Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/11/2024, n. 897
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 401 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DA CAMPO GIOVANNI , per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro resistente,
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Parte ricorrente, dipendente dell' come collaboratore professionale CP_2
sanitario con qualifica “ALT PROFSA0” e inquadramento Livello “PROF” con 36,00 ore settimanali, attualmente in servizio presso il Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero “Giuseppe Fogliani” di Milazzo, ha adito questo Tribunale evidenziando che l'ente resistente non ha mai attivato un servizio mensa.
Ha quindi dedotto che, ai sensi del Contratto collettivo vigente, il personale dell'azienda ospedaliera che svolge attività lavorativa per più di sei ore ha diritto alla pausa mensa, ovvero, in difetto della sua attivazione, al servizio sostitutiva della mensa mediante erogazione di buoni pasto.
Richiamata la giurisprudenza di merito e di legittimità che ha riconosciuto il diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno eccedente le sei ore, ha chiesto la condanna dell' al risarcimento del danno per la mancata Controparte_1
corresponsione dei buoni pasto, da quantificarsi nella somma indicata in ricorso, ed all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno eccedente le sei ore.
Non si è costituita in giudizio l' e, all'udienza Controparte_1
del 05.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2- Il ricorso è meritevole di accoglimento conformemente ai numerosi precedenti di questo Ufficio.
Giova premettere che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. n. 5547/2021;
Cass. n.
31137/2019;
Cass. n. 14388/2016;
Cass. n. 13841/2015;
Cass. n. 14290/2012);
proprio per la suindicata natura, il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (cfr. Cass. n. 5547/2021;
Cass. n.
22985/2020;
App. Milano n. 480/2022;
App. Palermo n. 421/2021).
Questione dirimente è quindi l'individuazione della fonte pattizia del diritto invocato.
Sul punto, non può non rilevarsi che l'art. 29 del C.C.N.L. 1998-2001, stipulato il
20.09.2001, modificato dall'art. 4 del C.C.N.L. del 31.07.2009, nel disciplinare il diritto alla mensa, afferma che «le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio- sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto
a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR
384/1990».
L'applicazione e l'efficacia della riportata disposizione pattizia non è stata modificata a seguito dell'entrata in vigore del C.C.N.L. 2016-2018 il quale, per ogni capo, ha espressamente indicato le norme destinate a perdere efficacia (vedi artt. 21, 26 bis, 32,
35, 51, 56, 63, 71, 79, 85, 93, 98) e tra queste, per vero, non figura l'art. 29 sopra citato.
A riguardo, va peraltro precisato che l'art. 56 del suindicato C.C.N.L., inserito nel capo relativo alla formazione, fa riferimento all'abrogazione dell'art. 29 del C.C.N.L., biennio
1998-2001, stipulato il 07/04/1999 (che disciplina appunto la formazione e
l'aggiornamento professionale), norma da non confondere con l'art. 29 del C.C.N.L. del biennio 1998-2001, stipulato il 20.09.2001, che istituisce il diritto alla mensa.
Inoltre, l'art. 99 dispone che «Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le e gli Enti del presente comparto della Sanità continuano a CP_1
trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti alle disapplicazioni o in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti nonché con le previsioni del presente CCNL».
Ora, l'art. 27, comma 4, del C.C.N.L. stipulato il 21.05.2018 prevede che «Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009
(Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una
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