduatorie GPS per la provincia di Roma e di essere attualmente in servizio presso il Liceo Classico
'Virgilio' di Roma in virtù di contratto a tempo determinato, nel corrente a.s.
2023-24;
esposto, altresì, di aver prestato servizio in favore della resistente in virtù di contratti a tempo determinato e segnatamente, per l'a.s. 2019/2020 con i contratti relativi ai seguenti periodi: 13.12.2019 – 14.1.2020, 15.1.2020 –
14.4.2020, 15.4.2020 – 26.4.2020, 27.4.2020 – 3.5.2020, 4.5.2020 – 8.6.2020,
9.6.2020 – 12.6.2020;
per l'a.s. 2020/2021 dal 26.10.2020 al 31.8.2021;
per l'a.s.
2021/2022 dal 27.9.2021 al 30.6.2022;
per l'a.s. 2022/2023 dal 2.11.2022 al
30.6.2023;
dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad €500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente;
richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente;
lamentata
l'illegittimità della condotta del Ministero concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla
Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla
Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo
pagina 2 di 15
accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt.
29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato;
ha quindi concluso chiedendo di: “1. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e indicati nel punto 3 del presente atto;
2. per l'effetto, accertare
e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'accredito in suo favore di €
500,00 per ciascuna delle seguenti annualità di servizio indicate nel punto 3 del presente atto, quale contributo per la formazione del ricorrente e in particolare per: D'AM AU Euro 2.000,00 ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia;
3. conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito e subendo dall'istante, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di 500 €, per ciascun anno scolastico indicato nel punto 3 del presente atto, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sul costituendo borsellino elettronico della parte ricorrente o, in alternativa/subordine, al pagamento in suo favore della relativa somma e in particolare per: D'AM AU Euro 2.000,00”.
Instaurato il contraddittorio, il Ministero convenuto è rimasto contumace.
La difesa istante, ritenuta la causa matura per la decisione, ha chiesto rinvio per discussione. Scaduto in data 9.12.2024 il termine per note ex art. 127 ter c.p.c, acquisita la prova del perdurante inserimento della parte ricorrente nel sistema scolastico (essendo la predetta inserita nelle GPS aventi scadenza il 31.8.2026), si è decisa la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 15 1) Questioni preliminari
1.1. Preliminarmente appare opportuno affermare la giurisdizione del giudice adito, atteso che la normativa di cui si lamenta l'illegittimità in ricorso è quella di cui al comma 121 dell'art.1 Legge n.107 del 2015, disposizione di legge che riconosce il diritto alla carta del docente ai soli insegnanti in ruolo;
sicché le doglianze attoree prescindono dalla normazione di attuazione di fonte ministeriale, viceversa impugnata da alcuni docenti innanzi al Consiglio di Stato che, avendo qualificato i Decreti Ministeriali attuativi come provvedimenti aventi “la natura di atti di micro-organizzazione”, ha ritenuto la propria giurisdizione (vedi sent. n.9544 del 2016).
1.2. Ed ancora, deve ritenersi la competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché dal contratto in corso alla data di deposito del ricorso si evince come la parte ricorrente abbia ricevuto incarico di supplenza presso Istituto scolastico di Roma.
1.3. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come la parte ricorrente, tuttora inserita nel sistema scolastico (in quanto inserita nelle GPS aventi scadenza il
31.8.2026) vanti interesse ad agire. Infatti, solo la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, DPCM 28 novembre 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”, dovendosi peraltro “connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita … dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente” (v. recente sentenza della Suprema Corte n. 29961/2023 più ampiamente richiamata in seguito).
2) Nel merito
pagina 4 di 15 2.1. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del Ministero
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