Trib. Ragusa, sentenza 06/12/2024, n. 1865

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 06/12/2024, n. 1865
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 1865
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2559/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2559/2023 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. GIOVANNI FAVACCIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;

RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], c.f.: , rappresentato e Controparte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. BENEDETTA RICCOTTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti nei seguenti termini:
: “- pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi (C.F.: Email_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], cittadinanza italiana, e C.F._1 Controparte_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...], cittadinanza italiana;
- assegnare la C.F._2 casa coniugale, ubicata in Modica (RG), Via Fiume n. 28, alla sig.ra , proprietaria Controparte_1 esclusiva del suddetto immobile;
- disporre l'affidamento congiunto del figlio minore Persona_1 ad entrambi i genitori, ma con collazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre da esercitare secondo il seguente calendario: ogni martedì e giovedì dalle 17:30 alle 20:30;
a settimane alterne dal sabato pomeriggio alle 15:00 con pernottamento fino alla domenica alle 20:30;
alternativamente per le festività natalizie nei giorni 23/24 o 25/26 dicembre;
alternativamente a Capodanno nei giorni 30/31 o 1/2 gennaio;
alternativamente una volta la domenica di Pasqua e una volta il lunedì dell'Angelo;
per quindici giorni nel periodo estivo, ad anni alterni dall'1 al 15 luglio o dall'1 al 15 agosto, compatibilmente con le ferie estive dei genitori e le esigenze del figlio minore;
- porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra un assegno Controparte_2 Controparte_1 mensile di Euro 300,00 a titolo di mantenimento della stessa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché un ulteriore assegno mensile di Euro 300,00 a titolo di mantenimento del figlio
pagina 1 di 5 minore , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie in favore di quest'ultimo;
- assegnare alla sig.ra l'intero assegno unico e Controparte_1 universale per il figlio minore ;
- con vittoria di spese e compensi del presente Persona_1 giudizio”.

CE SALVATORE: “ Pronunciare ad ogni effetto di legge, la separazione personale dei coniugi e , matrimonio trascritto nel registro dei matrimoni del Controparte_2 Controparte_1 Comune di Modica, dell'anno 1991 parte II, Serie A, n. 36;
disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, , con collocazione dello stesso presso la madre;
Assegnare la casa Persona_1 CP_ coniugale sita in Modica, Via Fiume alla Sig.ra , proprietaria esclusiva;
disporre il diritto di visita del Sig. in favore del figlio minore nel seguente modo: -due pomeriggi la CP_2 Per_1 settimana, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 18.300 alle ore 21.00;
-Per il periodo estivo, natalizio, pasquale, in considerazione della piena capacità di discernimento del minore di anni Per_1 13, rimettere alla libera determinazione di padre e figlio l'organizzazione;
Porre a carico del Sig.

, a titolo di contributo ordinario di mantenimento in favore del figlio , la Controparte_2 Per_1 somma mensile di €.250,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre le spese straordinarie in ragione del 50%;
Disporre che il Sig. non corrisponda alcunché Controparte_2 in favore della Sig.ra in ordine all'avverso richiesto assegno di mantenimento in favore Controparte_1 della stessa. In subordine, qualora ritenuti sussistenti i requisiti e presupposti legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, disporre a tal fine un quantum di €. 100,00 mensili in favore della stessa. Disporre che il Sig. Controparte_2 corrisponda in favore della Sig.ra le somme dallo stesso percepite a titolo di assegno Controparte_1 unico nell'interesse del figlio minore ;
Con ogni pronuncia inerente e conseguenziale. Con Per_1 vittoria di spese del
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